Con il provvedimento n.262282, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di comunicazione per accedere al credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino, previsto a favore del settore tessile e della moda che, a causa dell’emergenza Covid-19, ha registrato un aumento delle rimanenze finali. L’agevolazione è stata inizialmente introdotta per il 2020 con la legge di conversione del decreto Rilancio (Legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 48 bis) e successivamente, con il decreto Sostegni-bis, l’agevolazione è stata estesa anche al 2021.
Si ricorda che tale credito d’imposta è riconosciuto:
Il credito di imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art 17 del D.Lgs n. 241/1997 nel periodo di imposta successivo a quello di maturazione.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento delle risorse messe a disposizione dal Decreto Sostegni bis:
I termini di presentazione della comunicazione saranno resi noti con un successivo provvedimento, da emanare una volta intervenuta l’autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea.