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News - 22/10/2021

Sportello Crediti d'imposta - Decreto fiscale: i correttivi al credito d’imposta R&S

Il Decreto fiscale prevede una “procedura di riversamento spontaneo”, senza sanzioni e interessi, del credito d’imposta per investimenti in R&S, maturato nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019, indebitamente compensato

Approda in Gazzetta Ufficiale il Decreto Fiscale, recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Tra le novità introdotte, il Decreto individua anche alcuni correttivi alla disciplina del credito d’imposta ricerca e sviluppo, al fine di superare le incertezze interpretative connesse all’originaria formulazione della misura.

In particolare, l’art. 5 commi 7-12 del Decreto prevede la possibilità di effettuare una regolarizzazione per i crediti d’imposta in materia di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nei casi in cui l’utilizzo di detti crediti sia avvenuto in maniera indebita. La norma prevede che i soggetti che alla data di entrata in vigore del Decreto in esame hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi. La procedura è applicabile sia nel caso di credito non spettante perché le spese sono relative ad attività realmente svolte, ma in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo, sia nell’ipotesi di utilizzo di un credito in misura superiore a quella corretta, per errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

L’accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

Per poter usufruire di tale opportunità dovrà essere inviata apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 31 maggio 2022. L’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate, deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022 e il versamento può essere effettuato anche in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. 

 

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