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News - 20/05/2020

Sportello Crediti d'imposta - Le novità fiscali del Decreto Rilancio: credito d’imposta adeguamento, sanificazione e DPI

I nuovi crediti d’imposta del Decreto Rilancio per sostenere l'adeguamento della sicurezza e la sanificazione dei luoghi di lavoro

Con l’adozione del Decreto Rilancio, il Governo ha ampliato alcuni benefici fiscali previsti nei precedenti decreti e introdotto nuove misure per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Coronavirus.

In particolare, è stato introdotto all'articolo 120 un nuovo credito d’imposta – cd. credito d’imposta “adeguamento” - volto a sostenere l'adeguamento degli ambienti di lavoro secondo le prescrizioni sanitarie. ​​​Il nuovo credito d’imposta adeguamento è riconosciuto a soggetti:

  •  esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico. Dunque è un’ampia categoria in cui rientrano: bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema, musei, attività sportive, nonché attività aperte al pubblico tipicamente gestite da associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore 
  • che nel 2020 hanno effettuato investimenti per la riapertura in sicurezza delle attività economiche.

Il credito d’imposta “adeguamento” è concesso con queste condizioni:

  • nella misura del 60% delle spese ammissibili
  • fino a un massimo di 80.000 euro per beneficiario
  • ed è utilizzabile nell’anno 2021 in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n.241/1997.

Tra le spese agevolabili sono tra l’altro compresi gli interventi edilizi per il rifacimento spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici, la realizzazione di ingressi e spazi comuni, arredi di sicurezza, nonché per investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e utenti.

Il nuovo beneficio è cumulabile con altre agevolazioni, che abbiano ad oggetto i medesimi costi, purché tale cumulo non comporti un superamento del costo sostenuto (dunque fino al 100%)

Criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta dovranno essere definiti dall’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del Decreto Rilancio.

 

In considerazione dell’importanza che ha assunto la sanificazione nella ripresa delle attività economiche, il Decreto Rilancio è intervenuto all'articolo 125 apportando anche un cambiamento alle regole del “vecchio” credito d’imposta “sanificazione”, introdotto dal Decreto Cura Italia.

Il nuovo Decreto, infatti, ha previsto un incremento della percentuale del preesistente credito d’imposta “sanificazione” dal 50 al 60% (come “adeguamento”), con un limite massimo di spesa di 60.000 euro (a differenza di adeguamento) per ciascun beneficiario.

Il preesistente credito d’imposta “sanificazione” prevede le seguenti condizioni:

  • beneficiari: soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo del settore e gli enti religiosi "civilmente".
  • sono ammesse le spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli indicati precedentemente, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

  • 60% della spesa con un limite di € 60.000 a beneficiario
  • può essere utilizzato o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, ugualmente, come il bonus “adeguamento”, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n.241/1997.

Infine, rispetto al Decreto Cura Italia è eliminato il rimando al Decreto ministeriale per l’avvio del credito d’imposta “sanificazione” e viene demandato a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del Decreto Rilancio, il compito di fissare i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta “sanificazione”, allo stesso modo del credito d’imposta “adeguamento”.

Inoltre, posto che il Decreto Rilancio prevede la possibilità di cumuluare il credito d'imposta "adeguamento" con altre agevolazioni, per le medesime spese e nel limite dei costi sostenuti, non è esclusa la possibilità di cumulare tale beneficio con il credito d’imposta “sanificazione”.

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