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News - 10/12/2020

Riconoscimento del diritto a usufruire della definizione agevolata delle sanzioni anche in assenza di impugnazione nei termini

Sentenza n.184/02/2020 della Commissione Provinciale Tributaria di Udine

Con sentenza n.184/02/2020, pronunciata il 16 ottobre 2020 e depositata il 20 novembre 2020, la Commissione Provinciale Tributaria di Udine ha riconosciuto il diritto del contribuente di essere restituito nel termine per la definizione agevolata della sanzione ex articolo 15, comma 1, d.lgs. n. 218 del 1997, anche nell'ipotesi di parziale annullamento in via di autotutela di un avviso di accertamento, per il quale erano già scaduti i termini per il ricorso.

In particolare, nel caso di specie il Contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento e contestuale irrogazione delle sanzioni per IRPEF e addizionali regionali e comunali per l'anno 2013 e ha presentato, a termini per l'impugnazione già scaduti, un'istanza di autotutela ai sensi dell'articolo 2-quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564. A seguito del parziale accoglimento dell'istanza di autotutela, il Contribuente ha provveduto al pagamento delle imposte rideterminate e a quello delle sanzioni, nella misura di un terzo, in virtù dell'articolo 2-quater, comma 1-sexies, D.L. n. 564 del 1994, laddove prevede che "nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso".

Tuttavia, l'Ufficio ha notificato provvedimento di diniego della definizione agevolata, ritenendo che il comma 1-sexies dell'articolo 2-quater del D.L. n. 564 del 1994 consentirebbe di usufruire della definizione agevolata delle sanzioni solo a condizione che, all'atto del parziale annullamento in autotutela del provvedimento, il contribuente risulti ancora nei termini per impugnarlo ovvero sia già pendente il giudizio e, solo a seguito dell'autotutela, rinunci al ricorso. La Commissione Tributaria Provinciale di Udine con sentenza n.184/02/2020 ha giudicato illegittimo il diniego dell’Ufficio, in quanto, rappresentando l'articolo 2-quater, comma 1-sexies, del D.L. n. 564 del 1994 una norma deflattiva del contenzioso, sarebbe in contraddizione con tale scopo un'interpretazione per cui anche il contribuente che intenda affidarsi soltanto alla capacità e alla volontà della Pubblica Amministrazione di emendare il proprio errore debba necessariamente fare ricorso al giudice tributario per non perdere la possibilità di definire le sanzioni in modo agevolato. Come evidenziato nella sentenza, il testo della Legge non è incompatibile con un'interpretazione più coerente allo scopo, posto che anche nel caso in esame il contribuente ha rinunciato al ricorso giurisdizionale, esercitando tale facoltà a priori, ovverosia prima di avere ottenuto il risultato dell'annullamento parziale in autotutela.

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