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News - 27/02/2014

Semplificazione - Fattura digitale: quando l’IVA non è detraibile

Imprese e professionisti che archiviano le fatture sul pc devono anche stamparle e numerarle o perdono il diritto alla detrazione dell'imposta a credito e incorrono in sanzioni per omessa fatturazione: sentenza di Cassazione

La detrazione IVA in fattura richiede necessarimante la stampa cartacea del documento. Non basta archiviare e numerare sul computer aziendale tutte quelle emesse ma bisogna stamparle nei termini di legge: lo conferma una sentenza della Cassazione a seguito di accertamento fiscale e applicazione di sanzioni per “indebita detrazione IVA sugli acquisti, causata da omessa fatturazione”.

Omessa fatturazione?
Le fatture registrate in formato elettronico – numerate e archiviate su pc – erano risultate sufficienti alla magistratura tributaria, che in primo e secondo grado aveva dato ragione all’azienda ricorrente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, riconoscendo la sola violazione formale di omissione di trascrizione fatture, con relative sanzioni.

Tuttavia, secondo le Entrate, tale violazione comporta la perdita del diritto alla detrazione IVA: l’azienda avrebbe dovuto stampare le fatture entro 60 giorni dall’emissione, in base al DM 11 agosto 1975. In più, non viene garantito quanto prevede il Dl 357/94, ossia la regolarità dei dati sul pc, garantita «purché questi possano essere stampati con immediatezza a richiesta degli organi accertatori». In questo caso, infatti, la verifica riguardava esercizi precedenti, e dunque le fatture conservate sul computer potevano essere state alterate nel frattempo.

Registrazione corretta
La Cassazione ha dato ragione al Fisco: la sentenza 3107/2014 cita una lunga serie di altre norme a sostegno della centralità, nell’ordinamento tributario, della registrazione delle fatture, su cui si fonda anche la detrazione dell’imposta a credito, che genera il principio fiscale della neutralità dell’IVA. Fra gli altri, gli articoli 18 e 22 della direttiva comunitaria che prevedono l’obbligo del soggetto passivo, al fine di esercitare il diritto alla detrazione, di assolvere le formalità previste dallo stato membro, e la tenuta delle strutture in forma sufficientemente particolareggiata per garantire i controlli del fisco. Conclusione: è indetraibile l’IVA esposta in dichiarazione per errata registrazione delle fatture.

Fattura elettronica e su pc
La quasi totalità delle imprese utilizza sistemi contabili informatizzati ma se si sceglie il sistema meccanografico, bisogna essere in grado di stampare su carta i dati immagazzinati nell’archivio contabile, per consentire all’Amministrazione finanziaria di effettuare i controlli fiscali. La perdita della detrazione non fa comunque  decadere anche il diritto alla rimborso IVA già versata per acquisti di beni e servizi, che può essere recuperata tramite apposita istanza. Attenzione: come si coniuga la sentenza con le nuove regole sulla fatturazione elettronica, obbligatoria dal giugno 2014 nei rapporti tra imprese e PA). La risposta è contenuta nella sentenza: i sistemi di fattura elettronica prevedono regolari procedure di registrazione e numerazione, che consentono la detraibilità e tutti gli adempimenti fiscali del caso. Il problema intercorre quando non si ricorre a un sistema informatico vero e proprio, ma ad una semplice archiviazione delle fatture su pc: in questo caso, bisogna conservarle in forma cartacea.

 

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