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Documento - 16/01/2022

Primo Piano PNRR Settimanale di Unindustria - n. 17

Caro Associato, leggi il nuovo numero del Settimanale di Unindustria e Orep a te dedicato con tutte le novità della settimana 10-14 gennaio


Caro Associato,

è on line il 17° numero di “Primo Piano PNRR Settimanale di Unindustria" in collaborazione con Orep”, lo strumento di informazione settimanale sul PNRR a te dedicato, una overview su tutte le novità dell’ultima settimana per essere sempre aggiornati con news, bandi, previsioni, scenari sull’attuazione del PNRR.

 

 

 

 Il testo è stampabile anche in allegato (n. 2 all.ti: Settimanale e Focus)

 

 

Settimanale 10-14 gennaio 2022

I flash della settimana

  • È stato pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici (190 milioni euro – M1C3, Investimento 2.3). Destinatari dell’Avviso sono i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo – pubblici o privati – di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge 364/1909; Legge 778/1922; Legge1089/1939; D.Lgs. 490/1999). Gli interventi ammessi al finanziamento dovranno essere altamente significativi, idonei a generare un tangibile miglioramento delle condizioni di conservazione del bene, nonché un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale. La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno 30 dicembre 2021 entro massimo le ore 13:59 del giorno 15 marzo 2022. 
  • Il quotidiano il Mattino dell’8 gennaio ha fatto luce sugli errori matematici commessi dal Ministero dell’Istruzione nella distribuzione regionale delle risorse per gli interventi di edilizia scolastica previsti dai bandi PNRR del dicembre scorso (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1-1.2-1.3).
  • È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 2 novembre 2021 del MISE che riforma la normativa sui contratti di sviluppo, intervenendo su alcuni aspetti del decreto ministeriale del 9 dicembre 2014. Le novità dell’aggiornamento sono state riportate dal Sole 24 Ore del 7 gennaio. In particolare:
    1. si abbassano i vincoli per i progetti relativi al turismo nel caso di interventi previsti nelle aree interne oppure rivolti al recupero di strutture edilizie dismesse: le dimensioni totali del programma di sviluppo dovranno presentare un importo complessivo di spese ammissibili di almeno 7,5 milioni (e non più 20 milioni) mentre la soglia per singolo progetto del soggetto proponente viene ridotta da 5 a 3 milioni;
    2. vengono rivisti, per tutti i settori ammessi, i criteri dell’attività istruttoria che viene condotta da Invitalia per adeguarli alla clausola sui lavoratori delle aziende in crisi, alla capacità di attrarre investimenti esteri e a requisiti di ecosostenibilità come l’efficienza energetica;
    3. la nuova Fondazione Enea Tech e Biomedical giocherà un ruolo importante nella valutazione dei progetti che prevedono investimenti per ricerca, sviluppo e innovazione, poiché il decreto prevede che Invitalia, soggetto gestore dei contratti sviluppo, possa avvalersi tramite apposita convenzione anche di enti di ricerca.
    4. i programmi di sviluppo potranno essere realizzati da più imprese operanti nella filiera di riferimento, a condizione che i singoli progetti di investimento risultino strettamente connessi, oppure da una sola impresa, a condizione che il programma sia in grado di produrre effetti, in termini di sviluppo, anche sulle Pmi filiera che non partecipanti al progetto;
    5. vengono ammesse alle agevolazioni anche le attività di ospitalità, quindi si può pensare agli agriturismi, tra i programmi che riguardano l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
  • Il 10 gennaio è stato presentato dal Ministro Brunetta il piano “Ri-formare la PA. Persone qualificate per il Paese”, un programma straordinario di formazione e aggiornamento rivolto a 3,2 milioni di dipendenti pubblici. Il Piano è articolato in due filoni: il primo, inaugurato dal protocollo d’intesa siglato a ottobre dal MUR e dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, punta ad accrescere le conoscenze e le competenze dei lavoratori pubblici agevolando, grazie alla collaborazione della CRUI, l’iscrizione a corsi di laurea e master presso tutte le Università italiane; il secondo prevede l’avvio di programmi formativi specifici per sostenere le transizioni previste dal PNRR, a cominciare da quella digitale, con partner pubblici e privati, nazionali e internazionali. Questa seconda linea sarà finanziata anche da risorse del PNRR, in particolare dall’investimento 2.3.1 della M1C1, che prevede lo stanziamento di 125 milioni per i piani formativi10 milioni per l’erogazione dei MOOC e 4 milioni per l’organizzazione di comunità di pratica.
  • In un comunicato stampa dell’11 gennaio, il MAECI informa che il 29 dicembre 2021, il comitato interministeriale che amministra il Fondo 394/81, presieduto dal Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, ha deliberato la concessione di finanziamenti a 5.224 PMI, per un valore complessivo di circa 753 milioni di euro, consentendo il raggiungimento dell’obiettivo di almeno 4000 PMI fissato dal PNRR per il 2021. Sono ancora disponibili circa 450 mln/EUR per le imprese interessate, che possono presentare le domande di finanziamento fino al 31 maggio 2022 attraverso il portale SIMEST. Il Fondo acquisirà carattere strutturale grazie al finanziamento contenuto nell’ultima legge di bilancio che ha previsto una dote annua di 1,5 miliardi di euro dal 2022 al 2026: nel complesso 7,5 miliardi di euro che, aggiunti agli ultimi due anni di operatività della società, portano il totale delle risorse da gestire a circa 16 miliardi, con un salto dimensionale notevole rispetto a passato (basti considerare che, nel 2019, l’asticella era ferma a 400 milioni di erogato).
  • È stata approvata la mozione della maggioranza parlamentare, con parere positivo del Governo, che impegna quest’ultimo ad assicurare che Presidenza del Consiglio e Ministero della Difesa inviino alle competenti commissioni parlamentari una relazione dettagliata sull’espletamento della gara per il Polo strategico nazionale finanziato con 900 mln/EUR del PNRR (Missione 1, Componente 1, Investimento 1.1). Come riportato dal Sole 24 Ore, l’obiettivo è «assicurare trasparenza» sull’autonomia tecnologica del Polo «con particolare riferimento all’eventuale coinvolgimento anche indiretto di operatori extraeuropei» (i timori si riferiscono ai grandi cloud provider americani e ai rischi collegati alla normativa Usa del Cloud act e del Fisa). La mozione impegna il governo anche a sottoporre il Polo sotto il controllo dell’Agenzia per la cybersicurezza «per quanto concerne le modalità di trattamento e localizzazione dei dati strategici e la gestione di chiavi e strumenti di crittografia per dati della Pa» e ad assicurare che i concessionari «siano per tutta la durata della concessione conformi ai requisiti definiti dall’esercizio del cosiddetto Golden power governativo».
  • La quinta riunione del Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale ha affidato ad Agenas la governance della digitalizzazione del servizio sanitario. Come riportato da Quotidiano Sanità, il primo passo sarà realizzare la piattaforma nazionale di telemedicina, che gestirà i servizi nazionali abilitanti per l’adozione nei territori (ad esempio l’integrazione con l’identità digitale e pagoPA). La procedura di attivazione scelta per la piattaforma nazionale sarà quella del Private Public Partnership (PPP), nella quale soggetti privati possono proporre soluzioni tecnologiche, tra cui il Governo sceglierà la più rispondente alle proprie esigenze. Agenas con il supporto del MITD, raccoglierà le manifestazioni di interesse a partire da gennaio 2022, dopo la pubblicazione di uno specifico avviso. L’identificazione delle specifiche applicazioni per i servizi di telemedicina – come la televisita, il telecontrollo, il teleconsulto, il telemonitoraggio – sarà invece affidata a livello regionale tramite regioni capofila, con l’obiettivo di selezionare applicazioni innovative e scalabili secondo requisiti definiti dalla piattaforma nazionale. Le regioni capofila saranno individuate su proposta dei Ministeri degli Affari Regionali, della Salute del Digitale e cureranno le procedure di acquisizione dei servizi di telemedicina. Tra queste soluzioni, tutte le regioni potranno scegliere i servizi che si adattano meglio alle loro esigenze, utilizzando le stesse procedure. I fondi del PNRR saranno erogati quindi alle regioni che attiveranno servizi di telemedicina selezionati dagli specifici bandi. Si è inoltre deciso di costituire, all’interno di Agenas, una struttura dedicata alla governance della sanità digitale, con l’iniziale supporto del MITD, così da poter stabilire e rendere obbligatori standard omogenei per tutte le piattaforme pubbliche di sanità digitale, al fine di consentire la portabilità dei dati sanitari, certificare soluzioni tecnologiche e governare l’interoperabilità e la scalabilità a livello centrale.
  • Dopo le ordinanze sulla digitalizzazione, l’efficienza energetica, la riqualificazione degli immobili pubblici e le infrastrutture per oltre un miliardo di euro, il Commissario Legnini ha firmato ulteriori tre ordinanze attuative relative al secondo pacchetto “B” di interventi da 700 milioni di euro, per il “Rilancio economico e sociale” delle aree sisma 2009 e 2016. La misura è da intendersi all’interno del più grande investimento da 1,78 miliardi di euro del Fondo Complementare e riguarda sia incentivi alle impresema anche la creazione di quattro centri di ricerca universitari specializzati nella sicurezza sismica, l’agroalimentare, l’economia circolare e la salute, la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale con il coinvolgimento di tutti gli Atenei e i principali centri di ricerca del territorio. Tutte le ordinanze sono disponibili nella sezione dedicata sul sito del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016.
  • Consip ha pubblicato la seconda gara di Sanità Digitale – dedicata ai “Sistemi informativi Sanitari e Servizi al Cittadino” – che fa parte delle iniziative strategiche realizzate da Consip nell’ambito del “Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022”. In coerenza con la Missione 6 del PNRR (“Salute”) e in linea con l’approccio “One-Health”, le iniziative sulla Sanità Digitale mettono a disposizione delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale (e di quelle che operano a suo favore e per suo conto), servizi applicativi e di supporto al processo di trasformazione digitale della Sanità pubblica. Dopo la prima gara – servizi applicativi per telemedicina e cartella clinica elettronica – la nuova iniziativa, del valore di circa 540 milioni di euro, ha per oggetto i servizi applicativi dedicati a Centri Unici di Prenotazione (CUP), interoperabilità dei dati sanitari, piattaforme applicative, portali e app (lotti 1-4) e i servizi di supporto (lotti 5-6). Più in dettaglio, l’oggetto della gara prevede:
    1. servizi applicativi: sviluppo ed evoluzione software, anche in co-working con l’Amministrazione, migrazione applicativa, configurazione e personalizzazione di soluzioni software, manutenzione adeguativa e correttiva su software, supporto specialistico, conduzione applicativa e infrastrutturale
    2. servizi di supporto: project management, supporto al monitoraggio, change management, PMO e demand management, digitalizzazione dei processi sanitari, IT Strategy ed Advisory.

Per i “servizi applicativi” è prevista l’aggiudicazione, per ciascun lotto, di un Accordo quadro con più fornitori, mentre per i “servizi di supporto” l’Accordo quadro sarà stipulato con un solo fornitore per lotto.

  • Il 10 gennaio è scaduto l’avviso pubblico per la selezione dei tre progetti pilota del MaaS (Mobility as a Sevice). Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha avviato il primo ottobre 2021 una richiesta di Manifestazione pubblica di interesse rivolta a 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane. Alla scadenza di questa prima fase sono pervenute in totale 13 richieste di partecipazione da parte dei Comuni, sui 14 coinvolti, tutte ritenute ammissibili. La seconda fase di attuazione è avvenuta attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico destinato ai 13 Comuni per valutare, selezionare e finanziare tre progetti pilota finalizzati a sperimentare le soluzioni di mobilità come servizio in altrettante città “leader”. Alla data di scadenza dell’avviso, il 10 gennaio 2022, tutte le 13 città ammesse hanno presentato un progetto. Si avvia ora la fase di istruttoria dei requisiti di ricevibilità/ammissibilità a cui seguirà la fase di valutazione a cura di una apposita Commissione che valuterà i progetti per selezionare i tre vincitori nelle prossime settimane.
  • Sono in arrivo i bandi da 3,8 miliardi (1,058 miliardi già in essere) per la copertura con la banda ultralarga delle aree grigie (Piano Italia a 1 Giga – M1C2, Investimento 3.1), potrebbero essere pubblicati già oggi. Secondo Reuters, i lotti in gara per le aree grigie dovrebbero essere 15 e un singolo operatore non potrà aggiudicarsene più di otto (termini ancora suscettibili di variazioni), come sollecitato dalla Ue per garantire la concorrenza. A differenza delle aree bianche, quelle a fallimento di mercato, dove Open Fiber ha vinto tutte le gare in concessione, con l’infrastruttura di proprietà Infratel, non presenteranno un tetto alle assegnazioni e si utilizzerà il sistema a incentivo, utilizzando i fondi del Ue per sostenere la costruzione della rete che resterà di proprietà dell’operatore. I lotti dovranno essere assegnati necessariamente entro giugno.

 

SI INFORMA CHE IL 14 FEBBRAIO SCADRANNO I BANDI MITE PER I PROGETTI DI ECONOMIA CIRCOLARE. TUTTE LE INFO QUI

 

 

Focus linee guida pari opportunità e inclusione

Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati dalle risorse del PNRR e del Fondo Complementare (Decreto interministeriale 7/12/2021)

Introduzione e ambito di applicazione

L’articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, (di seguito “articolo 47”), contiene disposizioni volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti alla stipulazione di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e da Fondo Complementare. Il comma 8 dello stesso articolo 47 affida a specifiche linee guida la definizione delle modalità e dei criteri applicativi delle disposizioni di cui allo stesso articolo, con l’indicazione di misure premiali e modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

Le linee guida si applicano a tutti i contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del Fondo Complementare, sia nell’ambito delle concessioni sia nell’ambito degli appalti, di importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Le linee guida chiariscono che, per essere vincolanti, le misure contenute ai commi 4, 5 dell’articolo 47 devono essere tradotte dalla stazione appaltante in clausole da inserire all’interno dei bandi di gara.

Gli obblighi di consegna previsti all’articolo 47, commi 2, 3 e 3-bis, si applicano invece anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, anche se le linee guida, per esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento degli operatori economici, raccomandano che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto.

Nel caso delle disposizioni che debbono essere tradotti all’interno dei bandi delle stazioni appaltanti, le linee guida prevedono possibilità di deroga (comma 7, articolo 47), nonché, qualora le deroghe non si applicassero, apposite sanzioni (comma 6 articolo 47) nel caso del mancato rispetto delle stesse disposizioni.

Le misure vincolanti indipendentemente dall’inclusione delle stesse nei bandi di gara (commi 2-3-3bis dell’articolo 47)

Le misure contenute ai commi 2, 3 e 3 bis dell’articolo 47 sono le seguenti:

  1. La redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (art. 47, comma 2). Gli operatori economici pubblici e privati che occupano oltre cinquanta dipendenti devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. La legge 5 novembre 2021, n. 162, ha infatti ridotto la soglia dimensionale delle imprese tenute alla redazione del rapporto da 100 a 50 dipendenti.
  2. La consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3); gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta dovranno consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità. La mancata presentazione della relazione non conduce all’esclusione dalla gara ma all’applicazione delle penali di cui al comma 6 dell’articolo 47, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.
  3. La presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 47, comma 3-bis); gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta dovranno consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata presentazione della relazione non conduce all’esclusione dalla gara ma all’applicazione delle penali di cui al comma 6 dell’articolo 47, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

Le misure vincolanti solo se incluse all’interno dei bandi di gara (commi 4-5 dell’articolo 47)

Si passa ora all’analisi delle misure che, per essere vincolanti, devono essere tradotte dalla stazione appaltante in clausole da inserire all’interno dei bandi di gara.

Le misure contenute nel comma 4 dell’articolo 47 recano disposizioni dirette all'inserimento, come requisiti necessari a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, la parità di genere e l'assunzione di giovani di età inferiore a trentasei anni e di donne. Essi sono:

  1. l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
  2. l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Gli obiettivi di incremento occupazionale giovanile e di genere che si intendono perseguire con le risorse del PNRR e del Fondo Complementare, costituiscono due distinti target di policy. Ciò significa che nelle procedure di affidamento si deve intendere autonomo il target di incremento dell’occupazione giovanile rispetto a quello dell’occupazione femminile. Per perseguire entrambi gli obiettivi, le linee guida chiariscono che le stazioni appaltanti e gli operatori economici faranno riferimento alle seguenti indicazioni:

  1. In ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l’arco temporale di esecuzione del contratto.
  2. Le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  3. nel calcolo della quota corrispondente al numero delle assunzioni obbligatorie occorre fare riferimento a tutte le assunzioni funzionali a garantire l’esecuzione del contratto aggiudicato. Devono ritenersi escluse dal citato computo le assunzioni non funzionali a garantire l’esecuzione del contratto.
  4. Il perimetro applicativo dell’obbligo di assunzione è comunque delimitato all’interno del contratto aggiudicato e la disposizione introduce un obbligo rivolto al contraente principale. L’obbligo deve comunque essere inteso come riferibile anche alle prestazioni che questi esegue tramite subappalto o avvalimento, purché rientranti nel descritto perimetro applicativo.
  5. Il numero delle assunzioni è calcolato sul totale delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per le attività ad esso connesse e strumentali, restando invece irrilevante la concreta ripartizione delle stesse assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.

Il comma 5 dell’articolo 47 individua alcune tipologie di clausole di premialità, prevedendo che possa essere prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

  1. nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell’articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell’articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
  2. utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
  3. si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone con disabilità, giovani con età inferiore a trentasei anni e donne per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
  4. abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
  5. abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di lavoro delle persone con disabilità;
  6. abbia presentato o si impegni a presentare, per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

Le deroghe

Il comma 7 dell’articolo 47 prevede due tipologie di deroga alle misure stabilite nel comma 4 dello stesso articolo.

La prima deroga consiste nella possibilità per le stazioni appaltanti di escludere l’inserimento, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, dei requisiti di partecipazione delle clausole necessarie e/o di premialità e all'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota non inferiore al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

La seconda deroga corrisponde alla possibilità per le stazioni appaltanti di stabilire una quota inferiore al 30 per cento delle predette assunzioni, che può quindi essere ridotta a una percentuale più bassa.

Le deroghe non possono operare in modo incondizionato, in quanto la loro attivazione è subordinata all’esistenza di specifici presupposti stabiliti dallo stesso comma 7 dell’articolo 47 che le stazioni appaltanti sono tenute ad esternare, con atto espresso del responsabile della stazione appaltante, prima o contestualmente all’avvio della procedura ad evidenza pubblica. L’esternazione può avvenire nella determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della determina stessa.

Alcune ragioni che motivino esaustivamente le deroghe, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono: i casi di affidamenti diretti per importi di modico valore o di procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiore a tre unità di personale, l’assunzione di personale con abilitazioni tali da rendere la platea dei potenziali interessati alle assunzioni limitata nel breve periodo, casi di procedure per somma urgenza o protezione civile o, comunque, altrimenti giustificate da specifiche ragioni di urgenza. Ad ogni modo, nel caso in cui si ravvisi il contrasto con i predetti obiettivi, la stazione appaltante dovrà fornire evidenza del suddetto contrasto per ogni tipologia di obiettivo suindicato.

Al contrario, in via generale e salve valutazioni più specifiche relative alle peculiarità delle diverse fattispecie, deve ritenersi difficilmente motivabile l’applicazione di deroghe negli appalti di servizi relativi a contratti ad alta intensità di manodopera (che presentino un costo della manodopera pari ad almeno il 50 per cento dell’importo totale del contratto). Al contempo, in tutti casi in cui nelle nuove assunzioni intervengono “clausole sociali” di riassorbimento occupazionale – come può accadere nel cambio di appalti di servizi - la deroga può trovare adeguata motivazione nell’obiettivo di garantire stabilità occupazionale agli addetti che escono da una precedente fornitura.

Per quanto attiene all’occupazione giovanile, la motivazione, a sostegno della deroga all’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento di nuove assunzioni di giovani, potrebbe considerare i casi in cui esigenze specifiche correlate alle caratteristiche delle mansioni da svolgere per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, richiedano, per oltre il 70 per cento delle nuove assunzioni, una pregressa esperienza o specializzazione tali da rendere la fascia anagrafica giovanile con esse incompatibile, quale, a titolo esemplificativo, quella corrispondente ad un arco temporale ultraquindicennale. In tali casi, quindi, la stazione appaltante potrà individuare la riduzione della quota da applicare ritenuta più congrua, motivando, in modo analitico, la necessità della predetta esperienza.

Per quanto attiene alla quota di genere nelle nuove assunzioni, nella motivazione la stazione appaltante potrà fare anche riferimento al livello dei tassi di occupazione femminile, che, del resto, presentano significative differenziazioni tra settori economici e tipologie di committenza pubblica (lavori, servizi e forniture), per cui il raggiungimento della percentuale del 30 per cento delle nuove assunzioni potrebbe incontrare difficoltà in particolari contesti di attività in ragione delle caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere o del contesto di applicazione per gli appalti relativi al PNRR o al PNC. Una rigida applicazione della regola potrebbe determinare nel breve periodo un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico a livello nazionale. In questi casi, quindi, le stazioni appaltanti possono motivare il ricorso alla deroga, specificando che in quel determinato settore il tasso di occupazione femminile rilevato dall’ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati.

Quanto alla seconda tipologia di deroga, relative possibilità di definite una quota inferiore al 30 per cento delle assunzioni da destinare a occupazione femminile, si ritiene utile individuare un target differenziato in relazione alla diversa distribuzione dei tassi di occupazione femminile rilevata nei settori produttivi a livello nazionale. In particolare, nello spirito dell’articolo 47, la percentuale del 30 per cento dovrebbe essere interpretata come parametro di riferimento pur consentendone, in caso di deroga motivata, un’applicazione comunque orientata all’aumento del tasso di occupazione secondo il seguente schema. In questi casi, l’individuazione del target in base alla valutazione del tasso di occupazione femminile nel settore di riferimento può costituire adeguata e specifica motivazione ai sensi del comma 7 dell’articolo 47.

Le penali

Il comma 6 dell’articolo 47, al fine di garantire effettività alle previsioni di cui al medesimo articolo, individua, anche nelle ipotesi in cui non sia prevista l’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla gara, ulteriori meccanismi lato sensu sanzionatori rispetto al mancato adempimento delle previsioni di cui:

  1. al comma 3 (mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile);
  2. al comma 3-bis (mancata produzione della dichiarazione relativa all’assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte);
  3. al comma 4 (mancato rispetto della quota del 30 per cento di assunzioni di giovani e donne);
  4. ad altre ipotesi individuate dalle stazioni appaltanti come requisiti premiali.

Solo nel caso della mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile si prevede, inoltre, l’interdizione dalla partecipazione, per un periodo di dodici mesi, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

Con riferimento alla quantificazione delle penali applicabili, potrà farsi riferimento, in via sistematica, a quanto stabilito nell’articolo 50 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, ove si stabilisce che, in deroga all’articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le penali dovute (ancorché per il ritardato adempimento e su misura giornaliera) possono consistere in una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.

 

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