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News - 02/09/2021

Sportello Crediti d'imposta - Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi: i chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

In allegato pubblichiamo la circolare del 23 luglio 2021 dell'Agenzia delle Entrate 

Con circolare del 23 luglio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito, sotto forma di risposte a quesiti,  istruzioni in merito alle modalità di applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, misura oggetto di proroga e modifiche con la Legge di Bilancio 2021.  

Molto attesi – e sollecitati da Confindustria - i chiarimenti in merito ai profili di applicazione intertemporale degli incentivi: in assenza di una specifica normativa transitoria, l’Agenzia delle Entrate valida l’orientamento secondo il quale la data del 16 novembre 2020 segni una cesura tra le due discipline, ossia tra il credito d’imposta di cui alla Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) e il nuovo credito d’imposta introdotto dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Ne consegue, per l’effetto, che gli investimenti per i quali entro il 15 novembre 2020 si sia proceduto ad un ordine irrevocabile e al versamento di un acconto in misura pari ad almeno il 20%, se effettuati entro il 30 giugno 2021, si applica la previgente disciplina di cui alla Legge di Bilancio 2020. La nuova disciplina trova, invece, applicazione agli investimenti “prenotati” a partire dal 16 novembre 2020. 

Utile aver, poi, riaffermato che nel caso in cui la quota annuale (o parte di essa) del credito d’imposta non sia utilizzata, l’ammontare residuo possa essere riportato in avanti senza limiti temporali ed essere utilizzato già dall’anno successivo.  

Tra gli altri aspetti oggetto di analisi, si menziona la conferma dell’applicabilità dell’agevolazione anche agli investimenti realizzati mediante contratto di leasing, pur in assenza di un espresso richiamo normativo, e ai beni materiali strumentali di costo non superiore a 516,46 euro.  

Con riferimento agli obblighi dichiarativi, l’AdE opportunamente conferma che il credito debba essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ma il suo utilizzo in compensazione non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi; trattandosi di credito d’imposta di natura agevolativa, inoltre, non è richiesta l’apposizione del visto di conformità sul modello di dichiarazione nel quale viene indicato.  

Infine, in merito alla cumulabilità credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, l'Agenzia ricorda che è ammissibile, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non porti al superamento del costo sostenuto.

Quindi, l’agevolazione è cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto. Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono invece derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative. Ai fini della cumulabilità, occorre calcolare il credito di imposta teoricamente spettante, e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti. Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto”, ovverosia l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta.

Per ulteriori aspetti e approfondimenti, in allegato pubblichiamo il testo della circolare.

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