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News - 09/06/2014

Fattura elettronica verso la PA: FAQ e chiarimenti operativi

Il Ministero dell'Economia fornisce precisazioni alle aziende che dal 6 giugno dovranno inviare fatture elettroniche alla PA: emissione e pagamenti.

Dal 6 giugno 2014 le imprese sono obbligate ad emettere fatture elettroniche verso ministeri, agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza e assistenza (dal 31 marzo 2015 l’obbligo siestende tutte le altre amministrazione centrali). La PA può comunque accettare fatture cartacee anche dopo il 6 giugno per tre mesi, purchè emesse prima di tale data, mentre quelle elettroniche si considerano emesse dall’impresa fornitrice anche in caso di notifica di “mancata consegna”.


Emissione fattura

In relazione al nuovo obbligo, la Circolare 1/2014 del Dipartimento delle Finanze fornisce interpretazioni operative del decreto 55/2013 sulla fattura elettronica verso la PA. Il Ministero chiarisce come si conciliano due disposizioni in apparenza contrastanti sulla emissione e trasmissione della fattura:

- comma 4, articolo 2, DM 55/2013: la fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta «solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna» da parte del sistema di interscambio;

- comma 1, articolo 21, DPR 633/72: «la fattura cartacea o elettronica si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessinario o committente».

Ebbene, se dopo l’emissione telematica arriva all’impresa notifica di trasmissione negativa, la fattura si considera comunque emessa in quanto il rilascio della ricevuta di consegna (anche se con esito negativo) rappresenta di per sé una prova certa del fatto che sia stata regolarmente emessa.



Pagamento fatture
Le fatture emesse in forma cartacea in data precedente al 6 giugno 2014 (o 2015 verso le amministrazioni per cui l’obbligo scatterà l’anno prossimo) sono considerate valide anche se ricevute dopo, purchè arrivino nell’arco dei tre mesi successivi. Il chiarimento riguarda il comma 6, articolo 6, DM 55/2013: trascorsi tre mesi dall’obbligo di fattura elettronica le PA non possono procedere ai pagamenti se le fatture non arrivano in formato elettronico.


Periodo transitorio
In pratica c’è un periodo cuscinetto di tre mesi durante il quale le PA possono pagare le fatture emesse in formato cartaceo prima del 6 giugno ma attenzione: da quella data le fatture devono essere emesse obbligatoriamente in forma elettronica o non saranno pagate. Se una fattura emessa in forma cartacea prima del 6 giugno non risulta del tutto processata dalla PA entro i tre mesi (quindi il 6 settembre) – la PA pagherà comunque la fattura, non chiedendo una nuova fattura elettronica, cosa che comporterebbe perdita di tempo e aggravio di costi, contrasto anche le normative IVA.


Codici PA in fattura: le FAQ
Le PA sono tenute a inserire nell’Indice delle Pubblice Amministrazioni (IPA) un codice unico che le identifica, e che le imprese devono riportare in fattura elettronica, in mancanza del quale il sistema di spedizione rifiuta la pratica. Ogni ufficio interessato dalla scadenza del 6 giugno deve averne dato già comunicazione ai fornitori. Ma cosa succede se la fattura non viene recapitata correttamente?

Amministrazione censita in IPA ma codice non disponibile: per ciascuna amministrazione presente in IPA, esiste anche un ufficio di fatturazione elettronica centrale denominato “Uff_efatturIPA“. Attenzione però: questo indirizzo è utilizzabile solo nel caso in cui il fornitore non abbia ricevuto la comunicazione sul codice dell’amministrazione destinataria e, pur avendo riscontrato la presenza dell’amministrazione in IPA (sul sito www.fatturapa.gov.it) non sia in grado di individuare in modo univoco il codice dell’ufficio destinatario.
Amministrazione non censita: si utilizza il valore di default indicato in fase di trasmissione.
Mancata trasmissione per cause tecniche: la struttura di supporto del Sistema di interscambio contatta la PA per risolvere il problema e invia all’azienda “attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che comporta prova dell’emissione della fattura.

Fonte: Circolare del Ministero dell’Economia sulla fatturazione elettronica

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