Con la Circolare INPS n.122 del 22 ottobre 2020, l’Istituto fornisce le indicazioni operative e le istruzioni contabili per l’accesso all’esonero contributivo di cui all’articolo 27 del DL 104/2020, convertito con la Legge 126/2020. L’esonero contributivo in oggetto, anche detto Decontribuzione Sud, consiste in un esonero pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. L’agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione, e di conseguenza non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’Art. 31 del Dlgs 150/2015.
L’agevolazione, che riguarda il periodo che va dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Pertanto l’accesso all’incentivo può avvenire indipendente dal luogo della sede legale dell’impresa, l’Istituto chiarisce infatti che per accedere all’esonero occorre che le unità operative, presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori, ricadano in una delle regioni sopra indicate.
L’esonero risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Sono contenuti nella circolare i codici autorizzazione per la denuncia in Uniemens. Si rinvia al testo integrale per le istruzioni dettagliate.
Con riserva di ulteriori chiarimenti.