Vi informiamo che nel Supplemento ordinario n. 49/L alla G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2021, n.234: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".
La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2022.
Sono tante le novità:
Bonus investimenti 4.0
Viene prorogato e rimodulato il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (art. 1, comma 44).
Credito d’imposta per attività di R&S, innovazione e design
Viene prorogata la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (art. 1, comma 45).
Nuova Sabatini
Viene rifinanziata con 900 milioni di euro (240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni di euro per l’anno 2027) la Nuova Sabatini (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese). In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un’unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili (art. 1, commi 47 e 48).
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane
La dotazione del Fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia (articolo 2, primo comma, del decreto- legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394), è incrementata di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. La dotazione del “Fondo per la promozione integrata” (articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), è incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma (concessione di cofinanziamenti a fondo perduto) (art.1, commi 49-50).
Fondo garanzia PMI
Viene prevista la proroga fino al 30 giugno 2022 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI prevedendo che, a partire dal 1° aprile 2022, le garanzie saranno concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo (commi da 53 a 58).
Garanzia SACE
Il comma 59 proroga al 30 giugno 2022 l'operatività delle garanzie concesse da SACE SpA.
Microcredito
Il comma 914 modifica la disciplina del microcredito di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
Fondo per il sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile
Presso il Ministero dello Sviluppo economico viene istituito un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19. Sarà un decreto del Ministro per lo Sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del Ministro del Turismo e del Ministro della Cultura, a definire i criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse (art. 1, commi 486 e 487).
Fondo italiano per il clima
È istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo rotativo, denominato « Fondo italiano per il clima », con dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027. Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l’Italia è parte (comma 488).
Lavoro e previdenza
Reddito di cittadinanza
La legge di Bilancio 2022 rifinanzia il reddito di cittadinanza con oltre un miliardo di euro all’anno (art. 1, comma 73).
Ammortizzatori sociali, Accordo di transizione occupazionale
La legge di Bilancio 2022 riordina il sistema degli ammortizzatori sociali:
-estensione, dal 1° gennaio 2022, dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori a domicilio e a tutti i contratti di apprendistato;
-estensione, dal 1° gennaio 2022, dei trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti con anzianità minima di servizio di 30 giorni;
-l'inclusione nel computo dei dipendenti - ai fini della determinazione delle soglie dimensionali per il riconoscimento delle diverse tipologie di trattamento di integrazione salariale – dei dirigenti, dei lavoratori a domicilio e degli apprendisti, che svolgono la prestazione lavorativa sia all’intero che all’esterno dell’azienda;
-con riferimento ai periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la previsione di un unico massimale di trattamento d’integrazione, pari a 1.199,72 euro;
-viene modificata la disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro previsto in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale;
-novità in maniera di Cigs, contratti di solidarietà;
-accordo di transizione occupazionale: al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili;
-al datore di lavoro che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dal presente articolo, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50 per cento dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell’articolo 22-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015 che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici.
Fisco
Revisione dell’IRPEF
Le aliquote IRPEF vengono ridotte da 5 a 4. Viene soppressa l'aliquota del 41%; la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25%; la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43%.
Patent box
Si modifica nuovamente la disciplina sul patent box.
Seguiranno ulteriori approfondimenti da parte delle Aree competenti.