Come anticipato in questa news, è stato pubblicato, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 - Serie generale, il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cd. Decreto Semplificazione).
Il testo contiene alcune importanti novità in materia ambientale ed in materia di Green Economy che recepiscono alcune delle proposte avanzate dal sistema confindustriale.
Insieme a Confindustria stiamo lavorando per la predisposizione di alcuni emendamenti da presentare in Parlamento in sede di conversione in legge del decreto, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.
Vi riportiamo, nel seguito, una sintesi delle principali disposizioni contenute nel DL.
Capo II - Semplificazioni in materia ambientale
Art. 50 – Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale
Per quanto riguarda la Valutazione dell’impatto ambientale (VIA), il DL rivede nel suo complesso la disciplina dell’intero istituto, allo scopo di ridurne innanzitutto le tempistiche e consentire, più in generale, una razionalizzazione delle procedure.
Per conseguire la certezza dei tempi di chiusura del procedimento, la norma prevede l 'obbligo di presentazione - sin dall'avvio del procedimento da parte del proponente - del progetto di fattibilità o del progetto definitivo (in luogo degli attuali elaborati progettuali). Viene confermata la perentorietà dei termini procedimentali e in generale vengono ridotti i termini di valutazione concessi sia alla PA, che al proponente. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo provvederà al rilascio del provvedimento entro un termine stabilito. Viene poi istituita una procedura speciale accelerata (fast-track) dedicata all'espletamento della VIA per le opere comprese nel Programma Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), con l’affidamento della procedura a una Commissione speciale composta da dipendenti pubblici (CNR, ISPRA, ENEA e ISS). In queste ipotesi, il provvedimento di VIA viene adottato con decreto direttoriale del MATTM, di concerto con il Direttore Generale del MIBACT, come proposto da Confindustria, escludendo, quindi, il passaggio politico con il Ministro.
Inoltre, l’adozione del provvedimento rimessa alla deliberazione del CdM in caso di inerzia è prevista ora anche nell’ipotesi in cui sia inutilmente decorso il termine complessivo di 210 giorni a decorrere dall’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento di VIA, misura inserita sempre su impulso di Confindustria.
Le tipologie di progetti e le opere necessarie per l’attuazione del PNIEC, nonché le aree non idonee alla loro realizzazione sono individuate con DPCM da emanarsi entro 30gg dalla data di entrata in vigore della disposizione (con aggiornamento semestrale) e sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale.
La misura, inoltre, recepisce un’altra proposta di Confindustria, laddove si prevede la possibilità di pubblicare la documentazione a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell’autorità competente tempestivamente indicate da quest’ultima.
Per quanto riguarda le modifiche all’articolo 27, relativo al Provvedimento unico in materia ambientale, vengono dettate tempistiche certe per le varie fasi del procedimento amministrativo e, laddove tali tempistiche sono già indicate dalla normativa vigente, le modifiche introducono, nella maggior parte dei casi, un dimezzamento dei termini. Inoltre, la norma dispone l’avvio parallelo dell'intero procedimento di VIA e della relativa Conferenza di servizi per ridurre la durata del procedimento, che precedentemente prevedeva due fasi successive.
Con la stessa logica relativa alla riduzione significativa delle tempistiche amministrative vengono ridotti i termini per la pubblicazione della documentazione da parte dell’autorità competente per quanto riguarda il Provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’articolo 27-bis.
Art. 51 – Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali
L’articolo prevede l’individuazione, tramite uno o più DPCM, degli interventi ritenuti urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti assoggettati a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale. Per questi interventi, il proponente trasmette al MATTM richiesta di pre-screening VIA, per verificare la necessità di assoggettarli a VIA, a verifica di assoggettabilità a VIA o se invece ne sono esclusi. Inoltre, l’eventuale provvedimento di VIA per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti assoggettati a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, ha durata non inferiore a 10 anni e l’autorizzazione paesaggistica ha durata di 10 anni.
Art. 52 - Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica
L’articolo individua le opere che è possibile realizzare nei siti oggetto di bonifica, compresi i siti di interesse nazionale, e i criteri per la loro realizzabilità. Questi criteri sono valutati dall’autorità competente in materia di bonifiche nell’ambito dei procedimenti autorizzatori degli interventi stessi. Tra queste opere, il MATTM per i siti di interesse nazionale e le Regioni per i restanti siti da bonificare, individuano quelle che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente. Inoltre, viene introdotta una procedura semplificata per la realizzazione delle indagini preliminari propedeutiche a fornire gli elementi necessari per verificare il rispetto dei citati criteri. Tale procedura prevede la predisposizione di un Piano delle indagini preliminari concordato con l’ARPA territorialmente competente che si esprime entro 30 giorni. In caso di inerzia dell’ARPA, il Piano è concordato con l’ISPRA che si esprime entro 15 giorni.
Art. 53 - Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale
Viene introdotta una nuova procedura per la realizzazione delle indagini preliminari. Il soggetto proponente concorda il Piano delle indagini preliminari con l’ARPA territorialmente competente, che si esprime entro 30 giorni. In casi di inerzia, il Piano è concordato con l’ISPRA.
Viene poi introdotta una procedura alternativa e semplificata di bonifica. In alternativa alla procedura ordinaria di bonifica ex art. 242, il soggetto proponente può presentare al MATTM gli esiti del processo di caratterizzazione del sito, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora le risultanze dell’analisi di rischio evidenzino un superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), il MATTM approva in un’unica Conferenza di Servizi l’analisi di rischio e fornisce le indicazioni per la stesura del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza.
Inoltre, la certificazione di avvenuta bonifica può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con la matrice acque sotterranee tali da comportare una cross contamination e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.
Art. 54 - Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico
Vengono ridotti i termini per le autorizzazioni per l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale, oltre che a snellire le procedure di aggiornamento dei piani di assetto idrogeologico.
Capo III - Semplificazioni in materia di green economy
Art. 56 - Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi
Nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, viene prevista la possibilità di effettuare la valutazione di impatto ambientale riguardo le sole variazioni (non sull’intero progetto) e si permette di partecipare ai meccanismi incentivanti anche agli impianti che non hanno optato per lo spalma-incentivi volontario. Viene altresì prevista una definizione chiara e univoca degli interventi di modifica considerati sostanziali (quindi da assoggettare ad autorizzazione unica) attraverso un futuro decreto MiSE, ma evidenziando già da subito che non sono considerati sostanziali gli interventi su impianti fotovoltaici o idroelettrici che non comportino variazioni volumetriche. Allo stesso tempo viene semplificato l’iter per gli interventi che comportano una variazione minima (entro limiti fissati) delle dimensioni fisiche degli impianti o che riguardano l’installazione di fotovoltaico sugli edifici (tali interventi sarebbero soggetti alla sola DIA).
Art. 57 - Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici
I Comuni, entro 6 mesi dall’adozione del provvedimento, dovranno disciplinare l’installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione: ove possibile dovrebbe essere comunque previsto un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti, la realizzazione può essere affidata in concessione o autorizzazione a soggetti privati e possono essere previste agevolazioni sulle tasse di occupazione di suolo pubblico se l’energia fornita deriva da fonte rinnovabile. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) dovrà definire le tariffe applicabili ai punti di ricarica pubblici e privati, in modo da favorire l’uso di veicoli alimentati ad energia elettrica.
Art. 60 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali
Vengono introdotte alcune misure per accelerare il rilascio delle autorizzazioni per le infrastrutture energetiche (elettriche e gas) individuate nei DPCM di cui all’articolo 50.
Viene resa biennale, anziché annuale, la stesura del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale da parte di Terna. I progetti infrastrutturali necessari per l’attuazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) vengono identificati come attività di preminente interesse statale, anche nelle more della approvazione del Piano decennale di sviluppo.
Art. 61 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica
Vengono assicurate misure di semplificazione dei procedimenti autorizzativi attraverso l’adozione di linee guida nazionali riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione. In particolare, le linee guida dovranno prevedere l'adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono, inoltre, individuati i casi per i quali può trovare applicazione una procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti di qualunque tipologia, può trovare applicazione il meccanismo dell'autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul territorio nonchè sugli interessi dei privati, in virtù della preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute entro 50 metri rispetto al tracciato originario.
Art. 62 - Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia
La norma specifica come gli interventi di modifica di un impianto esistente soggetti ad autorizzazione unica si intendono di “modifica sostanziale” se producono effetti negativi e significativi sull’ambiente o prevedono una variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione è subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo economico.
E’ previsto, inoltre, che, ferma restando, ove necessario, l'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, gli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti, all’interno dell’area di centrale, che non risultano connessi al funzionamento dell’impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento delle cubature esistenti, sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività.
Art. 64 - Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal
Sono state inserite semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal. Le garanzie e gli interventi possono riguardare progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili nonché progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.
La norma prevede che le garanzie sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l’anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente della legge di approvazione del bilancio dello Stato.