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News - 06/05/2020

Fiscale - Imposte sui redditi 2020: calcolo dell’acconto con metodo previsionale

L’Agenzia delle Entrate con circolare n.9/E/2020 ha fornito i primi chiarimenti sul disposto dell’art. 20 del Decreto Liquidità, confermando la possibilità per i contribuenti di calcolare e versare gli acconti dovuti, utilizzando il metodo previsionale

Con riferimento al calcolo degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, dovuti per l’anno 2020, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n.9/E/2020 conferma quanto previsto dall’articolo 20 del Decreto Liquidità, il quale favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”.

Pertanto, grazie alla previsione del Decreto Liquidità, i contribuenti potranno procedere al calcolo dell’acconto sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto. Questa scelta espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l’eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Tuttavia, soltanto per il periodo d’imposta 2020, il Decreto ha previsto la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute, se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2020.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha chiarito che la disposizione esame, prevista esplicitamente per le imposte IRPEF, IRES e IRAP, risulta estendibile anche:

  • all’imposta sostitutiva sui redditi e all’Irap dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
  • alla cedolare secca sul canone di locazione,
  • all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE)
  • all’imposta dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Nella circolare in esame l’Agenzia ha poi dato risposta ha due quesiti, attinenti il primo al ravvedimento operoso in caso di insufficiente o omesso versamento e il secondo in tema di acconti successivi a quelli di giugno 2020. In merito al primo punto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile applicare il ravvedimento operoso, a condizione che non sia già intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento.

Quanto al secondo quesito, concernente l’ipotesi di estensione del campo di applicazione dell’articolo 20 del Decreto Liquidità anche agli acconti successivi a quelli di giugno 2020, l’Agenzia ha chiarito che la norma riguarda entrambe le rate dovute per l’anno d’imposta 2020, come confermato anche dalla relazione tecnica e illustrativa al Decreto.

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