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News - 19/06/2019

Conversione in legge del “DL Sbloccacantieri”: le novità

Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2019

 

Vi informiamo che sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019 è stata pubblicata la Legge 14 giugno 2019, n. 55: “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.

La legge è composta da 30 articoli suddivisi, a loro volta, in tre Capi.

Si segnalano sinteticamente le novità principali:

Capo I (Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana)

Comprende gli articoli da 1 a 5-septies.

Tra le disposizioni più significative si richiama, all'articolo 1, oltre la sospensione sperimentale dell’efficacia di alcune disposizioni in materia di appalti pubblici, la reintroduzione del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice appalti (cui all’articolo 216, comma 27-octies, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici).

Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Al fine di ridurre il contenzioso e prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, entro 90 giorni dall’apertura del cantiere si potrà nominare un collegio consultivo tecnico di assistenza formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.

Al fine di perseguire l’efficacia dell’economia circolare, ai fini del recupero dei rifiuti è stato stabilito che le autorizzazioni sono concesse dalle autorità competenti e individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei princìpi relativi alle quantità di rifiuti ammissibili nell’impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a tal fine, può, tramite decreto non avente natura regolamentare, emanare delle linee guida per l’uniforme applicazione della disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell’impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.

Inoltre, viene modificata la disciplina dei contratti sotto soglia (art.36 del Codice dei contratti pubblici- D.Lgs.18 aprile 2016 n.50), prevedendo che per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 150.000 Euro oppure di servizi e forniture d’importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, si ricorra all’affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.

Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 350.000 Euro, si ricorre alla procedura negoziata (di cui all’articolo 63 del Codice dei contratti pubblici) previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.

Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 Euro e inferiore a 1.000.000 di Euro, si ricorre alla procedura negoziata (di cui all’articolo 63 del Codice dei contratti pubblici) previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Infine, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di Euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) si deve ricorrere alla procedura aperta (art.60 del Codice dei contratti pubblici), fatto salvo quanto previsto dall’art.97, comma 8 del Codice dei contratti pubblici (art.97- Offerte anormalmente basse).

L'articolo 4 prevede invece che, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, disponga la nomina di uno o più Commissari straordinari. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

I Commissari straordinari, individuabili anche nell’ambito delle società a controllo pubblico ai quali spetta l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche.

L’art.5 è dedicato alle norme in materia di rigenerazione urbana, al fine di concorrere a indurre una drastica riduzione del consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate, con la modifica del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

L’art. 5-quinquies è dedicato alle disposizioni urgenti in materia di infrastrutture: in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, è istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, la società per azioni denominata «Italia Infrastrutture Spa», con capitale sociale pari a 10 milioni di Euro interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, su cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo di cui all’articolo 16 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La società, previa stipula di una o più convenzioni con le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha per oggetto il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni generali in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a Regioni ed Enti locali e che siano sottoposti alle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Capo II (Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea)

Comprende gli articoli da 6 a 20-bis.

Capo III (Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Nord e del Centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017)

Comprende gli articoli da 21 a 30.

L’art.23 tratta dell’accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, modificando in particolare:

- il DL 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016);

- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);

- il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 (Codice della protezione civile).

Per una analisi delle novità esclusivamente in materia di appalti, vds. news del 18/06/2019 (link).

Il testo coordinato è contenuto in allegato, a pag. 70 della G.U..

 

Allegati
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