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News - 14/04/2020

Lavoro - Ccnl chimico - Il DPCM 10 aprile 2020 conferma la chiusura delle attività produttive e commerciali con eccezione di quelle indicate negli allegati, dal 14/4 al 3/5/2020

Pubblicato DPCM 10 aprile 2020 per prolungare le attuali disposizioni per contrastare l’epidemia da Covid-19

 

Disposizioni di carattere generale

 

Su indicazione di Federchimica si comunica che, tra le varie misure rivolte ai cittadini, l’art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 conferma quanto segue:

  • sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute; in ogni caso è vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute;
  • ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (superiore ai 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, avvisando il proprio medico curante;
  • ai soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al coronavirus è vietato muoversi dalla propria abitazione;
  • restano sospesi qualunque tipo di manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli di qualsiasi natura e i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; ogni altra attività convegnistica o congressuale è differita a dopo il 3 maggio 2020;
  • nello svolgimento di riunioni sono adottate, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto (in particolare per quanto riguarda strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito di questa emergenza); comunque, deve essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.

 

Attività produttive industriali

In linea con quanto stabilito dal DPCM 22 marzo 2020 (come modificato dal DM 25 marzo 2020), l’art. 2 del nuovo decreto conferma la sospensione sull’intero territorio nazionale delle attività produttive, ad eccezione delle attività riportate nell’Allegato 3.

 

Il codice ATECO del settore chimico è ricompreso nell’Allegato 3 con la seguente dicitura: “20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60).

Sono quindi sospese le seguenti attività:

- 20.12 fabbricazione di coloranti e pigmenti,

- 20.51.01 fabbricazione di fiammiferi,

- 20.51.02 fabbricazione di articoli esplosivi,

- 20.59.50 fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale,

- 20.59.60 fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio.

 

È inoltre prorogata la sospensione dell’attività di fabbricazione di prodotti abrasivi e di prodotti in minerali non metalliferi NCA (codice ATECO 23.9).

Vengono confermati per intero i codici 21 “Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici” e 72 “Ricerca scientifica e Sviluppo”.

Tra i codici ATECO aggiunti, si segnala il codice 46.75.01 “Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura”.

 

Ulteriori attività produttive industriali consentite

Oltre alle attività espressamente citate nell’Allegato 3, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva, sono consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità:

  • delle filiere delle attività elencate nell’allegato 3 (ad esempio, le attività di commercio all’ingrosso di prodotti chimici);
  • delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione;
  • dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla Legge 12 giugno 1990, n. 146.

 

Sempre previa comunicazione alla Prefettura competente (non dovuta per l’attività degli impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale), sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.

 

La comunicazione alla Prefettura deve indicare specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Numerose Prefetture hanno reso disponibile un fac-simile di comunicazione. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le attività oggetto della comunicazione qualora ritenga che non sussistano le condizioni di effettiva funzionalità nell’assicurare la continuità della filiera. Fino all’adozione di eventuali provvedimenti di sospensione, l’attività è legittimamente svolta sulla base della comunicazione inviata.

 

Inoltre sono consentite:

- l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;

- ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza.

 

Le imprese le cui attività sono consentite rispettano i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le Parti sociali (vedi nostra news del 16 marzo 2020 ).

 

 

Disposizioni per le attività produttive industriali sospese

Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Previa comunicazione al Prefetto competente per territorio, per le attività produttive sospese è ammesso l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione ed è consentita la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture.

 

 

Attività commerciali, servizi di ristorazione e alla persona, attività del settore agricolo

Inoltre l’art. 1, comma 1, del provvedimento stabilisce, in linea con quanto già previsto dal DPCM

11 marzo 2020, che:

  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 1 del Decreto, tra cui si segnalano: commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; farmacie; commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica; commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale; commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Rispetto all’elenco stabilito dal DPCM 11 marzo 2020 vengono aggiunte le seguenti attività: commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria; commercio al dettaglio di libri; commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa, devono assicurare la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, provvedere affinché gli ingressi avvengano in modo dilazionato ed impedire di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Viene raccomandata inoltre l’applicazione delle misure elencate dall’Allegato 5 del decreto;

  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad eccezione delle mense e dei catering continuativi su base contrattuale che garantiscono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro. Possono inoltre rimanere aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete autostradale (che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali) e all’interno di ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro;
  • sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti), ad eccezione di quelle elencate nell’Allegato 2 al provvedimento: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse;
  • è garantita l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare, 4 comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

 

 

Gestione dei rapporti di lavoro

Il DPCM (art. 1, comma 1, lett. gg) conferma che, per il periodo di durata delle misure adottate (al momento 3 maggio), la modalità dì lavoro agile può essere attivata dai datori di lavoro anche in assenza degli specifici accordi previsti dalla normativa in materia. Il DPCM conferma, inoltre, che il lavoro agile - raccomandato, ove possibile, per ogni attività lavorativa - potrà essere adottato come modalità di lavoro per proseguire le attività di cui ne è stata disposta la sospensione.

 

In merito agli istituti di legge e contrattuali utilizzabili per la riduzione o sospensione delle attività lavorative, fermo restando quanto previsto dal Decreto “Cura Italia” n.17/2020 in tema di ammortizzatori sociali, il DPCM conferma la raccomandazione del ricorso a congedi e ferie. Sul punto ricordiamo anche le indicazioni convenute nell’Avviso Comune 2 sottoscritto da Federchimica e dalle altre Parti Sociali settoriali (vedi nostre news del 4 marzo  e del 13 marzo 2020 ).

In merito alla gestione dei rapporti di lavoro ed in particolare alle misure anti-contagio, si rinvia inoltre a quanto previsto dal Protocollo fra il Governo e le Parti sociali.

 

Ingressi e soggiorni brevi in Italia

Il Decreto riprende in maniera organica le regole per gli ingressi in Italia, i transiti e i soggiorni di breve durata per esigenze lavorative delle persone fisiche, raccogliendo quanto già previsto nei precedenti decreti e ordinanze interministeriali.

Si ricorda che le disposizioni previste non si applicano all’equipaggio dei mezzi di trasporto, al personale viaggiante di imprese aventi sede legale in Italia, al personale sanitario in ingresso per l’esercizio della professione e ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per motivi di lavoro.

 

Per l’equipaggio dei mezzi di trasporto e il personale viaggiante di imprese estere rimangono valide le regole per l’ingresso in Italia, compresa la comunicazione all’ASL competente per territorio della propria presenza nel nostro Paese e l’autodichiarazione.

 

Domande frequenti e modelli aggiornati

Il Ministero degli Esteri ha predisposto una pagina web con la raccolta delle domande frequenti e della modulistica necessaria per l’ingresso in Italia.

La pagina è disponibile in lingua italiana o in lingua inglese.

 

Entrata in vigore

Le nuove disposizioni producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

Dal 14 aprile cessano di produrre effetti il DPCM 8 marzo 2020, il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM

11 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020 e il DPCM 1° aprile 2020.

 

Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministero della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio nazionale.

 

 

Allegato

DPCM 10 aprile 2020

 

 

Allegati
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