A decorrere dal 2023, in forza della nuova disciplina dettata dall’art. 25-bis, D.L. n. 17/2022, il credito d'imposta pubblicità spetta solo a condizione che venga rispettato il requisito dell'incremento minimo dell'1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell’anno precedente. Pertanto, a differenza dei precedenti anni, nel 2023 non potranno accedere al credito d'imposta pubblicità coloro che hanno registrato un incremento degli investimenti pubblicitari inferiore all’1% rispetto a quelli effettuati nel 2022.
Inoltre, il nuovo credito d'imposta pubblicità verrà concesso esclusivamente per le campagne pubblicitarie effettuate sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line. Dunque, a differenza dei precedenti anni, non saranno più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
I beneficiari del bonus pubblicità restano:
- le imprese e i lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato;
- gli enti non commerciali.
Per il 2023, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Per l’accesso al credito d'imposta 2023 deve essere inviata, nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2023, un’apposita comunicazione, da presentare al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.