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News - 05/08/2021

Lavoro/Previdenza: Circolare Inps n. 115 del 2 agosto 2021, prime indicazioni per fruire dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione.

L’Istituto con la circ. n. 115/2021 conferma la possibilità di fruire dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione come previsto dall’art. 41 DL 25.5.2021, n. 73, convertito con modificaz. dalla L. 23.7.2021 n. 106

Con la circolare Inps n. 115 del 2 agosto 2021 avente ad oggetto l’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione, l’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la fruizione dell’agevolazione.

Il decreto Sostegni bis, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, ha previsto all’articolo 41 una speciale decontribuzione per i datori di lavoro privati, (ad esclusione di quelli del settore agricolo e del lavoro domestico) che assumono in un periodo compreso tra il 01 luglio 2021 ed il 31 ottobre 2021 personale dipendente, attraverso il contratto di rioccupazione.

Si specifica che il contratto di rioccupazione è contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

L’ Istituto specifica all’ interno della propria circolare che il beneficio dell’esonero contributivo non spetta a coloro che assumono con contratto a tempo indeterminato, ma spetta solo a coloro che che assumono con il suddetto contratto di rioccupazione, il quale costituisce “un genus” del più ampio contratto a tempo indeterminato. Parimenti non può ritenersi valida ai fini del godimento del beneficio dell’ esonero contributivo, la trasformazione di un qualsiasi contratto già esistente in un contratto a tempo indeterminato.

I datori di lavoro privati che assumono attraverso il contratto di rioccupazione possono beneficiare di un esonero contributivo per un periodo massimo di sei mesi, ed è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’ INAIL e di altre forme di contribuzione “speciali” quali ad esempio:

  • Il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del Codice civile”;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
  • il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, etc.

 

Il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, comma 15, della legge n. 29 maggio 1982, n. 297 è invece soggetto all’ applicazione dell’esonero contributivo.

L’ esonero contributivo è riconosciuto nel limite massimo di € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, quindi per un importo massimo di € 500 mensili.

L’Inps all’interno della circolare rammenta che il godimento del beneficio di cui sopra è comunque soggetto ad alcuni requisiti soggettivi che i datori di lavoro sono tenuti a rispettare.

Più nello specifico si sottolinea che l’ articolo 41, comma 6, del decreto Sostegni bis prevede espressamente che il riconoscimento dell’agevolazione in oggetto è subordinato “al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, da ultimo disciplinati dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dal decreto Sostegni bis.”

Per ultimo è bene specificare che tale beneficio è concesso “ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea”.

Autorizzazione che è già arrivata dalla Commissione Europea con la decisione C(2021) 5352 final del 14 luglio 2021.

Si precisa, infine, che l’agevolazione in argomento spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate e che l’Istituto autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza di risorse. Come previsto dall’articolo 41, comma 10, del decreto-legge Sostegni bis.

 

Con un successivo messaggio l’Istituto comunicherà le indicazioni operative e le modalità di richiesta e fruizione del beneficio oggetto della circolare in commento.

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Stefano Liali




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