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News - 08/02/2019

ANTITRUST - DIRETTIVA (UE) 2019/1 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

La Direttiva dell'11 dicembre 2018 conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri più efficaci per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno

La Direttiva (UE)  n. 2019/1 pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 14 gennaio 2019 mira a conferire alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri (le c.d. ANC)  dei poteri di applicazione più efficaci per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. A tal proposito si ricorda che, nonostante l’art. 35 del Regolamento (CE) n.1/2003 incarica gli Stati membri di designare le suddette autorità responsabili dell’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, la Commissione Europea ha rilevato notevoli differenze applicative nelle varie legislazioni nazionali, evidenziando possibili distorsioni per le imprese. Obiettivo della direttiva è quindi quello di uniformare l’intervento delle autorità nazionali garanti della concorrenza.

Gli ambiti principali di intervento sono i seguenti:

 

  1. Indipendenza e risorse. Gli stati membri devono provvedere a garantire il diritto di difesa delle imprese nel caso di provvedimenti da parte delle ANC, ciò è possibile se le autorità svolgono i loro compiti in modo imparziale ed indipendente da altre entità pubbliche o private, ingerenze politiche e da altre influenze esterne. Le autorità garanti della concorrenza devono disporre di risorse adeguate  (personale qualificato, risorse finanziarie e tecniche) per l’efficace svolgimento dei loro compiti, possedendo autonomia nell’utilizzare la dotazione finanziaria assegnata.

 

  1. Poteri. Una delle previsioni più rilevanti è quella che permette alle ANC di svolgere accertamenti ispettivi a sorpresa presso i locali delle imprese o associazioni di imprese e, in via eccezionale, in altri locali quali l’abitazione dei dirigenti, amministratori ed altri membri del personale. Riguardo al primo caso, nell’ordinamento italiano, specifichiamo che questo già prevede che l’AGCM venga accompagnata dalle forze dell’ordine, di norma (secondo quanto stabilito dall’art. 54 comma 4 della legge 52/1996) dal nucleo specializzato della Guardia di Finanza la quale può  attivare, per le finalità descritte dalla normativa, un'ampia serie di potestà d'indagine, ivi comprese le facoltà di procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche, compreso ottenere accesso ai luoghi dell’impresa e apporre sigilli per evitare manomissioni. Nell’ultimo caso l’eccezionalità è legata alla circostanza in cui vi siano ragionevoli motivi da far supporre infrazioni gravi da richiedere, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, l’accesso a locali diversi da quelli dell’impresa. È dato ulteriore potere di imporre misure cautelari in caso di rischio di danno grave e irreparabile per la concorrenza.

 

  1. Sanzioni. Le ammende devono tenere conto sia della durata che della gravità dell’infrazione. L’importo massimo di ammenda erogabile per ciascuna impresa deve essere non inferiore al 10% del fatturato mondiale registrato durante l’esercizio precedente, detta percentuale è, nel caso nel caso in cui l’irregolarità sia commessa da un’associazione di imprese e riguardi l’attività dei suoi membri, applicata alla somma dei fatturati totali al livello mondiale di ciascun membro dell’associazione che opera sul mercato interessato dall’infrazione. Laddove l’associazione risultasse insolvente è tenuta a richiedere alle associate contributi a concorrenza dell’importo dell’ammenda, se i suddetti non sono versati entro i termini stabiliti la ANC può esigere il pagamento da qualsivoglia impresa i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali dell’associazione. Se necessario inoltre è possibile esigere il pagamento da qualsiasi voglia membro che operava sul mercato nel quale si è verificata l’infrazione, questo ad esclusione di quelle imprese che dimostrino di non aver attuato la decisione che ha costituito l’infrazione.

Per ultimo, la fase di recepimento è fissata alla data del 4 febbraio 2021.

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