Vi informiamo che nella G.U. n. 248 del 16 ottobre 2021 è stato pubblicato il Decreto 28 settembre 2021 del Ministero della transizione ecologica: Finanziamento dei progetti «Faro» di economia circolare che promuovono l'utilizzo di tecnologie e processi ad alto contenuto innovativo nei settori produttivi, individuati nel Piano d'azione europeo sull'economia circolare, quali: elettronica e ICT, carta e cartone, plastiche, tessili, nell'ambito dell'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR.
Nell'ambito dell'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR, finalizzato a potenziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento e riciclo, verranno finanziati progetti «Faro» di economia circolare che promuovono l'utilizzo di tecnologie e processi ad alto contenuto innovativo nei settori produttivi, individuati nel Piano d'azione europeo sull'economia circolare, quali: elettronica e ICT, carta e cartone, plastiche, tessili. In particolare, nei settori produttivi anzi individuati, verranno finanziati progetti che favoriranno, anche attraverso l'organizzazione in forma di «distretti circolari», una maggiore resilienza e indipendenza del sistema produttivo nazionale, contribuendo, altresi', al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare, incremento occupazionale e impatto ambientale.
Le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi relativi all'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR per la realizzazione di progetti «Faro» di economia circolare, pari a 600.000.000,00 euro, sono assegnate mediante procedure di evidenza pubblica da avviarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica (MITE).
I destinatari delle risorse sono:
a) le imprese che esercitano in via prevalente le attivita' di cui all'art. 2195, numeri 1) e 3) del codice civile ((1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi/ 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) le imprese che esercitano in via prevalente le attivita' ausiliarie di cui all'art. 2195, numero 5), del codice civile ((5) altre attività ausiliarie delle precedenti), in favore delle imprese di cui alla precedente lettera a).
Il Decreto è allegato.