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News - 06/03/2013

Fondi di Venture Capital - Nuovi incentivi per le imprese

Il Decreto MEF pubblicato in G.U. introduce alcune agevolazioni fiscali volte a favorire l’accesso al capitale e sostenere i processi di crescita delle nuove imprese attraverso lo strumento dei fondi comuni d’investimento

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2013 il decreto del MEF che, in attuazione di quanto disposto all’art. 31 del D.L. n. 98/2011, reca indicazioni in merito alle modalità di fruizione del regime fiscale agevolato previsto per gli investitori in fondi di venture capital. Il decreto richiama il regime di esenzione previsto dal quarto comma dell’art. 31 del D.L. n. 98/2011 con riferimento ai proventi derivanti dalla partecipazione ai Fondi di Venture Capital (FVC).

La norma citata ha introdotto alcune agevolazioni fiscali volte a favorire l’accesso al capitale e sostenere i processi di crescita delle nuove imprese attraverso lo strumento dei fondi comuni d’investimento, secondo le linee guida indicate dalla Commissione europea nella comunicazione “Europe 2020”.

Come si è detto, la disposizione prevede la totale esenzione - al ricorrere dei requisiti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 31 - dei proventi, ex. art. 44, comma 1 lett. g) del TUIR, derivanti dalla partecipazione ai FVC.

Con tale nozione, come richiamato nel decreto, devono intendersi gli organismi di investimento collettivo del risparmio i quali prevedano nei loro regolamenti che almeno il 75% dei relativi attivi sia investito in società non quotate qualificabili come piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione n. 2003/261/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e aventi le ulteriori caratteristiche previste nel citato articolo 31 (non essere quotate; sede in uno Stato UE, ovvero in un territorio che abbia sottoscritto con l’Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali; detenute prevalentemente da persone fisiche; essere soggette all’imposta sul reddito delle società o analoga imposta prevista dalla legislazione locale senza la possibilità di esserne totalmente o parzialmente esentate; attività d’impresa avviata da non più di 36 mesi; fatturato, risultante dall’ultimo bilancio, non superiore ai 50 milioni di euro).

L’art. 31 del D.L. n. 98/2011 prescrive inoltre, per l’accesso all’agevolazione fiscale, che le quote d’investimento risultino comunque inferiori al livello massimo delle tranche di investimento previste dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI, calcolato su un periodo di 12 mesi.

In ordine al criterio di valorizzazione degli attivi, il decreto precisa che questi debbano essere rilevati al netto dei risultati negativi di gestione non utilizzati ai sensi dell’art. 2, comma 71, del D.L. n. 225/2010.

Entrando nel merito delle modalità operative per la fruizione dell’esenzione d’imposta, il decreto dispone che le SGR e i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, tengano a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, nel termine previsto per l’espletamento dell’attività di accertamento, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l’osservanza del previsto requisito minimo di investimento.

L’Agenzia delle entrate, procederà infatti al recupero dell’imposta dovuta e delle relative sanzioni, nel caso in cui i predetti limiti non siano stati rispettati.

Dal lato dei sottoscrittori, le quote dei FVC potranno essere sottoscritte esclusivamente da investitori professionali, ovvero da altri soggetti, su richiesta conforme alla direttiva 2004/39/CE, qualora questi ultimi:

a) si impegnino a investire la cifra minima di 100 mila euro;

b) dichiarino per iscritto, di essere consapevoli dei rischi connessi all’investimento previsto;

c) il gestore di FVC effettui una valutazione di merito sulla competenza, l’esperienza e la conoscenza dell’investitore;

d) il gestore di FVC sia “ragionevolmente sicuro” che l’investitore sia in grado di assumere decisioni autonome d’investimento, comprendendone i rischi connessi;

e) il gestore di FVC confermi per iscritto di aver effettuato le valutazioni prescritte nei due punti precedenti.

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