È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 4 aprile 2022 (in allegato), contenente la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre 2021.
Con tale decreto il Ministero ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 1-septies del DL n. 73/2021 - cd. “Sostegni-bis” –, il quale, visto l'eccezionale aumento dei costi delle materie prime, ha esteso la speciale disciplina compensativa prevista per il primo semestre 2021 anche al secondo semestre di tale anno.
Si ricorda brevemente che la possibilità di richiedere la compensazione ai sensi del decreto in oggetto riguarda unicamente i lavori eseguiti e contabilizzati ovvero annotati nel libretto delle misure, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021.
Devono inoltre sussistere le altre due condizioni previste dalla normativa di riferimento, in analogia a quanto previsto per le compensazioni del primo semestre 2021, vale a dire:
1) il contratto per il quale si intende richiedere la compensazione doveva essere in corso di esecuzione alla data del 1 gennaio 2022 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio che integra la disposizione originaria del d.l. 73/2021);
2) il contratto deve derivare da offerte presentate nel 2020 o in anni antecedenti;
Le istanze di compensazione potranno essere presentate solo per i 54 materiali indicati in Tabella con incrementi superiori all’8%, utilizzando, ai fini del calcolo, la percentuale di variazione indicata in decreto relativamente all’anno di presentazione dell’offerta.
ll termine finale per la presentazione delle istanze di compensazione scadrà dopo quindici giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ovvero il prossimo 27 maggio, a pena di decadenza.
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