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News - 01/09/2021

Linee guida Covid per i mezzi di trasporto

Pubblicate le linee guida sul sito del ministero delle Infrastrutture. Ecco le novità per i trasporti in vigore dal 1° settembre al 31 dicembre

In data 31 agosto sono state pubblicate le nuove linee guida predisposte dal Governo e concordate con le Regioni e le Province autonome, l’Anci e l’Upi per l’organizzazione dei servizi nelle diverse modalità di trasporto in vista della ripresa delle attività lavorative e della riapertura delle scuole. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, le nuove linee guida costituiscono la base di riferimento per la predisposizione dei piani di potenziamento dei servizi che Regioni e Province autonome dovranno inviare al Mims entro il 2 settembre.

Il documento aggiorna il precedente protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore dei trasporti e della logistica: l’allegato 15 al vigente DPCM (2 marzo 2021) è sostituito dal seguente: linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico.

Il documento prevede “misure di sistema” valide per ogni tipologia di trasporto e regole da applicare ai singoli settori; nello specifico nell’allegato tecnico sono esplicitate le misure di settore per il trasporto aereo, per il settore marittimo e portuale, per il trasporto ferroviario, per il trasporto pubblico locale (automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lacunare), di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, e per il trasporto commerciale e non di linea.

Sugli aerei con il green pass

Dal 1° settembre e fino al 31 dicembre per salire sugli aerei è necessario il green pass. La disposizione non si applica a chi è escluso per età dalla campagna vaccinale o per esonero sulla base di certificazione medica.

Negli aeroporti separazione dei percorsi di entrata e di uscita, sensi unici all’interno dello scalo e nei percorsi fino ai gate, misure per garantire il distanziamento ed evitare assembramenti. Misurazione della temperatura con termocamere o termometri a infrarossi senza contatto. Non è consentito l’accesso ai passeggeri con temperatura superiore a 37.5° C. Negli spazi al chiuso obbligo di mascherina. Nel trasporto sui bus navetta capienza all’80%.

Le linee guida invitano a utilizzare per le operazioni di imbarco e sbarco soprattutto i finger. Nelle operazioni di imbarco necessario evitare assembramenti: previsto il rispetto di almeno un metro di distanza. La mascherina chirurgica deve essere cambiata ogni quattro ore.

Oltre al green pass serve anche una autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti con persone affette da Covid-19 «negli ultimi due giorni dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei medesimi; il termine di 14 giorni è ridotto a 7 nel caso di viaggiatori vaccinati».

Green pass su navi e traghetti, escluso lo Stretto di Messina

Dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 l'accesso alle navi e traghetti adibiti a servizio di trasporto interregionale è consentito fino all’80% della capienza. Sono esclusi i traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina, ai quali si applicano le prescrizioni previste per il collegamento da e per le isole minori.

Il green pass non è chiesto a chi è escluso per età dalla campagna vaccinale o è esonerato.

A bordo previsto il rispetto del distanziamento, l’uso della mascherina obbligatorio negli spazi al chiuso.

Riempimento all’80% di bus, tram e metro

In zona bianca o gialla riempimento all’80% di bus, tram e metro. Deve essere costante il ricambio dell’aria grazie all’apertura dei finestrini o tramite altre prese di aria naturale. Sui tram di vecchia generazione finestrini aperti.

A bordo si sale con la mascherina, con flussi di salita e discesa separati. Previsto l’uso di telecamere per monitorare i flussi ed evitare assembramenti. Se possibile vendita di biglietti con apparecchi self-service, contrassegnando con adesivi le distanze di sicurezza.

Mascherina su funivie, seggiovie e cabinovie

Regole precise anche per funivie, seggiovie e cabinovie dei comprensori sciistici, per le quali non è previsto l’uso del green pass. Per le seggiovie, capacità di riempimento del 100% della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina. La portata è ridotta al 50% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento.

Per le cabinovie, capacità di riempimento non superiore al 50% della capienza massima e uso obbligatorio di mascherina. In funivia capacità di riempimento non superiore al 50% della capienza massima e uso obbligatorio della mascherina. Non sono previste limitazioni per le sciovie e i tappeti di risalita.

Green pass sui treni dell’alta velocità e Intercity

Dal 1° settembre serve il green pass per salire a bordo dei treni Intercity, Intercity notte e alta velocità. Già all’atto della prenotazione il passeggero deve dichiarare di avere il green pass. Si dovrà anche presentare una autocertificazione sottoscrivendo di non aver avuto contatti con malati Covid, impegnandosi a comunicare l’eventuale insorgenza di sintomi Covid. Capacità di riempimento all’80% della capienza massima.

Nelle stazioni mascherina per chiunque si trovi all’interno della stazione ferroviaria.

Green Pass sui bus a lunga percorrenza

Sui bus a lunga percorrenza che collegano almeno due regioni, con itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, serve il green pass. Identica situazione per gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente (ad esclusione di quelli impiegati in servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale). Obbligo di misurazione della temperatura che deve essere inferiore a 37.5° C.

Serve anche l’autocertificazione di non aver avuto contatti con malati Covid. Impegno sulla comunicazione dell’insorgenza di sintomi Covid per l’eventuale tracciamento. Mascherina a bordo, utilizzabile massimo per quattro ore.

In taxi divisori e posti ridotti

Per i taxi e Ncc fino a 9 posti è raccomandato dotare le vetture di paratie divisorie tra le file di sedili. E il passeggero non può occupare il posto vicino al conducente.

Nelle vetture omologate per il trasporto fino a 5 persone non potranno essere trasportati sul sedile posteriore più di due passeggeri, mentre in quelle omologate per il trasporto di sei o più persone non più di due passeggeri per ogni fila di sedili

Per i servizi taxi e Ncc di navigazione fino ai 20 posti il personale a bordo dovrà far rispettare regole precise: tre persone nella panca di poppa all'aperto, il 50% dei posti disponibili nella cabina centrale (disposti in modo sfalsato), due persone a prua (di cui uno il conducente).

Le limitazioni non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa casa, tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, come coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione. O persone che condividono abitualmente gli stessi luoghi. La sussistenza di queste caratteristiche può essere sempre autocertificata dall'interessato.

 

Il documento è allegato.

 

Allegati
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