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News - 03/07/2019

Conversione in legge del “DL Crescita”: le novità

Entrata in vigore: 30 giugno 2019

Vi informiamo che nel Supplemento ordinario n. 26/L alla G.U. Serie generale - n. 151, del 29/06/2019, è stata pubblicata la Legge 28 giugno 2019, n. 58 recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», di conversione del DL n.34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”).

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2019, verrà ripubblicato il testo coordinato, corredato delle relative note.

La legge è composta da 51 articoli, suddivisi in 4 Capi, relativi a: misure fiscali per la crescita economica (Capo I, articoli 1-16-quinquies), misure per il rilancio degli investimenti privati (Capo II, articoli 17-30-quater), tutela del Made in Italy (Capo III, articoli 31-32) e ulteriori misure per la crescita (Capo IV, articoli 32-bis-51).

In breve, si illustrano di seguito alcune novità:

Misure fiscali per la crescita economica

Con riferimento alle misure fiscali, si segnalano i seguenti interventi:

- la reintroduzione dal 1° aprile 2019, del cd. superammortamento, ovvero l'agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Rispetto alle norme precedenti, viene introdotto un tetto di 2,5 milioni di Euro agli investimenti agevolabili (articolo 1);

In linea con le istanze di Confindustria, il DL reintroduce il superammortamento, disciplina ormai consolidata, di facile applicazione per le imprese e potenzialmente in grado di riverberare effetti immediati sulla crescita. In particolare, la misura si applica agli investimenti effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che, entro il 31 dicembre 2019, sia concluso un ordine e sia versato un acconto in misura almeno pari al 30% del costo di acquisizione. Il decreto prevede che il beneficio non spetti sulla parte di investimenti complessivi eccedenti i 2,5 milioni di euro.

Tuttavia, non sono state approvate le proposte di Confindustria volte al rafforzamento dell’agevolazione (anticipazione dal 1° gennaio 2019 e proroga al 31 dicembre 2020 del termine per completare l’investimento).

Il DL prevede anche una complessiva revisione della mini-Ires e, a seguito delle modifiche approvate in sede di conversione, è stato esteso l’arco temporale di vigenza dell’aliquota ridotta, graduandone maggiormente l’entità dal 2019 al 2022 (22,5% nel 2019, 21,5% nel 2020, 21% nel 2021 e 20,5% nel 2022), fino a raggiungere il 20% dall’anno d’imposta 2023. La riduzione è applicata a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto. A differenza della disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2019, si tratta di una misura con un obiettivo di politica fiscale più chiaro e definito, che potrebbe quindi suscitare un maggior interesse da parte delle imprese. Tuttavia, va sottolineato che incentivi di questo tipo sono, per loro natura, sofisticati. Rispetto alle prime versioni del provvedimento, il riferimento agli utili accantonati è stato corretto, in linea con le proposte suggerite da Confindustria durante le interlocuzioni con il MEF, sostituendo il riferimento al periodo di imposta 2019 con quello del 2018. Si tratta di un intervento tecnico che rende la misura applicabile. Ciò nonostante, la misura continua a connotarsi per alcune rigidità: rilevano solo gli utili accantonati a riserva e non anche altre forme di capitalizzazione; gli utili accantonati danno diritto all’agevolazione solo nell’anno di accantonamento (e non come avveniva per l’ACE per tutti gli anni in cui si manteneva l’incremento patrimoniale); rileva il patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio che, merita sottolineare, può essere influenzato anche da meri fenomeni contabili e non solo da fenomeni di relazione con i soci. In ogni caso, per garantire la piena operatività della misura sarà necessario attendere l’adozione del decreto ministeriale a cui viene affidato il compito di definire le disposizioni di attuazione e di coordinamento.

- la maggiorazione della deducibilità IMU dalle imposte sui redditi (articolo 3);

Il DL prevede anche un condivisibile aumento della percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali, che – con un emendamento approvato alla Camera – viene portata al 100% a partire dall’anno di imposta 2023.

- revisione delle tariffe INAIL dall’anno 2023 (art. 3 – sexies);

È stato approvata una misura finalizzata alla messa a regime della revisione delle tariffe INAIL, attualmente prevista fino al 2021. La misura decorre ed è stabilmente finanziata a partire dal 2023, modificando opportunamente le fonti di reperimento delle risorse, non più riferite alle somme destinate alla prevenzione.

- le modifiche alla disciplina del cd. "patent box" (articolo 4);

In materia di patent box è stata introdotta la possibilità di autoliquidare l’agevolazione in dichiarazione, spostando il confronto con l’Agenzia delle Entrate a una fase successiva. Positiva la previsione sulla non applicabilità delle sanzioni in caso di rettifica dell’agevolazione spettante, purché il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione, idonea a dimostrare la correttezza del calcolo, predisposta sulla base di un provvedimento del direttore dell’Agenzia dell’Entrate. Il meccanismo fa fronte a un grave rallentamento nella conclusione dei ruling cui si è assistito in questi anni, dovuto anche alla complessità della materia e incompatibile con le esigenze delle imprese.

- l'ampliamento delle agevolazioni in favore del c.d. “rientro dei cervelli” (articolo 5);

- le modifiche al regime dei forfetari (articolo 6);

-Sisma Bonus: chi comprerà una unità immobiliare in un edificio demolito e ricostruito in zona 1, 2 o 3, potrà ottenere una detrazione pari al 75% o all’85% del prezzo di vendita (articolo 8);

- le modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico (articolo 10);

il DL ha introdotto un meccanismo volto a estendere la platea dei potenziali beneficiari dell’incentivo e, quindi, la realizzazione degli interventi agevolati. In particolare, il beneficiario dell’intervento potrà ricevere un contributo anticipato dal fornitore, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante a quest’ultimo, che sarà rimborsato al fornitore stesso mediante un credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.

Durante l’esame in Commissione, la misura è stata modificata affinché il fornitore che abbia effettuato gli interventi agevolati applicando lo sconto al beneficiario possa optare per la cessione del credito d’imposta maturato in favore dei propri fornitori di beni e servizi, in luogo dell’utilizzo in compensazione. È esclusa la facoltà di cessione del credito a banche e intermediari finanziari. Si tratta di una modifica che, seppur parzialmente in linea con quanto richiesto da Confindustria, rischia di non risolvere il problema di quelle PMI che presentino una limitata capacità finanziaria e un’insufficiente “capienza” ai fini dell’anticipo del beneficio fiscale.

- le modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l’acquisto di veicoli non inquinanti (articolo 10-bis);

- aggregazione di imprese (articolo 11).

Misure per il rilancio degli investimenti privati

-Garanzia sviluppo media impresa :nell’ambito del Fondo di garanzia di cui all’art.2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n.662, è istituita, nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea, una sezione speciale destinate alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di 5 milioni di Euro e di durata ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e finalizzati per almeno il 60 per cento a investimenti in beni materiali (articolo 17);

-Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI (articolo 18);

-Piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it”: la piattaforma è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, per contribuire alla realizzazione della strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, tramite la quale sono comunicate, dalle amministrazioni pubbliche centrali e locali, le misure di sostegno destinate al tessuto produttivo (articolo 18-ter);

-Modifiche alla misura Nuova Sabatini (articolo 20);

Positivi gli interventi sulla cd. Nuova Sabatini, che prevedono l’innalzamento da 2 a 4 milioni del limite per il finanziamento concedibile a ciascuna impresa e l’erogazione del contributo in un’unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100 mila euro. Durante l’esame in Commissione, è stata approvata una modifica che amplia il novero di soggetti autorizzati a concedere tali finanziamenti, includendo gli intermediari finanziari iscritti all’albo e che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese.

- Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare: viene introdotto un nuovo strumento agevolativo a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell'economia circolare. In particolare, i progetti ammessi all’agevolazione devono prevedere attività di ricerca e sviluppo relative a innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a "rifiutozero" e di compatibilità ambientale. Potranno beneficiare delle agevolazioni le imprese ed i centri di ricerca anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Le risorse complessive a disposizione della misura ammontano a 140 milioni di Euro (articolo 26);

- Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi (art. 26-bis);

In materia ambientale, è stato introdotto un criterio premiante per le aziende che recuperano gli imballaggi usati. In particolare, è previsto che l’impresa venditrice di merci con imballaggio riconosca all’impresa acquirente, che le restituisce l’imballaggio entro un mese, un abbuono sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell’imballaggio esposto in fattura. Inoltre, alla venditrice che riutilizza gli imballaggi usati o che effettua la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo, è riconosciuto un credito d'imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all’acquirente. Il beneficio è riconosciuto fino a un massimo annuale di 10 mila euro per beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui per il 2020.

- Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso (articolo 26-ter);

Inoltre, sono state introdotte agevolazioni fiscali su prodotti da riciclo e riuso. In particolare, è riconosciuto per l’anno 2020, un credito d’imposta pari al 25% del costo di acquisto di: a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti; b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 10 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro.

- Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico: viene introdotto il “Contratto di espansione” con la modifica del titolo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che viene sostituito (al posto del contratto di solidarietà espansiva).

In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nell’ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità, l’impresa può avviare una procedura di consultazione, secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria. Il contratto è di natura gestionale e deve contenere:

a) il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;

b) la programmazione temporale delle assunzioni;

c) l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 5 (Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità mensile, ove spettante comprensiva dell’indennità NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’INPS. Qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. I benefìci sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 4,4 milioni di Euro per l’anno 2019, di 11,9 milioni di Euro per l’anno 2020 e di 6,8 milioni di Euro per l’anno 2021. Se nel corso della procedura di consultazione emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell’accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefìci di cui al presente comma. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. La prestazione può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali già costituiti o in corso di costituzione, senza l’obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi).

In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi. Ai fini della stipula del contratto di espansione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica il progetto di formazione e di riqualificazione nonché il numero delle assunzioni. (articolo 26-quater);

- Società di investimento semplice (SIS): si tratta di una specifica tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio riconducibile alla forma della società di investimento a capitale fisso (SICAF), con un regime semplificato (articolo 27);

- Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d’area (articolo 28);

- Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation (articolo 29);

-Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (articolo 30);

Tutela del Made in Italy

- Marchi storici : l’articolo modifica il Codice della proprietà industriale (D.Lgs.n.30/2005) introducendo il logo "marchio storico di interesse nazionale", che le imprese iscritte nel Registro dei marchi storici di interesse nazionale possono utilizzare per finalità commerciali e promozionali, da istituirsi con Decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si prevede, inoltre, un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale (articolo 31);

- Contrasto all’"Italian sounding" e incentivi al deposito di brevetti e marchi : ai consorzi nazionali e alle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri al fine di assicurare la tutela del made in Italy, compresi i prodotti agroalimentari, nei mercati esteri, è concessa un’agevolazione pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell’ Italian Sounding, di cui all’articolo 144 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale, nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l’immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti; l’agevolazione è concessa fino ad un importo massimo annuale, per soggetto beneficiario, di Euro 30.000,00 (articolo 32);

- Viene previsto, per il triennio 2019-2021, il Voucher 3I – "Investire In Innovazione", destinato a supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative (articolo 32);

Ulteriori misure per la crescita

-Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria (articolo 33);

-Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali: viene previsto l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), nella misura complessiva di 300 milioni di Euro nel triennio 2019-2021, per favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali (ZES) (articolo 34);

- Obblighi informativi erogazioni pubbliche (articolo 35);

- Ingresso del Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia (articolo 37);

- Debiti enti locali: (art.38);

- Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4: viene previsto, limitatamente al triennio 2019-2021, la possibilità per l'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) di avvalersi di società in house già esistenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'implementazione degli strumenti necessari all'attuazione del reddito di cittadinanza (articolo 39);

- Misure in materia di aree di crisi industriale complessa : viene ampliata la platea di lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concesso, in presenza di determinate condizioni, il trattamento di mobilità in deroga (articolo 41);

- Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (articolo 44);

- Modifiche all’articolo 2, comma 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1: l’articolo interviene sul comma 6 dell’art.2 del DL 1/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 - «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto» (articolo 46);

- Disposizioni in materia di energia (articolo 48);

- Disposizioni per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro (articolo 49-bis);

Infine, è stato approvato un emendamento che, al fine di favorire e potenziare l’apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, prevede, a decorrere dal 2021, uno sgravio contributivo per massimo 12 mesi, in una percentuale da definirsi con successivo decreto del Ministero del Lavoro, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per il 2021 e di 6 milioni di euro per il 2022. I soggetti destinatari del beneficio sono coloro che dispongano erogazioni liberali per almeno 10.000 Euro, nell’arco di un anno, per la realizzazione, riqualificazione e ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato per massimo 12 mesi. Le tipologie di interventi ammissibili sono: i) laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze; ii) laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo delle tecnologie; iii) ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata; iv) attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.

 

In allegato è disponibile il testo della G.U..

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