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News - 15/07/2019

DECRETO-LEGGE 11 luglio 2019, n. 64 - Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56

Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni

Nella G.U. Serie Generale n.161 del 11-07-2019, è stato pubblicato un Decreto-Legge recante modifiche alla disciplina sostanziale e procedurale in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (link) (Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2019).

I poteri speciali sono esercitati nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

Le aziende avranno 10 giorni di tempo, a seguito della conclusione di un contratto o accordo, con aziende e fornitori extra-Ue, per notificare alla Presidenza del Consiglio dei ministri una informativa completa, “in modo da consentire l’eventuale esercizio del potere di veto o l’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni” e la Presidenza del Consiglio avrà 45 giorni per comunicare l’eventuale veto ovvero l’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Decorsi i 45 giorni i poteri speciali si intenderanno non esercitati.

Il Governo può ingiungere all'impresa acquirente e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica previsti o le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del medesimo valore.

Per informazioni
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