12/05/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 61 - Supplemento n. 3 Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 12 maggio 2020, n. 245 Emergenza epidemiologica Covid-19. Art.5, commi 43-44-45 del D.L.953/1982, convertito con modificazioni dalla L.53/1983; art. 9 commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater della L.R. 2/2013 -Interruzione del pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli acquisiti dalle imprese autorizzate o comunque abilitate al loro commercio nel periodo temporale compreso dal 1° maggio 2020 al 1° giugno 2020. 12/05/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 61 - Supplemento n. 3 OGGETTO: Emergenza epidemiologica Covid-19. Art.5, commi 43-44-45 del D.L.953/1982, convertito con modificazioni dalla L.53/1983; art. 9 commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater della L.R. 2/2013 Interruzione del pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli acquisiti dalle imprese autorizzate o comunque abilitate al loro commercio nel periodo temporale compreso dal 1° maggio 2020 al 1° giugno 2020. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell’Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio, Patrimonio; VISTO l’art. 119 della Costituzione, in particolare i commi primo e secondo, dove è previsto che le Regioni hanno autonomia finanziaria d’entrata e stabiliscono e applicano tributi propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; VISTA la L. 42/2009 ”Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art.119 della Costituzione”, in particolare l’art.7; VISTO il D.Lgs n.68/2011 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, e in particolare il capo I ”Autonomia di entrata delle Regioni a Statuto Ordinario”; VISTO lo Statuto Regionale in particolare: l’art.16 (Potestà Amministrativa), l’art.17 (Autonomia Tributaria e Finanziaria. Demanio e Patrimonio), l’art.48 (Funzioni Amministrative) riguardante l’esercizio delle funzioni amministrative riservate o conferite alla Regione ed esercitate dalla Giunta Regionale; l’art.57 (Finanza Regionale); VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., recante la disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e, in particolare, l’art.4, comma 2 lettere a) e d); VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., concernente l’Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; VISTO il D.Lgs 504/1992 (Art.23-27) in cui la tassa automobilistica assume la denominazione di tassa automobilistica regionale; VISTO l’art.17, comma 10, della legge n. 449/1997, che ha demandato alle Regioni a Statuto ordinario, a decorrere dal 01/01/1999, la riscossione, l’accertamento, il controllo, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali, che sono svolte con le modalità stabilite con Decreto del Ministero delle Finanze sentita la Conferenza Stato Regioni; RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Finanze n. 418 del 25 novembre 1998, in particolare: l’art.2 (controllo, riscossioni, versamenti) , l’art. 4 (Applicazioni delle sanzioni e contenzioso) in cui è previsto che le sanzioni tributarie per ritardi, insufficienti e omessi versamenti sulla tassa automobilistica sono irrogate ai sensi del D.Lgs 471/1997 e D.Lgs 472/1997 e ss.mm.ii. , l’art.5 recante i criteri per la costituzione, l’aggiornamento e controllo degli archivi delle tasse automobilistiche, compresi quelli inerenti alla proprietà, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari. CONSIDERATO che le Regioni, secondo quanto previsto con l’art.8, comma 2 del D. Lgs. n. 68/2011, disciplinano la tassa automobilistica regionale nei limiti di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, disposizione normativa in base alla quale la Corte Costituzionale, con sentenza n.122/2019, ha classificato e qualificato la tassa automobilistica come un tributo parzialmente “ceduto”, in quanto alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale”; RICHIAMATA la Deliberazione 31 marzo 2020, n. 126, relativa a “Emergenza Epidemiologica Covid 19. Sospensione dei termini di versamento dei Tributi Regionali Tassa Automobilistica, IRESA, IRBA relativi all'anno tributario 2020”, con la quale sono stati sospesi, tra l’altro, i termini di versamento 12/05/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 61 - Supplemento n. 3 della Tassa automobilistica regionale in scadenza nel periodo compreso tra il 3 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, anno tributario 2020 e che tale sospensione non ha riguardo al decorso dei termini per il ravvedimento previsto dall’art.13 del D.lgs. n. 472/1997 e s.m.i. relativo a periodi tributari scaduti prima del 3 Marzo 2020 e con la quale è stato stabilito che i relativi pagamenti possono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 GIUGNO 2020 e che, comunque, non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato; CONSIDERATO che la Deliberazione 31 marzo 2020, n. 126, non esplica effetti sull’interruzione del pagamento della tassa automobilistica per i veicoli consegnati per la rivendita ai sensi dell’art. 5, commi 43-44-45 del D.L.953/1982, convertito con modificazioni dalla L.53/1983, e dell’art. 9 commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater della L.R. 2/2013, normativa che stabilisce le scansioni temporali e gli adempimenti che i soggetti autorizzati al commercio di veicoli devono osservare per ottenere l’interruzione del pagamento della tassa automobilistica regionale; PREMESSO CHE -con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato d’emergenza sull’intero territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per la durata di 6 mesi; -con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020 (D.P.C.M.) sono state estese sull’intero territorio nazionale le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 previste dall’art.1 del D.P.C.M. 8 Marzo 2020 sul territorio della Regione Lombardia e in altre 14 Province della Repubblica Italiana, comprensive del divieto di spostamento delle persone fisiche dal proprio domicilio o residenza, ad esclusione di comprovati motivi di lavoro e di salute da effettuarsi solo all’interno del Comune di residenza; -con successivo D.P.C.M. del 11 Marzo 2020 sono state sospese, sull’intero territorio nazionale, le attività commerciali di dettaglio, fatta eccezione per le attività dei generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, ed altre attività riportate nel medesimo decreto, fino alla data del 25 marzo 2020; -con successivo D.P.C.M. del 22 Marzo 2020 sono state sospese, sull’intero territorio nazionale, tutte le attività produttive ed industriali, ad eccezione di quelle ricomprese nell’allegato 1 del medesimo D.P.C.M. fino alla data del 03 aprile 2020. Con lo stesso DPCM, è stato disposto la proroga del termine del 25 marzo, stabilito dal D.P.C.M. del 11 Marzo 2020, al 03 aprile 2020; -il D.P.C.M. del 1° Aprile 2020, ha prorogato le sospensioni delle attività commerciali, produttive industriali, fino alla data del 13 Aprile 2020; -il D.P.C.M. del 10 Aprile 2020, nel disporre la cessazione degli effetti a partire dal 14 aprile 2020 delle disposizioni contenute dei D.P.C.M. 8 marzo 2020, D.P.C.M. 9 marzo 2020, D.P.C.M. 11 marzo 2020, il D.P.C.M. 22 marzo 2020, il D.P.C.M. 1° aprile 2020 ha previsto un ulteriore proroga delle sospensioni delle attività commerciali produttive industriali dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020; -con D.P.C.M. del 26 Aprile 2020, all’art.2, è stato previsto che le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso indicate nell’allegato 3 del medesimo D.P.C.M, tra i quali rientrano le attività commerciali di commercio all’ingrosso e al dettaglio di veicoli, possono riprendere la loro attività a partire da lunedì 4 Maggio 2020; ATTESO che ai sensi dell’art.5, commi 29-32 del D.L. n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla Legge n.53/1983 e s.m.i., al pagamento della Tassa Automobilistica regionale sono tenuti i soggetti che, alla data del termine utile di pagamento, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e i rimanenti veicoli; 12/05/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 61 - Supplemento n. 3 VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze n. 462 del 18 Novembre 1998 “Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell’art.18 della legge del 21 Maggio 1955, n. 463” che disciplina puntualmente i terminidi pagamento delle tasse automobilistiche; TENUTO CONTO che l’art. 6, comma 8, del D.L. n. 330/1994, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473, relativo a “Disposizioni concernenti la riscossione” sancisce che “Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo e' considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo” e che il giorno 31 maggio 2020, ricade didomenica; CONSIDERATO che i contratti relativi alle vendite dei veicoli, comprendono molte volte da parte dei rivenditori anche il ritiro in permuta di veicoli consegnati per la rivendita, ai sensi dall’art. 5, commi 43-44-45 del D.L. 953/1982, convertito con modificazioni dalla L. 53/1983, e dall’art. 9 commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater della L.R. 2/2013; CONSIDERATO che l’acquisto dei veicoli di cui al punto precedente, da parte delle imprese autorizzate o comunque abilitate al loro commercio, effettuato dal 1° maggio al 1° giugno 2020, con tassa automobilistica scaduta al 30 aprile, comporta l’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica da parte delle stesse imprese, non potendo in questo caso essere efficace la procedura di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica prevista dall’art. 5, commi 43-44-45 del D.L. 953/1982, convertito con modificazioni dalla L. 53/1983, e dall’art. 9 commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater della L.R. 2/2013 già a decorrere dal presente periodo tributario; VALUTATO per quanto finora espresso, che possa essere considerata come causa di forza maggiore la sospensione delle attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di veicoli, fino alla data del 03 maggio 2020 compreso, che ha impedito di fatto alle imprese autorizzate o comunque abilitate al loro commercio, di svolgere gli atti connessi all’attività di compravendita e, in particolare, di porre in essere nei tempi utili gli adempimenti di legge relativi all’interruzione del pagamento della tassa automobilistica, con riferimento all’acquisizione dei veicoli con la tassa automobilistica scaduta al 30 aprile 2020; RITENUTO pertanto, per quanto finora indicato, di consentire l’interruzione del pagamento della tassa automobilistica regionale per la periodicità decorrente da Maggio 2020, fino al mese antecedente alla loro rivendita, per i veicoli acquisiti dalle imprese autorizzate o comunque abilitate al loro commercio, secondo le modalità stabilite dall’art. 5, commi 43-44-45 del D.L. 953/1982, convertito con modificazioni dalla L.53/1983 e dall’art. 9 commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater della L.R. 2/2013, nel periodo temporale compreso dal 1° maggio 2020 al 1° giugno 2020, la cui tassa automobilistica regionale è scaduta il 30 aprile 2020; DATO ATTO altresì che il riconoscimento dell’interruzione sopra descritta non comporta variazioni negative sulle previsioni di entrata di bilancio anno 2020, in quanto tengono già conto dell’interruzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli acquistati dalle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli, mediante le procedure previste dall’art. 5, commi 43-44-45 del D.L.953/1982, convertito con modificazioni dalla L.53/1983 e dall’art. 9 commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater della L.R. 2/2013; RICHIAMATO il D. Lgs. n. 118/2011, relativo a “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i. in particolare Art. 53 (Accertamento), Art.54 (Riscossione); Art. 55 (Versamento); VISTA la L.R. n. 25/2001 e s.m.i. “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; VISTO il Regolamento Regionale n. 26/2017 avente ad oggetto “Regolamento Contabilità Regionale”; RICHIAMATE le L.R. n. 28/2019 “Legge di stabilità regionale 2020” e L.R. n. 29/2019 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022” 12/05/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 61 - Supplemento n. 3 VISTA la D.G.R.n.1004/2019 con cui è stato approvato il Documento Tecnico d’accompagnamento relativo al Bilancio di previsione finanziaria 2020-2022 ripartito in Titoli, Tipologie, Categorie per le Entrate, Missioni, Programmi, Macroaggregati per le spese; VISTA la D.G.R. n.1005/2019, che con l’approvazione del Bilancio finanziario gestionale, ha ripartito il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in capitoli di entrata e di spesa; VISTA la DGR.13/2020, con cui è stata data applicazione alle disposizioni previste all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. e stabilite le disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022, ai sensi art. 28 comma 6 del R.R. 26/2017, e la relativa Circolare prot.n. 176291 del 27 Febbraio 2020 del Segretario Generale con la quale sono state fornite indicazioni relative alla Gestione del Bilancio Regionale 2020-2022 in conformità con quanto disposto con la DGR n.13/2020; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 25 febbraio 2020 n. 68, che provvede all’assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera c) della legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale del 09 novembre 2017, n. 26; DELIBERA Per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente richiamato: in conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e delle correlate normative che ne hanno caratterizzato la gestione: 1. di riconoscere come causa di forza maggiore, la sospensione delle attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di veicoli fino alla data del 03 maggio 2020 compreso, in quanto tale circostanza ha di fatto, impedito alle imprese autorizzate o comunque abilitate al loro commercio, di svolgere gli atti connessi all’attività di compravendita e, in particolare, di porre in essere nei tempi utili gli adempimenti di legge relativi all’interruzione del pagamento della tassa automobilistica, riferita all’acquisizione dei veicoli con la tassa automobilistica in scadenza al 30 aprile 2020; 2. di consentire l’interruzione del pagamento della tassa automobilistica regionale, per la periodicità decorrente da Maggio 2020, fino al mese antecedente alla loro rivendita, per i veicoli acquisiti dalle imprese autorizzate o comunque abilitate al loro commercio, secondo le modalità stabilite dall’art. 5, commi 43-44-45 del D.L.953/1982, convertito con modificazioni dalla L.53/1983 e dall’art. 9 commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater della L.R. 2/2013, nel periodo temporale compreso dal 1° maggio 2020 al 1° giugno 2020, la cui tassa automobilistica regionale è scaduta il 30 aprile 2020; 3. di dare atto che il riconoscimento dell’interruzione sopra descritta non comporta variazioni negative sulle previsioni di entrata di bilancio anno 2020, in quanto tengono già conto dell’interruzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli acquistati dalle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli, mediante le procedure previste dall’art. 5, commi 43-44-45 del D.L.953/1982, convertito con modificazioni dalla L.53/1983 e dall’art. 9 commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater della L.R. 2/2013. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio