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News - 02/04/2020

Fiscale - Codici tributo per compensazione bonus 100 Euro #D.L.CuraItalia

In allegato la risoluzione 17/E del 31 marzo 2020 con cui L’Agenzia delle Entrate ha fornito i codici tributo per la compensazione del bonus di 100 Euro rivolto ai lavoratori dipendenti.

Con il Decreto Cura Italia è stato introdotto un bonus fino a 100 Euro in favore di chi durante il mese di marzo hanno svolto la prestazione presso la propria sede di lavoro, rivolto a lavoratori subordinati con un reddito complessivo da lavoro dipendente, relativo al 2019, di importo non superiore a 40.000 euro.

Il bonus va erogato dal sostituto d’imposta in base al numero delle giornate di effettivo lavoro prestate e portato in compensazione tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici”. Il bonus non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e viene erogato automaticamente senza che il lavoratore debba presentare alcuna istanza. Per quanto sia possibile erogarlo già dal mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, potrebbe essere opportuno ritardare l’erogazione in attesa di un probabile D.L. di aprile che preveda la sospensione dell’obbligo di versamento di tributi e contributi. Il bonus deve essere riproporzionato in base alle giornate di effettivo lavoro nel mese di marzo qualora il lavoratore non abbia lavorato l’intero mese.

Riportiamo di seguito il codice-tributo da apporre nei modelli F24 e F24-EP:

● “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”. In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1699” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.

● Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP): “169E” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”. In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “169E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.

 

Allegati
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