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News - 13/05/2021

Conversione in legge - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30

Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/2021

Vi informiamo che è stata pubblicata nella G.U. Serie Generale n.112 del 12-05-2021, la Legge 6 maggio 2021, n. 61 di conversione in legge con modificazioni, del Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Di particolare rilevanza le disposizioni contenute nell’art.2 (Lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting):

1. Lavoro agile per il genitore di figlio minore di 16 anni

Il lavoratore dipendente genitore di figlio minore di anni sedici, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio è riconosciuto a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con bisogni educativi speciali.

La misura si applica fino al 30 giugno 2021.

2.Congedo per il genitore di figlio minore di 14 anni se la prestazione lavorativa non può essere svolta con modalità agile

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

La misura si applica fino al 30 giugno 2021.

3.Indennità

Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del paragrafo precedente, è riconosciuta, al posto della retribuzione, nel limite di spesa specificati al comma 8 dell’art.2, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.

La misura si applica fino al 30 giugno 2021.

4. Congedo parentale

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti, a domanda, nel congedo citato al punto 2).

5.Astensione dal lavoro per il genitore con figli di età compresa fra 14 e 16 anni

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

La misura si applica fino al 30 giugno 2021.

6. Modifica Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

All’articolo 21 -ter , comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono inserite le seguenti: «pubblici e» e dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104,» sono inserite le seguenti: «o figli con bisogni educativi speciali (BES),».

7. Altre misure

Disposizioni in materia di visite alle persone detenute

Gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati ai sensi dell’articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dell’articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e dell’articolo 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.121, sono consentiti anche in deroga alla normativa adottata al fine del contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 quando i medesimi colloqui sono necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute o internate.

 

Il provvedimento è allegato.

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