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News - 17/04/2020

Fiscale - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle sospensioni dei versamenti e degli adempimenti fiscali (circolare n.8/E 2020)

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle sospensioni dei termini dei versamenti e degli adempimenti fiscali contenute nel Decreto #CuraItalia.

Con circolare n.8/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle sospensioni dei termini dei versamenti e degli adempimenti fiscali contenute nel Decreto “Cura Italia”.

Con riferimento al versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali in scadenza al 16 marzo 2020, l’Agenzia nella circolare in esame ha confermato anche per tale adempimento la prorogata al 20 marzo 2020. 
La risoluzione n.12/E del 18 marzo 2020 aveva già precisato, al riguardo, che la proroga al 20 marzo 2020, prevista all’articolo 60 del Decreto, è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020, includendo, appunto, anche la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali. Tuttavia, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto (D.M. del 24 febbraio 2020), è prevista la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020.
Quest’ultimi, pertanto, devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dallo stesso mese di maggio.

Il Decreto Cura Italia ha previsto, inoltre, una estensione della categoria dei soggetti beneficiari della sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020, nonché di quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (articolo 61 D.L. Cura Italia). Sul punto, l’Agenzia delle Entrate con le risoluzioni n.12/E del 18 marzo 2020 e 14/E del 21 marzo 2020, ha individuato un elenco di codici ATECO dei soggetti a cui applicare la sospensione indicata dal Decreto. Tuttavia, i codici ATECO presenti nelle menzionate risoluzioni sono meramente indicativi, sicché la sospensione può riguardare anche soggetti che svolgono attività non espressamente riconducibili ai codici ATECO indicati, a condizione che l’attività sia riconducibile nella sostanza a una delle categorie economiche indicate nel Decreto. La sospensione di cui all’articolo 61 trova applicazione anche nell’ipotesi di soggetti esercenti più attività nell'ambito della stessa impresa e solo una di esse rientra nei settori elencati dal Decreto. Sul punto, infatti, l’Agenzia ha chiarito come ai fini del beneficio è necessario che le attività oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate, intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi.

Inoltre, con particolare riguardo alla sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 l’Agenzia ha chiarito che tale sospensione si applica anche ai versamenti dovuti dalla società controllante del Gruppo IVA. Infatti, ai fini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto dovuti dal Gruppo IVA, è sufficiente che i soggetti appartenenti allo stesso esercitino una o più attività tra quelle riconducibili all’articolo 61 del Decreto “Cura Italia”, purché l’ammontare dei ricavi ad esse relative rappresenti cumulativamente la parte prevalente rispetto a quelli realizzati, complessivamente, da tutte le società del gruppo.

Infine, per quanto attiene ai controlli sul versamenti delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti (articolo 17-bis del D.lgs. 241/1997), l’Agenzia delle Entrate ha specificato come la sospensione per tali adempimenti opera solo nei confronti di:

  • esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia, per i versamenti sospesi delle ritenute scadute tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020;
  • tutti i soggetti che, a prescindere dall’ammontare dei ricavi conseguiti, hanno domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle originarie zone rosse, ossia nei Comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, in relazione ai versamenti sospesi delle ritenute scadute tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020.

Per tutti gli altri soggetti, la disciplina trova applicazione nei termini e alle condizioni previste dall’articolo 17 bis D.lgs. 241/1997.

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