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News - 09/09/2020

Bonus mobilità

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale del bonus mobilità erogato ai dipendenti.

In allegato pubblichiamo la risposta n.293 del 31 agosto 2020 con cui l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ai bonus mobilità, che si sostanziano in voucher erogati in modo gratuito da parte delle imprese ai propri dipendenti, validi per l'acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, contribuzioni all'abbattimento del costo annuale dell'abbonamento al trasporto pubblico locale (D.M. n. 208 del 2016). L'Agenzia chiarisce che il "buono mobilità" va ricondotto nell'ambito di applicazione dell'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir, ai sensi del quale «Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito». 

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