Vi informiamo che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.184 del 03-08-2021 il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 luglio 2021: “Criteri, modalita' e condizioni per l'accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficolta' finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Risorse finanziarie disponibili
All'attuazione degli interventi del Fondo sono destinate risorse pari a Euro 400.000.000,00 per l'anno 2021.
Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento
Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficolta' finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di proseguire la propria attivita', il Decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 37 del decreto-legge n.41/2021, definisce i criteri, le modalita' e le condizioni per l'accesso all'intervento, con particolare riferimento alla verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento concesso dal Fondo.
L'operativita' delle disposizioni e' subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare degli interventi del Fondo le grandi imprese operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico che, alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo, si trovano nelle seguenti condizioni:
a) versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) presentano prospettive di ripresa dell’attività;
c) devono essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
d) devono avere sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;
e) non devono rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) devono aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero.
Sono considerate in stato di temporanea difficoltà finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ovvero quando si trovano in situazione di difficoltà.
Casi di esclusione
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese:
a) che operano nel settore bancario finanziario e assicurativo;
b) che si trovavano già in situazione «difficolta'»;
c) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva;
d) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
e) che hanno riportato condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;
f) che sono sottoposte a procedure di tipo liquidatorio.
Soggetto gestore
La gestione dell'intervento agevolativo e' affidata all'Agenzia. I rapporti tra il Ministero e l'Agenzia relativi alla gestione del Fondo sono regolati da apposita convenzione.
Modalita' di intervento del Fondo
Il Fondo opera concedendo, in favore delle grandi imprese finanziamenti finalizzati a sostenere la ripresa o la continuita' dell'attivita', da assicurare esclusivamente nell'ambito di piani, realistici e credibili, di rilancio dell'impresa o di un suo asset. Il predetto piano deve contenere dettagliate informazioni in ordine a:
a) la compagine societaria dell'impresa richiedente, con particolare riferimento alle capacita' imprenditoriali della compagine sociale;
b) la situazione di temporanea difficolta' finanziaria in essere, con indicazione delle sue cause connesse o aggravate dalla crisi economica scaturita dal diffondersi dalla pandemia da COVID-19, alle debolezze dell'impresa richiedente, al mercato di riferimento e alla collocazione attuale e prospettica dell'impresa sul medesimo;
c) le azioni che si intendono porre in essere per sostenere la ripresa o la continuita' dell'attivita' d'impresa al fine di ripristinare la redditivita' nel medio periodo e consentire il rimborso del finanziamento del Fondo a scadenza, nonche' per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea difficolta' finanziaria;
d) i fabbisogni e i tempi previsti per l'attuazione delle predette azioni, con indicazione specifica delle finalita' di utilizzo del finanziamento, connesse a investimenti e/o ad esigenze di capitale di esercizio;
e) le ulteriori azioni che si intendono intraprendere ai fini di una eventuale operazione di ristrutturazione aziendale, ivi inclusi la cessione dell'impresa o di suoi asset a soggetti industriali o finanziari che abbiano gia' manifestato interesse alla rilevazione, ovvero alle azioni che si intende porre in essere per trovare un possibile acquirente.
Procedura di accesso
Per accedere al Fondo, l'impresa proponente trasmette all'Agenzia una specifica istanza alla quale è tenuta ad allegare il piano aziendale, nonché ogni ulteriore documentazione utile alla valutazione del medesimo. Lo schema della predetta istanza e le modalità e i termini di presentazione della medesima sono definiti con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.
Il Decreto è allegato.