Vi informiamo che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.145 del 19-06-2021 l’Ordinanza 18 giugno 2021: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:
-Chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021, ha l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ai sensi dei regolamenti UE n. 2021/953 e n. 2021/954, da cui risulti:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
c) effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall'art. 3 dell'Ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, tali disposizioni non si applicano nei casi previsti all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c),f), g), l), m), n), o) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
Per i soggetti provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro), sono previste disposizioni particolari.
-La compilazione del Passenger Locator Form non e' richiesta in caso di rientro nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in localita' estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purche' lo spostamento avvenga con mezzo privato;
-La compilazione del Passenger Locator Form non e' richiesta in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in localita' del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purche' lo spostamento avvenga con mezzo privato;
-Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2, l'ingresso nel territorio nazionale e' consentito, altresi', ai soggetti provenienti dal Canada, dal Giappone e dagli Stati Uniti d'America, a condizione che siano in possesso di una certificazione verde COVID-19 rilasciata dalle rispettive autorita' sanitarie locali, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della presente Ordinanza; tali disposizioni non si applicano, purchè non insorgano sintomi, nei casi previsti all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), m), n), o) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
- Fermo restando quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le misure di cui all'art. 1 dell'Ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, come integrate e reiterate dalle Ordinanze del Ministro della salute 6 maggio 2021 e 30 maggio 2021, relative agli spostamenti dall'India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka, sono prorogate fino al 30 luglio 2021;
-A tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro), e' fatto altresi' obbligo di:
a) sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui all'art.2, comma 1, della citata Ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di cinque giorni di isolamento fiduciario presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui ai commi da 1 a 5, dell'art. 51 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
b) effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di isolamento fiduciario.
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall'art. 3 dell'Ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, tali disposizioni non si applicano nei casi previsti all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), m), n), o) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
-Sono previste specifiche esenzioni per i bambini di età inferiore a sei anni ed in generale per minori che viaggiano con almeno un genitore o con un accompagnatore.
La presente Ordinanza produce effetti dal 21 giugno 2021 e fino al 30 luglio 2021.
Il Provvedimento è allegato.