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News - 07/09/2011

Contratti di Sviluppo

Presentazione progetti


In attuazione dell’art. 43 (Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa) della Legge 6 agosto 2008 n. 133, il Ministero dello Sviluppo economico ha adottato, con decreto 24/09/2010 pubblicato su GURI n. 300 del 24/12/2010, la disciplina dei contratti di sviluppo, nell’ottica di una riorganizzazione e razionalizzazione del sistema degli incentivi e della programmazione negoziata (per maggiori informazioni consultare la precedente
comunicazione del 21 gennaio 2011 )

Dal 29 settembre 2011 sarà possibile per le imprese  iniziare a presentare i propri progetti per accedere ai contratti di programma. In base a quanto stabilito dal decreto 11/05/2011 (GURI n. 176 del 30/07/2011) con cui sono sono stati definiti gli indirizzi operativi per la gestione dell’intervento.
Ricordiamo alle aziende che il contratto di sviluppo ha ad oggetto il finanziamento di programmi di sviluppo presentati da una o più imprese che riguardino:

• programmi di sviluppo industriale, iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di investimento ed eventualmente progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali. L’importo complessivo delle spese ammissibili del programma non deve essere inferiore a 30 milioni di euro;

• programmi di sviluppo turistico, iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica, attraverso il potenziamento e il miglioramento dell'offerta ricettiva, delle attività integrative e dei servizi di supporto per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di investimento ed eventualmente progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione alla definizione dell'offerta turistica del territorio di riferimento. L’importo complessivo delle spese ammissibili del programma non deve essere inferiore a 22,5 milioni di euro;

• programmi di sviluppo commerciale, iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo del settore commerciale, attraverso il potenziamento e la qualificazione del'offerta distributiva su un territorio, per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di investimento ed eventualmente progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione alla definizione dell'offerta distributiva del territorio di riferimento. L’importo complessivo delle spese ammissibili del programma non deve essere inferiore a 30 milioni di euro.

Con riferimento ad  eventuali interventi in materia di ricerca e sviluppo segnaliamo che l’aiuto non supera il 50% dei costi di ricerca e il 25% dei costi di sviluppo sperimentale, massimali che possono essere maggiorati del 15% in caso di collaborazione con altre imprese o con organismi di ricerca e del 10% e 20% per le medie e piccole imprese.

Sono ritenute finanziabili le seguenti tipologie di investimento:

• realizzazione di nuove unità produttive;

• ampliamento di unità produttive esistenti;

• diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi;

• cambiamento fondamentale del processo di produzione.

Il decreto 11/05/2011 ha la finalità di fornire a Invitalia, incaricata dell’intervento, indicazioni sulla gestione dei contratti di sviluppo in modo da favorire in sede di prima applicazione gli interventi in aree di crisi anche al fine di utilizzare le risorse già rese disponibili dal CIPE.

Invitalia è stata incaricata di valutare il progetto presentato e negoziare con il soggetto proponente il contratto di sviluppo, tenendo conto delle risorse disponibili individuando nell’ambito delle categorie di aiuto vigenti e operative al momento della presentazione delle istanze la o le tipologie di agevolazione che risultano più adatte al progetto proposto. In sede di prima applicazione il Ministero stabilisce che siano applicabili, anche in combinazione tra loro, le seguenti tipologie di aiuto:

• legge 181/89 (esclusa la partecipazione al capitale);

• regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione;

• decreto ministeriale 23/07/2009 e successivi provvedimenti attuativi (decreti 6/08/2010).

L’Agenzia procede alla valutazione delle istanze sulla base di alcuni criteri elencati in allegato al decreto 24/09/2010, utilizzando però in sede di prima applicazione un ordine diverso dei criteri di priorità per la finanziabilità del programma, ferma restando la priorità fissata per il Mezzogiorno.
E' stata inoltre pubblicata la circolare 16/07/2011 (GURI n. 174 del 28/07/2011) che dettaglia i criteri relativi all'ammissibilità delle spese, alla locazione finanziaria, ai contratti chiavi in mano, alle modalità di accesso, valutazione e sottoscrizione del contratto e specifica le forme di aiuto concedibili.
Nello specifico, le forme di agevolazione concedibili sono: contributo in conto impianti, contributo alla spesa, finanziamento agevolato, contributo in conto interessi. L'eventuale finanziamento agevolato è concesso nella misura massima del 25% in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie e/o bancarie. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di otto anni oltre ad un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del programma e, comunque, non superiore a quattro anni. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni. L'eventuale contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario a tasso di mercato, destinato alla copertura finanziaria del progetto ed avente una durata massima di otto anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma e comunque non superiore a quattro anni. La misura del contributo in conto interesse è fissata in ottanta punti percentuali del tasso di riferimento europeo.
Per ulteriori approfondimenti consultare il
sito di INVITALIA

In allegato la modulistica, i decreti e la circolare.

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