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News - 28/06/2019

Dati sanitari nei rapporti di lavoro

Linee guida sulla conservazione dei dati sanitari dei lavoratori

Il Ministero del Lavoro in risposta all’interpello numero 4 del 28 maggio 2019, ha stabilito che non possono accedere alle informazioni delle cartelle sanitarie e di rischio, contenute in un data base aziendale, il datore di lavoro e l’amministratore di sistema, riservando l’accesso ai predetti dati solo al medico competente.

Punti chiave della disciplina sono gli articoli 25 e 53 del decreto legislativo numero 81 del 9 aprile 2008, Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, il primo sugli obblighi del professionista sanitario e il secondo sulla tenuta della documentazione, con le modifiche che sono state apportate nel tempo.

In particolare tra gli obblighi del medico competente, contenuti nell’articolo 25, rientrano la predisposizione e custodia di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente. Alla cessazione dell’incarico, il medico competente dovrà provvedere alla consegna al lavoratore di copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendogli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima, mentre l’originale della cartella verrà custodito, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dal datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del decreto. Inoltre, l’articolo 53, stabilisce che è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista, che deve essere custodita nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), recentemente modificato dal D.Lgs n. 101/2018 .

Pertanto, dal combinato disposto delle due normative si evince che è possibile conservare i dati in un data base aziendale ma, per consentire il pieno rispetto del segreto professionale e la tutela della privacy dei lavoratori, è necessario che solo il medico competente vi abbia accesso. Quest’ultimo è deputato a trattare i dati sanitari dei lavoratori, procedendo alle dovute annotazioni nelle cartelle sanitarie e di rischio, e curando le opportune misure di sicurezza per salvaguardare la segretezza delle informazioni trattate. Alle predette cartelle il datore di lavoro non può accedere e sebbene sia tenuto, su parere del medico competente o qualora il medico lo informi di anomalie imputabili all’esposizione a rischio, ad adottare misure preventive e protettive per i lavoratori interessati, non gli è concesso conoscere le eventuali patologie accertate, ma solo la valutazione finale del medico circa l’idoneità del dipendente.

 

 

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