Contatti          Sedi
Bacheca    |   Login
 
Condividi Aggiungi ai preferiti Stampa Pdf

News - 03/02/2011

Trasmissione telematica dei certificati di malattia nel settore privato - Art.25 della legge n.183/2010 - Indicazioni INPS

Con circolare n.21/2011 e lettera del 14 gennaio 2011 l'INPS ha fornito chiarimenti sulla portata dell'art.25 della legge n.183/2010 in materia di invio telematico del certificato di malattia nel settore privato

 

Premessa
 
Nella nostra news del 24 novembre 2010 abbiamo illustrato i contenuti della legge n.183 del 4 novembre 2010 (cosiddetto collegato lavoro), con particolare riferimento all’art.25, che stabilisce che dal 2010 per i dipendenti di lavoro privati si applicano le disposizioni in materia di rilascio e trasmissione dell’attestazione di malattia vigenti nel pubblico impiego (cioè l’art.55septies del decreto legislativo n.165/2001). Tale norma dispone che il certificato deve essere trasmesso dal medico direttamente in via telematica all’INPS, che provvede all’inoltro al datore di lavoro sempre per via telematica. Inoltre, anche in forza delle disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro, continua a sussistere l'obbligo del lavoratore di certificare al datore di lavoro l'assenza per malattia (come già segnalato nelle News del 22 aprile 2010, del 13 luglio 2010 e del 16 settembre 2010).
In quell’occasione, ci eravamo riservati in ogni caso di fornire ulteriori chiarimenti sulla base delle indicazioni operative in via di definizione da parte dell’INPS, anche a seguito delle osservazioni formulate da Confindustria.
Confindustria aveva infatti da tempo posto ufficialmente all’INPS la questione della portata per il settore privato di tale riferimento normativo,e quindi se l’obbligo del medico di inviare all’INPS il certificato in via telematica riguardi anche i lavoratori non assicurati all’INPS: soluzione questa che si ritiene risponda allo spirito ed alla lettera dell’art.25, laddove è espressamente rivolta ad “assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse”.
 
Circolare INPS n.21 del 31 gennaio 2011 e lettera INPS del 14 gennaio 2011
 
Le tesi avanzate da Confindustria in merito sia all’applicazione generalizzata dell’obbligo di invio telematico all’INPS del certificato di malattia ,sia al permanere dell’obbligo per il lavoratore di consegnare l’attestato di malattia al proprio datore di lavoro sono state entrambe avallate di recente dall’INPS.
Sulla prima questione, con circolare n. 21 del 31 gennaio 2011 l’INPS ha affermatoche la legittimazione istituzionale INPS a ricevere la certificazione è sancita dal medesimo art. 25, che stabilisce che in tutti i casi di assenza per malattia dei lavoratori di datori di lavoro privato è prevista la modalità di trasmissione telematica dei certificati di malattia, mediante accesso al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC): d’altra parte è la normativa vigente (cfr. l’art.5 della legge n. 300/1970, nonché l’art. 5, c. 12, del decreto legge n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983) che assegna all’Istituto l’obbligo di effettuare visite mediche domiciliari anche dietro richiesta del datore di lavoro privato e nei confronti di lavoratori non assicurati INPS.
Sul secondo profilo, con lettera del 14 gennaio 2011, l’INPS tra l’altro ha ribadito a Confindustria che, mentre in base al decreto del Ministero della Salute il lavoratore a seguito del nuovo sistema di invio è esonerato da ogni obbligo nei confronti dell’Istituto, non è invece dispensato dall’onere di consegna al datore di lavoro dell’attestato di malattia,salvo ovviamente diversa indicazione dello stesso.    
 
Stefano Liali
Tel. 06 844 99 276/474

Tag Articolo

Unindustria favorisce lo sviluppo
delle imprese del territorio di Roma,
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

Codice Fiscale 80076770587 - Fax +39 06 8542577 - PEC info@pec.un-industria.it

Do not follow or index