Contatti          Sedi
Bacheca    |   Login
 
Condividi Aggiungi ai preferiti Stampa Pdf

News - 16/07/2020

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Legge 14 luglio 2020, n. 74)

Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/2020

Facendo seguito alla news del 16-05-2020, Vi informiamo che nella G.U. Serie Generale n.177 del 15-07-2020 è stata pubblicata la Legge 14 luglio 2020, n. 74, di conversione in legge, con modificazioni, del DL 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In breve, si riportano le principali modifiche, rispetto al testo precedente:

 

- Art. 1. Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 - Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell’autorità sanitaria è applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

 

Art. 1-bis. Modifiche ai poteri del Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 - Al fine di assicurare il più ampio accesso da parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare l’emergenza, il Commissario può stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l’effettiva fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti dell’eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto, ferma restando la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto;

 

Art. 2. Sanzioni e controlli - Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell’articolo 452 del Codice penale (Delitti colposi contro la salute pubblica) o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 6 (“È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata”), è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La Gazzetta Ufficiale è contenuta in allegato: il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato a pag. 58.

 

Allegati
Per informazioni
Tel. 0684499511
daniela.quaranta@un-industria.it
×

Daniela Quaranta Leoni




Roma

Telefono: 0684499511
Mail: daniela.quaranta@un-industria.it

Temi: economia,centro studi,sviluppo economico,statistiche,università,ricerca,trasferimento tecnologico,


Tel. 0684499334
chiara.antonelli@un-industria.it
×

Chiara Antonelli




Roma

Telefono: 0684499334
Mail: chiara.antonelli@un-industria.it

Temi: legalità,legislativo,sanità,salute,enti locali,confindustria,


Tel. 0684499292
adelaide.iones@un-industria.it
×

Adelaide Iones




Roma

Telefono: 0684499292
Mail: adelaide.iones@un-industria.it

Temi: legalità,legislativo,Enti locali,Confindustria,


Unindustria favorisce lo sviluppo
delle imprese del territorio di Roma,
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

Codice Fiscale 80076770587 - Fax +39 06 8542577 - PEC info@pec.un-industria.it

Do not follow or index