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News - 29/07/2013

Unione Europea - La nuova direttiva in materia di bilanci di esercizio e di bilanci consolidati delle imprese

Il 29 giugno 2013 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la direttiva 26 giugno 2013 n. 2013/34/UE del Parlamento e del Consiglio che detta la nuova disciplina comunitaria in tema di conti annuali e consolidati delle imprese

La Direttiva tiene conto della Comunicazione della Commissione intitolata "Legiferare con intelligenza nell'Unione Europea", che mira a elaborare e applicare normative di elevata qualità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, assicurando al tempo stesso che gli oneri amministrativi siano commisurati ai benefici apportati.

Il testo comunitario sostituisce la normativa comunitaria ora vigente, abrogando la quarta e la settima direttiva sul diritto societario (direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE) e modificando la direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale. 

Le innovazioni introdotte mirano a rendere più trasparenti i rapporti commerciali tra imprese residenti in uno Stato Ue e soggetti residenti in uno Stato Ue diverso, nonchè per tutelare i soci e i terzi. In particolare, tali innovazioni rispondono ai seguenti obiettivi: (i) ridurre gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle piccole e medie imprese e semplificarne la relativa disciplina; (ii) migliorare la comparabilità dell’informativa resa con i bilanci; (iii) tutelare l’interesse degli utilizzatori dei bilanci con una corretta rappresentazione delle informazioni contabili più rilevanti; (iv) migliorare la trasparenza relativa ai pagamenti effettuati ai governi da parte delle grandi imprese e degli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie. Tra i destinatari delle nuove disposizioni vi sono le società di capitali ( S.p.a., S.a.p.a.) e le società di persone (s.r.l.) i cui soci diretti o indiretti siano imprese di capitali (così determinando una limitazione della responsabilità altrimenti illimitata).

In tema di Bilancio di esercizio, la Direttiva si occupa di delineare le regole di composizione, i principi generali di redazione, la valutazione delle immobilizzazioni, la composizione dello Stato patrimoniale e del Conto economico e le disposizioni relative alle singole voci, nonchè, il contenuto della Nota integrativa. Al riguardo indica i principi generali di redazione nonché i criteri di iscrizione e di valutazione delle singole poste. Altro documento oggetto di regolamentazione è la Relazione sulla gestione (art. 19), comprensiva di una sezione specifica intitolata Relazione sul governo societario (art.20), per le imprese disciplinate dal diritto di uno Stato membro e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato (c.d. enti di interesse pubblico ex art.2, punto 1, lett. a).

All'articolo 3, è introdotta una classificazione delle imprese in quattro fasce (le microimprese, le piccole imprese, le medie imprese e le grandi imprese) che vengono individuate in base a parametri di natura quantitativa (totale dello stato patrimoniale, ricavi, numero dei dipendenti). E' rimessa agli Stati membri, tenendo conto delle condizioni e delle esigenze dei propri mercati interni, la decisione sul se e come attuare un regime distinto destinato alle microimprese pur nel rispetto dei principi fissati dalla Direttiva.

Vi è poi un’ulteriore categoria di imprese (gli enti di interesse pubblico) che si caratterizza per aspetti di natura qualitativa (il settore di attività; la quotazione).

Questa distinzione è funzionale a disegnare un regime semplificato per le imprese di minori dimensioni, in ossequio  alla Comunicazione della Commissione intitolata "Pensare innanzitutto in piccolo": gli obblighi in materia di informativa contabile, ivi compresi quelli di pubblicazione dei documenti, sono infatti modulati in base alle dimensioni dell’impresa, potendo questa attività risultare oltremodo onerosa per le microimprese.

Tra le novità di maggior rilievo vi è l’obbligo, posto a carico delle grandi imprese e degli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali c.d. “primarie”, di indicare i pagamenti rilevanti effettuati a favore dei governi dei Paesi in cui essi operano.

Altra novità è l’introduzione del principio per cui la rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio tengono conto della sostanza dell’operazione o del contratto in questione (art.6, comma 1, lett. h). 

 

La Direttiva 2013/34/UE va recepita dagli Stati membri entro il 20 luglio 2015.

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