Vi informiamo che è stato pubblicato nella GU (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2022), il DECRETO 1 dicembre 2021: “Termini, condizioni e modalita' di concessione dei contributi per il sostegno di programmi e iniziative destinatari del Fondo per la crescita sostenibile ammessi ai finanziamenti agevolati del FRI, finalizzati alla transizione ecologica e circolare negli ambiti del «Green New Deal italiano”.
Al fine di contribuire al perseguimento delle finalita' del Green and Innovation Deal attraverso una misura agevolativa di sostegno ad iniziative che contribuiscano alla transizione ecologica e circolare aventi carattere innovativo, elevata sostenibilita' e che tengano conto degli impatti sociali, il presente decreto disciplina i termini, le condizioni e le modalita' d'intervento del Fondo per la crescita sostenibile mediante la concessione di agevolazioni in forma di contributo a supporto della realizzazione di programmi ed iniziative ammessi ai finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del FRI.
Per l'attuazione della misura agevolativa sono complessivamente rese disponibili, in sede di prima applicazione, le seguenti risorse finanziarie:
a) 600 (seicento) milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui all'art. 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai sensi dell'art. 1, comma 90, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) 150 (centocinquanta) milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto, a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 1, comma 90, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al netto degli oneri per le attivita' di gestione.
Nell'ambito dei programmi ammissibili, possono beneficiare delle agevolazioni:
a) le imprese che esercitano le attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3) (“Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria”) , ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attivita' industriale;
c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del codice civile (“altre attività ausiliarie delle precedenti”), in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
d) i centri di ricerca.