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News - 12/06/2020

Ambiente - Pubblicazione del d.lgs. 9 giugno 2020 n.47 che recepisce la Direttiva ETS (Emissions Trading System)

Il nuovo testo normativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno u.s., entrerà in vigore il 25 giugno

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno u.s. è stato pubblicato il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (vd. allegato) recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”. 

Il nuovo testo normativo, che si compone di  46 articoli e 4 allegati, entrerà in vigore il 25 giugno e, a decorrere da quella data, è da considerarsi abrogato il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e successive modificazioni, ad eccezione dell’articolo 27, comma 2, primo periodo, relativo all’istituzione del “Fondo per la transizione energetica nel settore industriale”, mentre continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020, una serie di disposizioni ai sensi dell’art. 4 della nuova direttiva ETS.  Si chiarisce, inoltre, che la lista dei settori esposti a carbon leakage ai sensi della decisione della Commissione 2014/746/UE, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.
Infine, per quel che riguarda il funzionamento del Comitato ETS, esso continua ad operare fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi dell’art. 4 del decreto appena pubblicato, facendo salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dallo stesso Comitato. 

Rispetto alla normativa precedente, cambia la definizione di nuovo entrante che non fa più riferimento a coloro che hanno ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011.  In tale categoria rientreranno invece coloro che la ottengono per la prima volta nel periodo che inizia da tre mesi prima della data di trasmissione da parte del Comitato alla Commissione europea dell'elenco quinquennale di impianti disciplinati dal provvedimento (di cui all'articolo 25), e termina tre mesi prima della data di trasmissione del successivo elenco quinquennale.  

Il Capo II, all'articolo 4, disciplina, come detto, il Comitato ETS, presso il Ministero dell'Ambiente, come autorità nazionale competente. Le principali modifiche riguardano la variazione dell'assetto organizzativo, che dovrebbe consentire al Comitato di operare in modo efficace e senza soluzione di continuità, anche attraverso la garanzia di un adeguato supporto specialistico (da parte delle proprie società in house e di ISPRA e, per le attività inerenti ai piccoli emettitori, da parte del GSE) e l'interconnessione con le Camere di commercio. 

Il Capo IV riproduce le procedure relative agli impianti fissi compresi nel regime ETS, compresa la possibilità per il Comitato di includere nello scambio di quote altre attività e/o gas ad effetto serra non elencati nell'allegato I. 
In particolare, l'articolo 23 disciplina la vendita all'asta delle quote di CO2, nonché le modalità di ripartizione dei proventi tra i vari Ministeri e le relative finalità di spesa. In proposito viene confermato quanto previsto dal precedente testo normativo, vale a dire l'attribuzione del 50% dei proventi ai Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico e del restante 50% al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.  

Inoltre, l'articolo 28 prevede che il Comitato determina e propone alla Commissione europea l'assegnazione di quote gratuite agli impianti compresi nella lista dei settori e sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio individuati con decisione delegata (UE) 2019/708, fermo restando il regime transitorio al 31 dicembre 2020 di cui si è dato già conto. Si tratta di una norma che sostanzialmente si limita ad aggiornare quella contenuta al comma 1 dell'articolo 27 del d.lgs. n. 30 del 2013.  

Tuttavia, a tal proposito, è da segnalare che il provvedimento reca una criticità in ordine al “Fondo per la transizione energetica nel settore industriale”, di cui al sopracitato articolo 27, comma 2, il quale, volto a sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, decide però di dare priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone, danneggiando quindi ingiustamente il combustibile gas. 
In allegato il nuovo testo normativo.


 

Allegati
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