Il decreto legislativo approvato, in attuazione dell’art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017, introduce disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle previsioni del Regolamento europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Il provvedimento, in vigore dal prossimo 19 settembre, garantirà la continuità di applicazione della normativa non sospendendo il potere ispettivo, ma assicurando un periodo transitorio per i provvedimenti del Garante.
La fase transitoria sembra essere necessaria viste le difficoltà rilevate per l’adeguamento dei sistemi e delle procedure alle complesse disposizioni dettate dal regolamento europeo 2016/679; nell’art.22, c.13, viene stabilito, infatti, che: “Per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali tiene conto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie”.
L’articolo in esame non risulta estremamente chiaro, ma pare intendersi che fino al 18 maggio 2019 l’attività sanzionatoria prevista dal Garante dovrebbe essere più “Benevola” e improntata, appunto, sulla valutazione di diversi fattori, come l’aver avviato le procedure di adeguamento e aver pianificato le attività necessarie per assicurare il rispetto della nuova normativa.
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Fonte: Quotidiano del Lavoro de Il Sole24Ore