Con le risposte a interpello n.602 e 603 del 17 settembre 2021 in tema di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione attinente al momento temporale in cui applicare la Legge n. 160/2019 e Legge n. 178/2020.
Tale necessità nasce dal presupposto che nel caso in cui gli investimenti siano effettuati nell'intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, viene a verificarsi una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella precedente e la soluzione su quale disciplina applicare viene data dalla distinzione tra gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%.
Tenuto conto di ciò l’Agenzia ritiene che tali investimenti, sempre se completati entro il 30 giugno 2021, restano incardinati nella disciplina di cui alla legge di bilancio 2020.
Viceversa, rientrano nella nuova disciplina gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020.
L’Agenzia chiarisce, quindi, che nel caso in cui alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante, ma non sia stato versato l’acconto del 20%, trova applicazione la nuova disciplina di cui alla Legge 178/2020.