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News - 16/11/2020

Regione Lazio - Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 14 novembre 2020, n. Z00067

Rettifica Art.1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00066 del 13 novembre 2020

Vi informiamo che è stato pubblicato nel BUR N. 138 del 14/11/2020 l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 14 novembre 2020, n. Z00067, che rettifica l’art.1 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00066 del 13 novembre 2020.

In particolare:

-Nei giorni festivi e prefestivi sono chiuse le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 15, comma 1, lettera l), della l.r. 6 novembre 2019, n. 22, Testo Unico del Commercio, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, e comunque qualsiasi attività commerciale con una superficie di vendita superiore a 2.500 metri quadrati. Sono fatte salve le attività commerciali dirette alla vendita di generi alimentari, le farmacie, parafarmacie, le tabaccherie ed edicole;

-Nei giorni festivi, su aree pubbliche o private, sono chiuse le attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la sola eccezione delle attività dirette alla vendita di generi alimentari; sono altresì chiusi i mercatini degli hobbisti e i mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d’arte ed opere dell’ingegno a carattere creativo e similari;

-Le attività commerciali escluse dalle chiusure previste dalla presente ordinanza ovvero dalle chiusure stabilite dal DPCM del 3 novembre 2020, sono comunque tenute a garantire: a. sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto di assembramento; b. modalità di contingentamento/scaglionamento degli ingressi, allo scopo di assicurare i limiti numerici di presenza di clienti e addetti; c. le misure di sicurezza e prevenzione individuate nell’allegato 9 del citato DPCM del 3 novembre 2020 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”.

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data di pubblicazione (14 novembre 2020) e sono efficaci fino al 30 novembre 2020. 

Il testo è allegato.

Allegati
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