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News - 02/10/2021

Decreto "Green Pass Bis" (Scuola e Trasporti) – Tutte le novità della legge di conversione

Entrata in vigore del provvedimento: 02/10/2021

Vi informiamo che nella G.U. n. 235 del 1° ottobre 2021 è stata pubblicata la Legge 24 settembre 2021, n. 133: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

Si espongono, di seguito, le novità:

Modifica all’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validità della certificazione verde COVID-19

La certificazione verde COVID-19 rilasciata  in seguito alla effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, ha  una  validita'  di quarantotto ore dall'esecuzione del test antigenico rapido e di settantadue ore dall’esecuzione del test molecolare ed e' prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo  o  digitale,  dalle  strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate  o  accreditate  e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di  medicina  generale  o  pediatri  di  libera scelta.

Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie

  • Nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Nell’anno accademico 2021-2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza. Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.
  • Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività su citate e per prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie, le seguenti misure minime di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell’infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

a-bis) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell’articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

  • In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione nonché nelle università, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga all’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità, nonché per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale.

  • Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-bis sono inseriti i seguenti:

Art. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

-Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie e quello universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19;

-Le disposizioni suddette si applicano anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni. Tali disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111;

-Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19  non sia stata generata e non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni suddette si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell’interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato;

-Il mancato rispetto delle disposizioni suddette da parte del personale delle istituzioni citate è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni su citate e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione del possesso del certificato verde e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni;

-La violazione delle disposizioni sul controllo del possesso della certificazione verde è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro  400  a  euro 1.000).

La sanzione è irrogata dal prefetto.

L’accertamento della violazione dell’obbligo sul controllo da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti.

L’accertamento della violazione dell’obbligo sul controllo da parte dei responsabili delle altre istituzioni citate (centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori) spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.

Per le finalità di cui al presente articolo, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l’emissione, compreso l’utilizzo dell’applicazione mobile prevista dall’articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni.

Art. 9-ter.1. (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo)

-Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. Tali disposizioni non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore;

-Le disposizioni suddette non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

- I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative o loro delegati sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni, oltre che, a campione, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica;

- La violazione delle disposizioni sul possesso della certificazione verde e sul controllo del possesso della certificazione verde è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro  400  a  euro 1.000). La sanzione è irrogata dal prefetto;

Art. 9-ter.2. (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso alle strutture della formazione superiore)

-Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19;

-Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

-I responsabili delle istituzioni su citate sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni stesse. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

-La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro  400  a  euro 1.000). La sanzione è irrogata dal Prefetto;

-Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, agli istituti tecnici superiori, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università;

- Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 9-quater (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

-A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter- city, Intercity Notte e Alta Velocità;

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;

e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.

-Le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli previsti, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all’erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni.

La legge prevede inoltre che l’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.

L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.

Estensione dell’obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie

Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo vaccinale si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture strutture  residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili

Le  disposizioni  dell'articolo  26,  commi  2  e  2-bis,  del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel  periodo  dal  1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (laddove la  prestazione  lavorativa  non possa essere resa in modalita' agile per  i lavoratori   dipendenti   pubblici  e  privati  in  possesso  di certificazione  rilasciata  dai  competenti   organi   medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o  dallo  svolgimento  di  relative terapie  salvavita,  ivi  inclusi  i  lavoratori  in   possesso   del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita'  ai  sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle competenti autorita'  sanitarie,  nonche'  dal medico di assistenza primaria che ha in  carico  il  paziente,  sulla base  documentata  del  riconoscimento   di   disabilita'   o   delle certificazioni dei competenti organi medico-legali).

Modifica all’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di vaccinazioni equivalenti

Per vaccinazioni anti-SARS-CoV-2   si intendono quelli   effettuati nell'ambito  del  Piano  strategico  nazionale  dei  vaccini  per  la prevenzione  delle  infezioni  da  SARS-CoV-2 e  le   vaccinazioni somministrate  dalle  autorita'  sanitarie  nazionali  competenti per territorio  e riconosciute come  equivalenti  con  circolare  del  Ministero  della salute.

Il provvedimento è allegato.

 

Allegati
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