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News - 16/05/2021

Ministero salute – Ordinanza 14 maggio 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ingresso nel territorio nazionale

Vi informiamo che nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.114 del 14-05-2021 è stata pubblicata l’Ordinanza 14 maggio 2021: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”:

  • Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti dall'art. 49 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone;
  • Le disposizioni di cui al punto precedente, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall'art. 3 della presente ordinanza (compilazione di uno specifico modulo di localizzazione in formato digitale) non si applicano nei casi di cui all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), l), m), n), o) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
  • Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 e per le finalita' di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, della certificazione verde Covid-19 rilasciata o riconosciuta ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, da cui risulti di essersi sottoposto nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone;
  • Agli spostamenti da Israele e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro), si applica la disciplina prevista per gli Stati e i territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
  • Chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, e' tenuto a compilare uno specifico modulo di localizzazione in formato digitale, nei termini e secondo la tempistica individuati con apposita circolare dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, e a darne prova al vettore o a chiunque sia deputato ad effettuare controlli;
  • Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile, eccettuato il verificarsi di particolari condizioni esplicitate nell’art.4;
  • Il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di cui all'art. 51, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, relativo alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni precedenti all'ingresso in Italia, in Stati e territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20 del predetto decreto, e' rideterminato in dieci giorni, con l'obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al termine dello stesso;
  • Agli spostamenti dal Canada, Giappone e Stati Uniti d'America, si applica la disciplina prevista per gli Stati e i territori di cui all'elenco D dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, salvo quanto diversamente disposto dalla presente Ordinanza.

L’Ordinanza produce effetti dal 16 maggio 2021 e fino al 30 luglio 2021.

Link: Ordinanza 14 maggio 2021 - Nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti da e per l'estero

 

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