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News - 30/08/2021

Ministero salute - Ordinanza 28 agosto 2021

Proroga ordinanze precedenti e nuove disposizioni per gli ingressi nel territorio nazionale

Si espongono , di seguito, le novità della nuova Ordinanza del Ministero della salute 28 agosto 2021 (GU Serie Generale n.207 del 30-08-2021):

  1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla presente Ordinanza, sono prorogate fino al 25 ottobre le disposizioni delle Ordinanze del Ministro della salute del 29 aprile 2021 (limitatamente all’articolo 1, come integrata dall’ordinanza 6 maggio 2021),del 14 maggio 2021, del 29 luglio 2021;
  2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 dell’ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, l’ingresso nel territorio nazionale è, altresì, consentito alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all’elenco D dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 alla contestuale presenza di particolari condizioni;
  3. Alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in Canada, Giappone e Stati Uniti d’America, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale è fatto obbligo, altresì, di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  4. Ai fini del contenimento del virus SARS-CoV-2, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale sono, altresì, consentiti alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, a condizione che non manifestino sintomi da COVID19 e che si trovino in una delle seguenti categorie: a) soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza, facciano ingresso per motivi di studio; b) soggetti che intendano raggiungere il proprio luogo di residenza anagrafica stabilita in data anteriore alla presente ordinanza; c) soggetti che intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza anagrafica dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile;
  5. Ai fini del contenimento del virus SARS-CoV-2, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile, a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19, sono, altresì, consentiti a coloro che facciano ingresso, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza anagrafica, per motivi di studio.

La presente Ordinanza, contenuta in allegato, produce effetti dal 31 agosto 2021 e fino al 25 ottobre 2021.

Allegati
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