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News - 23/05/2021

Conversione in legge - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto "Sostegni")

Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2021

Vi informiamo che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, S.O. n. 21, la Legge 21 maggio 2021 n.69: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Di seguito, le novità:

Novità di carattere fiscale

Proroga del versamento dell’IRAP

In caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, l'importo dell'IRAP non versata e' dovuto entro il 30 settembre 2021 senza applicazioni di sanzioni ne' interessi;

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini in materia di dichiarazione precompilata IVA

E’ stato precisato che il contributo non può essere pignorato.

Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020

Viene introdotta la possibilità di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, oltre che nei bilanci 2020, anche nei bilanci 2021, ma in questo ultimo caso solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali.

Con una seconda norma si specifica che la disciplina della rivalutazione gratuita delle imprese dei settori alberghiero e termale di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 si applica anche agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero o termale, ovvero agli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

Contributo a fondo perduto per le start up

Per l’anno 2021, viene istituito un fondo da 20 milioni di euro per la concessione di un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa è iniziata nel corso del 2019 a cui non spetta il contributo di cui all’art. 1 della legge di conversione in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

È demandato ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze il compito di stabilire i criteri e le modalità di attuazione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Misure per l’incentivazione del welfare aziendale

Viene confermato per tutto il 2021 l’incremento da 258,23 a 516,46 dei fringe benefit aziendali.

Esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria

E’ stata introdotta l’esenzione dal pagamento dell’IMU per i proprietari degli immobili che abbiano i requisiti per l’accesso al contributo a fondo perduto e che siano anche gestori dell’attività economiche svolte nei medesimi immobili.

Imposta sui servizi digitali

Confermato il nuovo calendario per l’imposta sui servizi digitali (articolo 1, commi 35-50, legge 145/2018): il versamento annuale del tributo deve avvenire entro il 16 maggio; la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno.

Lavoro

In materia di lavoro, sono state confermate le nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, per i quali non è previsto alcun contributo addizionale.

I trattamenti possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Nel passaggio parlamentare è stato disposto il differimento al 30 giugno 2021 dei termini temporali (posti a pena di decadenza) scaduti nel primo trimestre 2021, relativi alle domande o agli invii di dati per le prestazioni con causale Covid-19 previste dalle norme precedenti.

Via libera senza modifica alla proroga fino al 30 giugno 2021 del blocco dei licenziamenti collettivi e individuali.

Le tutele a favore dei lavoratori fragili vengono prorogate fino al 30 giugno 2021 e vengono riconosciute con effetto retroattivo ossia a partire dal 16 ottobre 2020. Fino al 30 giugno 2021 i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

Indennità COVID-19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità

Ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021, è riconosciuta un’indennità connessa all’emergenza epidemiologica in atto, il cui importo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2021 che costituisce tetto di spesa massimo, è definito con decreto del Ministero della salute da adottare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei dati certificati inviati dalle regioni. Il decreto di cui al presente comma stabilisce, altresì, le modalità di erogazione dell’indennità, alla quale si applica l’articolo 10-bis del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Modifica del Codice della crisi d'impresa

Modifiche anche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 14/2019).

Viene differita di un anno la decorrenza degli obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate a fronte di una esposizione debitoria rilevante, nell'ambito degli strumenti di allerta finalizzati a far emergere tempestivamente le crisi di impresa.

In sede di conversione è stato disposto anche che per l'INPS e l'Agente della riscossione l'obbligo decorre dell'anno successivo al termine di entrata in vigore del Codice (1° settembre 2021).

Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale

Viene specificato che l’articolo 6-bis (Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

 

Rimandando ad ulteriori approfondimenti da parte delle rispettive Aree, si allega il Provvedimento.

 

Allegati
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