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News - 24/02/2014

Corporate - Responsabilità amministrativa degli enti: la Cassazione motiva l’annullamento del sequestro preventivo di 8,1 miliardi di euro nel caso Ilva

I provvedimenti della Suprema Corte contengono importanti principi relativi al procedimento cautelare nell’ambito della responsabilità da reato degli enti disciplinata dal decreto 231 del 2001

Con due sentenze contestuali la Corte di cassazione ha annullato il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente per un valore di 8,1 miliardi di euro disposto con decreto del 22-24 maggio 2013 nei confronti di RIVA FIRE s.p.a. e ILVA s.p.a.
I provvedimenti della Suprema Corte contengono importanti principi relativi al procedimento cautelare nell’ambito della responsabilità da reato degli enti disciplinata dal decreto 231 del 2001.
In particolare, la sentenza n. 2659 del 2014 censura l’ordinanza con cui a luglio 2013 erano stati chiariti i confini di applicazione del sequestro preventivo disposto nel maggio 2013, ritenendola affetta da "abnormità strutturale", cioè non inquadrabile in alcuno schema normativo processuale, perché:

- ha violato il principio della domanda cautelare del P.M., titolare del potere esclusivo di richiedere l’applicazione di una misura cautelare. Quest’ultima non può essere estesa in base alla semplice richiesta di chiarimenti sull’ambito di applicazione del sequestro da parte del custode (amministratore giudiziario), come invece è accaduto nel caso Ilva;
- ha autorizzato l'estensione del sequestro preventivo in relazione a soggetti diversi rispetto a quelli indicati nell'originario decreto di sequestro e nemmeno indagati in relazione ai reati contestati. Infatti, con l’ordinanza di luglio 2013 sono stati colpiti soggetti giuridicamente autonomi, anche se sottoposti a controllo da parte delle società coinvolte nell'indagine.
 
La Cassazione ha invece escluso che la mera relazione di controllo o di collegamento societario sia di per sé sufficiente a integrare un coinvolgimento nella commissione degli illeciti dipendenti da reato.
La sentenza n. 3635 del 2014 ha invece annullato per ragioni di merito l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Taranto aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 22 maggio 2013.
La Suprema Corte ha stabilito che:
il principio di tassatività della responsabilità degli enti impone di applicare le relative sanzioni solo se vengono contestati i reati elencati dal decreto 231.
Pertanto, non possono essere sequestrate e confiscate all’ente somme costituenti il profitto di illeciti penali estranei al catalogo dei reati-presupposto (nel caso di specie, disastro innominato, rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e avvelenamento di acque o di sostanze alimentari). Ciò vale anche quando la pubblica accusa qualifichi tali illeciti come delitti-scopo dell'associazione per delinquere, che invece costituisce reato-presupposto della responsabilità dell’ente ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto 231.
Diversamente, infatti:
si esporrebbe l'ente al pericolo di ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità da reato;
gli organi direttivi dell'ente sarebbero costretti ad adottare i modelli di organizzazione e gestione su basi di assoluta incertezza e in assenza di criteri oggettivi di riferimento, con conseguente depotenziamento dell’efficacia preventiva dei modelli.
I principi di legalità e irretroattività impediscono di estendere la confisca per equivalente e, in sede cautelare, il sequestro preventivo al profitto derivante da condotte anteriori all'entrata in vigore della norma che include un determinato reato-presupposto nel catalogo di quelli determinanti la responsabilità dell'ente: conta il momento di realizzazione della condotta incriminata, non quello di percezione del profitto.
Il profitto confiscabile deve corrispondere a un effettivo incremento patrimoniale del soggetto attivo, conseguente in via diretta e immediata ai reati-presupposto.
La confisca per equivalente non può avere ad oggetto i risparmi di spesa indebitamente conseguiti dall’ente per effetto della mancata adozione di misure preventive degli illeciti contestati. Invece, nei provvedimenti impugnati si faceva coincidere il profitto con il valore dei costi non sostenuti da Ilva in conseguenza delle mancate operazioni di risanamento ambientale.

 

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