Contatti          Sedi
Bacheca    |   Login
 
Condividi Aggiungi ai preferiti Stampa Pdf

News - 04/02/2014

Legale - Marchi e Brevetti: direttiva sui marchi d'impresa e regolamento sul marchio UE. Armonizzazione a rischio privacy?

Pubblicata la sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati

Pubblicata la sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento sul marchio comunitario.

Il 27 marzo 2013 la Commissione ha adottato due proposte legislative in materia di marchi: una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) e una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario.

Tali proposte sono state trasmesse al GEPD il giorno stesso.

Queste proposte, sebbene riguardino l'armonizzazione del diritto sostanziale dei marchi nonché delle regole procedurali all'interno dell'UE e non sembrino, a prima vista, avere conseguenze rilevanti per la protezione dei dati, introducono tuttavia alcune operazioni di trattamento che potrebbero avere un impatto sui diritti delle persone alla vita privata e alla protezione dei dati.

Il GEPD sottolinea che la raccolta e il trattamento di dati personali da parte degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e da parte dell'Agenzia nell'esercizio delle loro funzioni devono essere svolte nel rispetto della normativa applicabile sulla protezione dei dati, in particolare delle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.

Pertanto, per quanto riguarda la proposta di direttiva, il GEPD raccomanda di:

— inserire una disposizione sostanziale che sottolinei la necessità che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato dagli uffici nazionali della proprietà industriale rispetti la normativa applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare le leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE, e aggiungere in un considerando un riferimento alla proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati,

— sottolineare in una disposizione sostanziale che qualsiasi trattamento di dati personali da parte dell'Agenzia nel contesto della cooperazione tra gli uffici nazionali e l'Agenzia stessa è soggetto al rispetto delle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 45/2001,

— chiarire in una disposizione sostanziale se le banche dati e i portali comuni o connessi previsti all'articolo 52 e al considerando 37 comportino il trattamento di dati personali, nonché il loro ambito e scopo, in particolare se aggiungano ulteriori finalità a quelle originali di ogni banca dati e portale e, in caso affermativo, quale sia la base giuridica per queste ulteriori finalità,

— stabilire chiaramente in una disposizione sostanziale le modalità per gli scambi di informazioni attraverso le banche dati e i portali comuni o connessi, in particolare determinando i destinatari autorizzati dei dati personali, i tipi di dati, la finalità di tali scambi e la durata della conservazione dei dati in tali sistemi informatici.

Per quanto riguarda la proposta di regolamento, il GEPD raccomanda di:

— stabilire, in una disposizione sostanziale della proposta e non in atti delegati, le modalità per il trattamento dei dati personali nel registro e nella banca dati elettronica,

— inserire una disposizione sostanziale che specifichi i tipi di dati personali destinati a essere oggetto di trattamento nel registro e nella banca dati elettronica, la finalità del loro trattamento, le categorie di destinatari autorizzati all'accesso ai dati (con la specificazione di quali dati), i termini di conservazione dei dati e le modalità per l'informazione e l'esercizio dei diritti degli interessati,

— chiarire nell'articolo 123 ter se gli scambi di informazioni tra l'Agenzia e gli uffici nazionali comprendano dati personali e, in caso affermativo, quali. Si dovrebbe altresì precisare

i) che gli scambi di dati personali tra l'Agenzia e gli uffici nazionali devono essere effettuati conformemente alla normativa sulla protezione dei dati, in particolare al regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda il trattamento da parte dell'Agenzia e della direttiva 95/46/CE per quanto riguarda il trattamento da parte degli uffici nazionali,

ii) la finalità di tali scambi, in particolare se aggiungano ulteriori finalità a quelle originali di ogni banca dati e portale e, in caso affermativo, quale sia la base giuridica per queste ulteriori finalità, e

iii) i tipi di dati scambiati, i destinatari autorizzati dei dati e la durata della conservazione dei dati in tali sistemi informatici, — valutare la necessità e la proporzionalità della divulgazione di dati personali nel contesto della pubblicazione delle informazioni contenute nella banca dati elettronica. Qualora sia intenzione del legislatore prevedere la pubblicazione di dati personali per scopi attentamente valutati, il GEPD raccomanda di includere disposizioni esplicite in tal senso nella proposta di regolamento. Una norma sostanziale dovrebbe quanto meno chiarire quale tipo di dati personali può essere reso pubblico e per quali scopi,

— chiarire in una norma sostanziale se i mezzi di cooperazione comprendano la pubblicazione di decisioni giudiziarie in materia di marchi. Se sì, tale norma sostanziale dovrebbe definire le condizioni alle quali può avvenire la pubblicazione delle decisioni giudiziarie. A tale proposito, il GEPD raccomanda che la pubblicazione di sentenze su Internet da parte dell'Agenzia e/o degli uffici centrali nazionali della proprietà industriale dovrebbe avvenire a condizione che sia tecnicamente vietata l'indicizzazione delle sentenze (e dei dati personali in esse contenuti) su motori di ricerca Internet esterni o, diversamente, che venga valutata l'opportunità della pubblicazione di una versione riservata in cui siano stati omessi i nomi.
 

Unindustria favorisce lo sviluppo
delle imprese del territorio di Roma,
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

Codice Fiscale 80076770587 - Fax +39 06 8542577 - PEC info@pec.un-industria.it

Do not follow or index