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Social Media Policy

 

Di seguito la Social Media Policy interna approvata in Assemblea privata Unindustria il 22 giugno 2021

 

 

SOCIAL MEDIA POLICY INTERNA

  1. Premessa e Linee guida

 

Unindustria utilizza i principali social media con finalità istituzionali e di interesse generale per consentire la comunicazione, l’ascolto e l’interazione nel web con i propri stakeholder – cittadini, istituzioni, associazioni, organi di informazione ecc., nonché con le proprie aziende associate.

La diffusione dei contenuti attraverso i canali social non sostituisce l’attività di comunicazione di pubblicità e trasparenza sul sito web che rimane il principale depositario delle informazioni di interesse degli associati e di interesse pubblico.

Il personale può liberamente condividere sui propri profili privati i contenuti diffusi dai canali social di Unindustria: informazioni su iniziative, progetti, campagne, video, immagini e/o infografiche. Fatto salvo quanto precisato nelle pagine successive.

È altresì preferibile, in un’ottica di efficacia comunicativa, che le iniziative e i progetti di Unindustria veicolati sui social media siano prima pubblicati sui canali ufficiali dell’Associazione, e solo dopo, condivisi eventualmente sui canali personali.

Il presente documento di Social Media Policy Interna, d’ora in poi SMPI, fornisce le principali linee guida di comportamento per chi gestisce gli account di Unindustria e per chi la rappresenta quando utilizza i social media, che lo faccia tramite account istituzionali o personali, che sia dipendente, collaboratore o imprenditore associato.

Il presente documento viene periodicamente rivisto e aggiornato.

 

 

  1. Obiettivi della Social Media Policy Interna

 

Il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria è parte integrante della normativa di Unindustria. In esso è stabilito anche il codice di condotta per gli imprenditori associati e per i dipendenti. Per integrare e aggiornare la disciplina, ivi prevista, soprattutto rispetto la gestione dei “nuovi” mezzi di comunicazione, Unindustria intende adottare anche una Social Media Policy Interna il cui obiettivo principale è quello di tutelare tutti gli interlocutori, nella consapevolezza che nell’uso del web non esiste la separazione tra pubblico e privato. Gli obiettivi della Social Media Policy Interna sono dunque innanzitutto:

  • Proteggere Unindustria da possibili rischi di comunicazione e di immagine, tutelandone allo stesso tempo dipendenti e collaboratori, rappresentanti e associati;
  • Ottimizzare l’efficacia delle attività di Unindustria sui social media, suggerendo modalità e tempi di interazione online, indicando i comportamenti più efficaci durante le crisi di comunicazione e supportando i rappresentanti di Unindustria nella loro vita digitale.

La presenza sui social media di Unindustria e l’immagine della stessa sono frutto dell’attività collettiva della community di Unindustria, anche quando i canali social sono gestiti direttamente dai professionisti dell’Associazione. Pertanto, chiunque - sia esso dipendente, collaboratore, associato - è responsabile del risultato sia che scriva di Unindustria e della sua community a titolo ufficiale o a titolo personale.

 

 

  1. I rischi dell’utilizzo dei Social

 

L'utilizzo dei canali social può comportare rischi e criticità. Un loro uso poco accorto può naturalmente, danneggiare l'immagine e la reputazione di Unindustria e delle persone che lo rappresentano / ne fanno parte.

Ad esempio, l’utilizzo scorretto dei canali social, pubblicazioni o commenti poco accorti possono:

  • Danneggiare gravemente l’immagine e la reputazione dell’ente nonché, di conseguenza, delle figure professionali che vi lavorano, delle persone che rivestono cariche, e degli associati in genere;
  • Esporre a danni diretti, come richieste di risarcimento ecc., nel caso ad es. vengano divulgati contenuti in modo lesivo con violazione del segreto industriale, del diritto d’autore, della proprietà intellettuale, della privacy, ecc.;
  • Esporre a responsabilità penale (per alcuni dei motivi suddetti, quali segreto industriale e privacy, più altri specificamente penali, quali diffamazione, calunnia ecc.) estensore del post/commento/condivisione e titolare del profilo.

Per questi motivi, si consigliano alcune buone pratiche nel rispetto della reputazione online dell’Associazione:

  1. Evitare di divulgare, attraverso i social media, informazioni riservate, come la corrispondenza, informazioni di terze parti di cui si è a conoscenza (ad esempio partner, istituzioni, utenti, stakeholder, ecc.) o informazioni su attività lavorative (servizi, progetti e documenti non ancora resi pubblici e provvedimenti relativi a procedimenti in corso), prima che siano stati ufficialmente deliberati e comunicati formalmente;
  1. Rispettare la privacy di interlocutori, colleghi, altri associati o rappresentanti di Unindustria evitando riferimenti diretti a fatti o a dettagli privi di rilevanza pubblica e che ledano la sfera personale, ed evitando altresì di taggare persone in fotografie o post senza aver prima richiesto la loro autorizzazione e di pubblicare foto o video di eventi a porte chiuse o serate conviviali senza l’autorizzazione delle persone riprese e/o degli organizzatori. Inoltre, è vietata la pubblicazione di dati personali (e-mail, numero di telefono, codice fiscale etc.) e di dati sensibili;
  1. È vietato aprire blog, pagine o altri canali di Unindustria o di organi di Unindustria o di partecipate ed enti collegati a Unindustria, che trattino argomenti riferiti all'attività istituzionale o ai progetti di Unindustria, senza informare preventivamente il TEAM che ne valuta e autorizza l’eventuale apertura;
  1. L’utilizzo dei loghi di Unindustria sui social media è necessario far riferimento alle regole dell’Associazione e ai brandbook che ne descrivono la gestione, previa autorizzazione dell’ufficio di riferimento;
  1. Verificare che i contenuti siano corretti prima di pubblicarli. Se si è in dubbio su risposte a utenti o contenuti da pubblicare, è consigliabile confrontarsi prima con la direzione di riferimento, le aree tecniche competenti per l’argomento, o con il TEAM.

 

 

  1. Destinatari

 

La Social Media Policy Interna si rivolge a:

  • Rappresentanti di Unindustria nelle comunicazioni relative alla loro carica o cariche e sui profili personali;
  • Imprenditori associati;
  • Funzionari dell’Associazione che gestiscono gli account ufficiali;
  • Il personale e i collaboratori di Unindustria;
  • Imprenditori che scelgono di manifestare la propria appartenenza a Unindustria sui profili social personali.

Gli ambiti di applicazione della Social Media Policy Interna si possono riassumere in:

  • Utilizzo degli account istituzionali, poiché la voce di Unindustria online, esattamente come offline, deve essere soggetta a linee guida e procedure chiare e condivise;
  • Utilizzo degli account social personali degli associati e dei funzionari per fare in modo che la comunicazione sia sempre coerente, con l’obiettivo di:
    1. evitare che le posizioni espresse da singoli possano essere erroneamente considerate come le “posizioni ufficiali” di Unindustria;
    2. scongiurare danni d’immagine, anche involontari e indiretti;
    3. scongiurare l’insorgere di responsabilità civili e/o penali.

 

 

  1. Regole e criteri del processo di produzione e pubblicazione dei contenuti

 

Unindustria promuove sui propri canali social contenuti testuali, fotografici e video, che nel momento della pubblicazione devono rispondere sempre a tutti i seguenti criteri:

  • Diffusione di novità relative a progetti, eventi, servizi dell'ente, di concreta utilità per gli utenti;
  • Attualità della notizia a cui il contenuto social deve riferirsi, con testi e/o immagini che ne testimonino o l'accadere in tempo reale (es. un convegno, una conferenza stampa, una fiera, ecc.) o il realizzarsi in breve tempo (una scadenza, un avviso al pubblico);
  • Contenuti che valorizzano il patrimonio storico-culturale di Unindustria

 

Al fine di consentire la programmazione di un piano strategico comunicativo ad hoc, i Responsabili dei Servizi, delle Sezioni, dei Gruppi tecnici, nonché i Direttori delle Aree territoriali e comprensoriali, qualora necessitassero di una copertura sui canali social istituzionali, sono tenuti ad informare tempestivamente il TEAM delle attività previste durante l’anno associativo. Ogni singolo piano di comunicazione deve essere infatti in linea e coerente con il Piano di Comunicazione generale approvato da Unindustria ogni anno.

 

Linguaggio e stile

Il linguaggio deve adeguarsi allo stile del social utilizzato.

Rimangono valide le regole per la redazione web di qualunque altro testo: scrivere in un italiano corretto, scrivere solo fatti certi e verificati, non mancare di rispetto a persone e/o aziende (pubbliche o private), gruppi o categorie di persone e istituzioni. Vanno comunque rispettate sempre le regole della buona educazione, in particolare sul web la cd. "netiquette" (Galateo della Rete).

 

 

 

  1. Uso di account personali

 

Il presente paragrafo è rivolto a dipendenti e assimilati di Unindustria e partecipate nonché ai consulenti e collaboratori.

Unindustria e le sue controllate rispettano e non scoraggiano l’uso dei social da parte di personale e collaboratori, ma invitano a essere attenti e consapevoli. Unindustria invita in particolare a rispettare il Codice Etico e il Regolamento del Personale e, in generale a far quello che si farebbe nel “mondo reale” riflettere e usare il buon senso, inoltre ricorda che:

  • Tutto ciò che si pubblica, posta, commenta, resterà pubblico a lungo, anche se si cercherà di rimuoverlo, cancellarlo o renderlo anonimo;
  • Quello che si pubblica, posta, commenta, rifletterà l’immagine e l’opinione che tutti gli altri avranno dell’autore, che ciò avvenga su profili personali o istituzionali, immagine e opinione da parte dei colleghi e vertici di Unindustria, di Confindustria e altre associazioni, delle aziende associate, di enti pubblici e pubbliche amministrazioni, di politici, consiglieri, assessori, delle associazioni sindacali, dei fornitori di Unindustria, ecc;
  • La responsabilità della propria attività social è personale, dunque: sui social, anche quando si parla di Unindustria, o di Confindustria, o del sistema Confindustria o di imprenditore e aziende associate, si sta agendo a titolo personale. È opportuno identificarsi sempre con la prima persona singolare. Quando si postano contenuti o si partecipa a discussione che hanno o possono avere ad oggetto anche Unindustria, Confindustria, il sistema Confindustria, imprenditori e aziende associate, è preferibile la trasparenza: fornire e chiarire il proprio nome e se del caso il proprio ruolo, e se del caso ancora, sottolineare che benché si lavori per Unindustria non si è portavoce.

 

Se i contenuti del proprio Profilo/bacheca, blog o sito fanno riferimento o comunque possono impattare su attività sensibili per Unindustria (es: fisco, welfare, diritto d’impresa, 231, diritto del lavoro, formazione e istruzione, rapporti sindacali, previdenza, sanità, trasporti, commercio internazionale, sviluppo del territorio, semplificazione amministrativa, infrastrutture, digitalizzazione, ecc.) è sempre opportuno prevedere da qualche parte (informazioni del profilo; singolo post) un disclaimer di tenore simile “le opinioni espresse in questo…sono rese a titolo strettamente personale e non riflettono né sono in alcun modo riconducibili a quelle ufficiali di Unindustria o di altre associazioni”. Nei limiti consentiti dalla Legge, Unindustria può monitorare tutti i contenuti presenti on line, su social e blog, che fanno riferimento a Unindustria stessa, alla sua attività, alle sue posizioni, alle materie di cui si occupa, e si riserva il diritto di procedere in ogni sede al fine di proteggere i propri interessi, attività, integrità e reputazione.

 

  • È auspicabile un uso proattivo, corretto e positivo dei social: può svolgere un ruolo importante e utile e costituire un contributo da parte di ognuno dei dipendenti. I Social media danno a tutti i dipendenti l’opportunità di contribuire a delineare la reputazione di Unindustria e di Confindustria, a dare un’immagine obiettiva all’”uomo della strada” di quello che facciamo realmente.

 

  • Ricordare sempre che nella comunicazione scritta il tono che si utilizza può essere interpretato in modi diversi: quando nella propria attività social si parla di Unindustria e Confindustria, è sempre bene sostituire a commenti e opinioni, anche emotivi, i fatti: dati e informazioni, anche corredando documentazione a sostegno, quali Libri Bianchi, Ricerche, Lettere Aperte, Audizioni, Comunicati Stampa, Interviste, ecc. la fiducia è l’elemento chiave per instaurare relazioni costruttive on-line.

 

 

grafico 1

grafico 2

 

 

 

 

grafico 3

 

 

 

 

 

Il personale di Unindustria nell’utilizzo e gestione dei propri account privati sui social media è tenuto a rispettare alcune norme di comportamento, tese a garantire la salvaguardia dell'ente e delle persone che vi lavorano, illustrate di seguito.

  • Quando il personale utilizza un canale social con un account privato, deve sempre tenere presente che può essere sempre e comunque, salvo l’uso di profili anonimi, identificato dagli altri utenti del social come un dipendente/ un collaboratore di Unindustria e, come tale, deve mantenere un comportamento corretto, rispettoso e responsabile, sia nei confronti degli altri utenti che nei confronti del proprio datore di lavoro, dei colleghi, degli imprenditori e società associate;
  • Il personale può liberamente condividere sui propri profili privati i contenuti diffusi dai canali social di Unindustria: informazioni su servizi, iniziative, progetti, video, immagini e/o infografiche.;
  • La diffusione sul proprio profilo privato di contenuti o eventi di Unindustria non precedentemente segnalati sui canali social ufficiali o comunque non presenti sul sito di Unindustria o su un altro sito istituzionale di riferimento non è autorizzato;

 

Si ricorda che sono pienamente applicabili all’utilizzo dei social le norme generali dell’ordinamento italiano, comprese quelle che prevedono responsabilità civili e penali verso terzi oltre che verso il datore di lavoro, ad esempio in caso di diffusione di notizie false, diffamatorie o affermazioni ingiuriose o minacciose o discriminatorie o comunque altrimenti tali da ledere diritti e interessi altrui.

La violazione di tali regole di comportamento può dunque innanzitutto essere fonte di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile in capo all’autore nei confronti di terzi e nei confronti del datore di lavoro.

Può inoltre essere fonte di responsabilità disciplinare lavorativa, accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, secondo il diritto del lavoro vigente (leggi, regolamento aziendale).

 

 

Appendici

 

Appendice 1

Glossario social

A

 

ACCOUNT

Insieme dei contenuti attribuiti ad un’identità digitale, necessario per accedere a piattaforme e siti.

ADS

Annuncio che viene visualizzato all’interno di un sito web o in spazi appositamente dedicati.

ADVERTISING

Insieme delle attività per le pubblicità dei brand; gli Ads fanno parte di Advertising.

AVATAR

L’immagine che contraddistingue l’account di uno user nelle piattaforme.

 

 

B

 

B2B

E’ l’acronimo di Business to Business, utilizzato per indicare le transazioni commerciali tra aziende.

B2C

E’ l’acronimo di Business to Consumer ovvero, quel settore dove avvengono transizioni tra azienda e singolo consumatore/cliente.

BANNER

Immagine posta soprattutto nella homepage di un sito, ma non solo, che contiene un messaggio per tutti gli utenti

BLOG

Sito internet dedicato ad un argomento specifico, dove vengono pubblicati post periodicamente e con obiettivi diversi.

BLOGGER

Colui che crea e pubblica contenuti in un blog; molti influencer erano all’inizio blogger (vedi influencer)

BOT

Abbreviazione di robot in grado di svolgere azioni in maniera automatica e automatizzata.

BRAND AWARENESS

La capacità di un brand di essere riconoscibile ed univoco agli occhi dei consumatori. Nel percorso che guida il percorso di acquisto di un consumatore, la brand awarness è fondamentale.

 

 

C

 

CALL TO ACTION (CTA)

Qualsiasi attività che stimola la reazione negli utenti e consumatori (guarda ora, prenotati, iscriviti, che ne pensi di…?).

CAMPAGNA SOCIAL MEDIA

Insieme di attività crossmediali orientate a perseguire determinati obiettivi utilizzando i canali social.

CANVA

Tool per la realizzazione di immagini per il web e social semplice da utilizzare e gratis. Dà a disposizione moltissimi templates su cui lavorare, oltre che ad avere la possibilità di uploadare proprie immagini e testo. Unico limite: non tutti gli elementi sono gratis.

CHALLENGE

Sfida social che diventa virale grazie alla condivisione delle risposte degli utenti; se ‘lanciata’ da un influencer o da un brand, può raggiungere un elevato numero di utenti coinvolti.

COMPETITOR

Aziende concorrenti con caratteristiche simili per prodotto, per settore o per mercato.

CONTENUTI A TEMPO

Strumento di comunicazione condiviso per un periodo limitato di tempo; un tipico contenuto a tempo è la Storia su Instagram o lo Stato su WhatsApp

CONVERSIONI

La risposta dell’utente rispetto a una call to action, ad esempio l’iscrizione alla newsletter, l’acquisto o la richiesta di informazioni.

 

 

 

D

 

DOUBLE OPT-IN

E’ un metodo di opt-in che richiede la conferma o la verifica di un indirizzo email, attraverso l’azione esplicita da parte dell’utente. E’ il metodo consigliato per evitare indirizzi email errati o fake.

 

E

 

ENGAGEMENT

Insieme di parametri e statistiche che verifica il successo di un determinato messaggio, misurato attraverso like, commenti, condivisioni e tutto ciò che genera interazione tra l’utente e il brand.

EMOJI

Faccine e simboli utilizzati nella messaggistica istantanea, insieme agli sticker e adesivi per accompagnare e rendere più comprensibile il tono di un messaggio testuale.

 

 

F

FEED

Flusso di informazioni in un social che va dal contenuto più recente a quello meno recente

FOLLOWER

Utenti che, nel gergo digital, ‘seguono’ ovvero che desiderano vedere i contenuti di un altro utente o ricevere i suoi aggiornamenti nel feed.

FOLLOWING

utenti che ‘vengono seguiti’ (viceversa vedi follower)

 

G

 

GIF

Graphics Interchange Format, ovvero immagini digitali interattive e animate di pochi secondi integrate nei social e nelle messaggistiche istantanee.

 

 

H

 

HASHTAG

Parola preceduta dal simbolo del simbolo cancelletto che raggruppa i contenuti contraddistinti da quella parola chiave e raggiungibili da coloro che cercano l’hashtag.

HOMEPAGE

Pagina principale di un sito web, da cui partono le altre pagine web del menu. E’ il biglietto di visita di un sito web, dove sono raccolte tutte le informazioni più importanti.

 

 

I

INFLUENCER

Utenti che, grazie alla loro notorietà e visibilità sui social, riescono a influenzare opinioni e decisioni di acquisto dei loro follower.

INFLUENCER MARKETING

Insieme di attività che un brand decide di avviare con la collaborazione di un influencer: quest’ultimo, se scelto, ha l’obbligo di essere leale e onesto con il brand, oltre che condividere i suoi valori.

 

K

 

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)

Insieme di indicatori che indicano il raggiungimento degli obiettivi di business e di marketing di un’azienda.

 

L

 

LANDING PAGE

È la pagina web in cui un utente ‘atterra’ (la traduzione è proprio ‘pagina di atterraggio’) quando clicca su un banner o una pubblicità o su un link specifico.

LEAD GENERATION

Insieme di attività con l’obiettivo di generare contatti

LOG IN

Accedere ad un profilo sulle piattaforme digitali con nome utente e password; Social Log In quando utilizzo un social (facebook, google ad esempio) per accedere in una piattaforma in cui non si è iscritti.

LOG OUT

Disconnessione dal profilo sulle piattaforme social

 

M

 

MEME

Qualsiasi contenuto virale a cui si apportano modifiche per renderlo personalizzato e integrato al piano editoriale di un social.

MENZIONE

Citare, taggare qualcuno.

 

N

 

NETIQUETTE

Regole comportamentali che esistono in una community social

NOTIFICHE

Avvisi e aggiornamenti non solo nei social ma anche nello smartphone

 

O

 

OPT-IN

E’ una richiesta esplicita da parte di un utente a ricevere informazioni e comunicazioni via email o newsletter. Avviene attraverso l’inserimento di un indirizzo email in un form di registrazione ospitato in un sito web

 

P

 

PERSONAL BRANDING

Insieme di attività che un privato o un’azienda programma per migliorare la sua reputazione o per evidenziare il suo vantaggio competitivo rispetto gli altri brand.

PIANO EDITORIALE

Insieme di azioni strategiche che puntano al raggiungimento di obiettivi di marketing e di un determinato target; programmazione delle attività

POST

Contenuto e messaggio condiviso in un account social e che comparirà nel feed dei follower

 

R

REACH

Ovvero la ‘portata’, il numero di utenti che un contenuto raggiunge

Ovvero l

RSS

Acronimo di Really Simple Syndication, è una tecnologia che raccoglie tutte le ultime news di aggiornamento in un sito.

 

S

 

SELFIE

Volgarmente detto ‘autoscatto’, è una tipologia di inquadratura con la fotocamera secondaria.

SEO

Acronimo di Search Engine Optimization, insieme di tecniche e attività che migliorano la posizione di un contenuto web all’interno dei motori di ricerca. Utilizzare parole chiave nella mission e nella vision potrebbe essere solo una delle molteplici tecniche.

SINGLE OPT-IN

Inserimento automatico in newsletter conseguente all’iscrizione in un form.

SOCIAL MEDIA POLICY

Documento redatto per indicare le norme di comportamento legati all’utilizzo dei social media. La SMPI è ‘interna’ quando dedicata alla regolamentazione dei comportamenti di dipendenti e stakeholder su un social, è ‘esterna’ se dedicata agli utenti dei follower degli spazi istituzionali.

STORYTELLING

Il racconto di una storia che riguarda un brand, i contenuti prodotti sono emozionali e quanto più vicini agli utenti, in modo tale che questi si sentano parte integrante del brand e che si sentano più fedeli ad esso.

 

T

 

TAG

Parola che fa da ‘etichetta’ a uno o più contenuti. All’interno si un sito web o di un blog, indica l’insieme dei contenuti di uno stesso argomento. Nei social, indica la possibilità di ‘citare’ qualcuno nei contenuti.

TARGET

Persone potenzialmente interessate ai contenuti di un brand, in base al quale costruire un piano strategico: il tono, i messaggi e gli strumenti dipendono soprattutto dal target che si vuole raggiungere e coinvolgere.

TOPIC

Vuol dire letteralmente ‘argomento’. Nel linguaggio social indica un argomento principale, che raccoglie più conversazioni

TOOL

Strumento che semplifica un’attività, come ad esempio le piattaforme digitali che vengono integrate in una strategia di comunicazione e marketing

TONE OF VOICE

Tono di voce, letteralmente. Il modo in cui il brand si vuole presentare e distinguersi.

TRAFFICO

Insieme di visite al sito web, insieme di utenti che sono incuriositi dai contenuti e navigano tra le pagine web per un determinato periodo di tempo

 

 

U

 

URL

Uniform Resource locator è un insieme di caratteri che compongono un indirizzo il quale poi inserito nell’apposito spazio ti manda ad una determinata pagina web.

URL shortener

Tool che permette di accorciare i link in poche lettere: i più famosi sono bit.ly, ow.ly, goog.gl

è un servizio che permette di accorciare gli indirizzi di Pagine in link di poche lettere.
Esempi di questi servizi sono bit.ly, ow.ly, goog.gl che non solo rendono brevi gli indirizzi troppo lunghi complessi e difficoltosi da leggere, ma permettono anche di tracciare più facilmente le interazioni con gli indirizzi condivisi.

 

V

 

VIRALE

Qualsiasi contenuto che si diffonde velocemente e raggiunge un pubblico inaspettato in un paese o in tutto il mondo.

 

W

 

WEB ANALYTICS

Strumento di analisi statistica sull’andamento di un sito web (pagine viste, visitatori, per quanto tempo, quali contenuti sono più visualizzati ecc)

WEBINAR

video live utile per effettuare una lezione interattiva, un seminario, una conferenza; permette la non presenza fisica ma un coinvolgimento dei partecipanti.

 

 

Appendice 2

Linee guida per i contenuti testuali social

Specifiche per la tutela del Copyright

A titolo indicativo, e non esaustivo, si elencano di seguito le linee guida per la pubblicazione di contenuti testuali sui social media:

- non è possibile riportare per intero sui social media un testo di un’altra fonte che non sia accompagnato da un’indicazione di "pubblico dominio" o di “licenza Creative Commons” (alle condizioni espresse dalla licenza, ad esempio l’attribuzione obbligatoria della fonte o l’esclusivo uso non commerciale del testo);

- ai sensi degli articoli 4 e 18 della Legge 633/1941 le modifiche e trasformazioni sostanziali di un’opera che pur lasciandone inalterato il senso originale ne modifichino la struttura o la forma devono essere autorizzate dall’autore dell’opera. Per esempio, non è possibile riformulare un testo prodotto da una fonte cambiando semplicemente alcune parole perché si tratterebbe di un’opera derivata, che gode degli stessi diritti di un'opera originale.

- nel caso in cui il testo, ad esempio un editoriale di un giornale, sia difficilmente riassumibile senza perdere il significato complessivo del pensiero dell’autore, è possibile l'utilizzo di una citazione con le virgolette, che non dovrà essere troppo lunga rispetto al testo complessivo e andrà accompagnata dall’indicazione precisa della fonte. Per meri scopi di critica, discussione e insegnamento è permessa la riproduzione integrale di parti di un articolo. Come regola generale, l’ampiezza dello stralcio di articolo che viene riportato non deve essere tale da rendere superflua la lettura dell’articolo originario, al quale si potrà rimandare l’utente tramite un link.

- è possibile pubblicare nei post dei social media link verso altre pagine web verificando che queste non violino i diritti d’autore di terzi. Collegare un contenuto sui social media di Confindustria a siti che distribuiscono illegalmente l'opera di altri lede la reputazione dell’organizzazione e può avere anche conseguenze legali.

Linee guida per foto, video e audio: cosa si può pubblicare?

Ogni opera dell'ingegno - comprese immagini, video e audio - salvo esplicite indicazioni da parte del creatore, è per legge protetta da copyright per un certo numero di anni. In quel periodo solo il detentore del copyright (in genere l'autore, suoi eredi o l’editore) può autorizzarne la riproduzione o consentirne determinati usi.

Così come per i testi, chi usa un'immagine, un video o un audio senza esserne autorizzato dall'autore o dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, commette un illecito civile e penale.

Sui social media non possono essere utilizzati liberamente video e immagini dei quali non si riesca a stabilire lo status giuridico, indipendentemente dal fatto che siano già stati pubblicati (ad esempio su un sito web), a meno che non rientrino in uno dei seguenti casi:

  1. siano di pubblico dominio, quindi privi di copyright e utilizzabili senza alcuna restrizione;
  2. non possiedano i requisiti per essere soggetti a copyright;
  3. siano stati prodotti da organizzazioni che non prevedono il copyright (ad esempio tutte le immagini realizzate dal governo federale degli Stati Uniti sono di pubblico dominio);
  4. il loro copyright sia scaduto (ad esempio, in Italia opere il cui autore sia morto da almeno 70 anni);
  5. il loro autore abbia rinunciato ai diritti;
  6. abbiano una licenza Creative Common che ne autorizza la diffusione a determinate condizioni;
  7. nel caso in cui le fotografie non portino le indicazioni relative al nome del fotografo, data dell’anno della fotografia, il nome dell’autore dell'opera d'arte fotografata, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi di utilizzazione economica, salvo che il fotografo non provi la malafede del riproduttore. In tale caso è consigliabile riprodurre il seguente disclaimer: “Le immagini fotografiche per le quali non è stato possibile risalire al nome dell’autore, del titolare di utilizzazione economica dell’opera, ovvero all’anno di produzione, si intendono riprodotte in buona fede ai sensi dell’art. 90 della legge 633/1941; qualora i proprietari dei legittimi diritti ne facciano richiesta la riproduzione sarà sospesa immediatamente.

Lo screenshot di opere la cui riproduzione è espressamente riservata, ad esempio foto di articoli di giornale o immagini tratte da rassegne stampa, non è consentita. È invece consentita la libera pubblicazione di immagini, video o audio a bassa qualità, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.

Date queste premesse, è utile precisare che la linea editoriale e visiva adottata da Unindustria è unica e descritta nel Piano di Comunicazione Generale e Integrato annuale.

Per un approfondimento sulla materia del diritto d’autore o per chiarimenti su casi specifici si rinvia alle seguenti fonti: LEGGE 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.”

Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 www.ddaonline.it

 

Appendice 3.

Specifiche per la tutela della privacy

Per la tutela della privacy sui social, si fa riferimento alle linee guida pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali ha messo online oggi la nuova guida “SOCIAL PRIVACY COME TUTELARSI NELL’ERA DEI SOCIAL NETWORK”

Per quanto riguarda la protezione della privacy e della riservatezza interna in Unindustria, si fa riferimento ai documenti:

- Linee guida per la gestione degli Amministratori di Sistema, e le attività di monitoraggio e protezione degli account privilegiati

- Procedura organizzativa di “Gestione degli incidenti di Sicurezza Informatica e di Privacy”

- Tool Analisi del rischio dei trattamenti e la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

- Norme comportamentali e regolamento delle modalità e responsabilità nella gestione degli accessi logici alle informazioni e ai sistemi informatici

- Norme comportamentali e regolamentazione dell’utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione degli utenti per garantire la protezione delle informazioni

- Registro generale dei trattamenti

Redatte nell’ambito dell’audit di adeguamento al GDPR eseguito da KPMG per Unindustria e controllate e pubblicate in U.

Si riportano qui pertanto solo alcune brevi considerazioni.

In generale occorre tenere a mente che il web è spesso raccontato come un luogo senza regola, un “Far West” dove ogni utente può dire o fare ciò che vuole. In realtà non è così: le stesse regole di civile convivenza, così come le norme che tutelano, ad esempio, dalla diffamazione, dalla violazione della dignità, valgono nella vita reale come nei social network, in chat o sui blog. Non esistono zone franche né dalle leggi né dal buon senso.

Dal punto di vista della privacy è bene ricordare che stiamo mettendo in atto una condotta potenzialmente lesiva della privacy altrui – e viceversa - se non lesiva di altre sfere tutelate dall’ordinamento (quali si ripete il segreto industriale o la proprietà intellettuale o accordi di riservatezza, ecc.) ogni volta che:

  1. riportiamo opinioni o pubblichiamo scritti/post di altri, ad esempio incollandoli e taggandone l’autore
  2. tagghiamo qualcuno in una foto o in una geolocalizzazione o anche quando riferiamo attività svolte con altre
  3. riportiamo o raccontiamo attività svolte con altri, anche non legate alla sfera lavorativa
  4. riportiamo informazioni relative ad altri, senza verificare che questi le abbiano manifestate pubblicamente in un post o nelle informazioni del profilo o in altri social, siti, ecc.

Ancora, è bene sempre ricordare che, quando inseriamo i nostri dati personali, e poi le nostre immagini, i nostri contenuti e informazioni, ecc. su un sito di social network, in un modo o nell’altro, ne “perdiamo il controllo”. Tutti quei dati, informazioni e contenuti, possono essere registrati da tutti i nostri contatti e da tutti i componenti dei gruppi a cui abbiamo aderito, rielaborati, diffusi, ecc., anche a distanza di anni. In alcuni casi, al momento di entrare in un social network, l’utente concede al fornitore del servizio la licenza di usare senza limiti di tempo il materiale inserito on line: foto, chat, scritti, opinioni. Inoltre, quando si decide di uscire da un social network, spesso, o perché non è data tra le opzioni o non viene usata, spesso si “disattiva” soltanto il proprio profilo, non lo si cancella: i dati e i materiali messi on line fino a quel momento, potrebbero essere comunque conservati nei server, archivi informatici, ecc., del fornitore del servizio.

Ugualmente, è opportuno controllare con attenzione anche le frequenti modifiche che vengono introdotte unilateralmente dal fornitore del servizio: capita spesso che i social network comunichino – spesso brevemente e solo alla fine di una lunga nota- di aver cambiato gli effettivi livelli di privacy/riservatezza corrispondenti a quelli della o delle opzioni che era state selezionate per il proprio profilo.

 

 

Appendice 4

La comunicazione social

 

Tabella 1 - Le caratteristiche principali dei social media

Social

Caratteristica principale

Target

Contenuti

Linguaggio e stile

Tipologia di post

Facebook

Il social con più utenti attivi in Italia con 35 milioni

Prevalentemente over 35; aziende che usano Facebook Manager

Svago e intrattenimento, creatività, informazione, attenzione ai contenuti autentici da parte dell’azienda e rilevanti per interlocutore

raramente si utilizza un linguaggio tecnico

Contenuti multimediali con foto e video accompagnati da didascalie tra i 100 e i 250 caratteri

Twitter

Social di nicchia

Professionisti e aziende che vogliono informare e informarsi in tempo reale o offrire un servizio di customer care per grandi aziende e multinazionali

Tweet brevi e rilevanti per l’utente, contenuti ricchi di informazioni e non prolissi

Il limite ma anche il suo punto di forza sono proprio i 280 caratteri di cui dispone; fondamentale uso di hashtag per circoscrivere un argomento

Oltre al testo, è possibile inserire anche immagini, gif, video, link, menzioni, hashtag e geolocalizzazione

Linkedin

Social professionale dedicato al mondo del lavoro

Professionisti e aziende alla ricerca di talenti o leader di settore

Condivisione e discussione di news settoriali;

Un modo per presentare virtualmente chi si è cosa si ha da offrire alla comunità professionale

Linguaggio informale ma stile ricercato e unico;

uso di hashtag sempre più importante; post con call to action

I caratteri sono circa 1300; si ha la possibilità di inserire immagini, video, brochure e pdf

Instagram

Social con approccio visual, ideale anche per creare uno storytelling creativo

Target variegato, in prevalenza 18-29 anni; gli over 30 sono in aumento

Foto in HD e visual accattivanti , video brevi ed emozionali, stories di enorme impatto; contenuti autentici

A seconda della tipologia di contenuto, linguaggio più o meno informale, uso di hashtag fondamentale, didascalie che raccontano qualcosa di vero e non autoreferenziale

Contenuti multimediali con foto e video nel feed e nelle stories, importante uso di geolocalizzazione di post e stories, adesivi, sondaggi, domande

Youtube

Social con ruolo dei video predominante

Target variegato, visitatori unici e visibilità al massimo

Tutorial, video emozionali, interessanti, che catturano l’interesse dell’interlocutore

Linguaggio e stile unico

Video in alta qualità accompagnati da brevissime didascalie e tag

 

Appendice 5

Rassegna di casi reali

  1.  
  • Pronuncia: Cassazione n. 10280/2018
  • Caso: una lavoratrice aveva postato sulla propria bacheca Facebook, frasi ingiuriose nei confronti dell’azienda per cui lavorava e nei confronti del datore di lavoro, incorrendo nella sanzione del licenziamento per giusta causa.
  • Decisione: la Cassazione ha confermato il licenziamento per giusta causa, in quanto le giustificazioni addotte dalla lavoratrice, quali “era uno sfogo personale fine a se stesso”; “non sapevo potesse diffondersi pubblicamente”, non sono state considerate sufficienti ad invalidare il licenziamento.

Va sottolineato che, se la lavoratrice in questione avesse utilizzato il social in generale, o solo per la pubblicazione quello specifico post, con impostazione di privacy policy restrittiva, impedendo ad estranei di visitare il proprio profilo/leggere quello specifico post, nulla di quanto sopra si sarebbe verificato, perché le frasi ingiuriose postate erano in realtà rese visibili a un gruppo ristretto di “amici”, riservate quindi ai soli soggetti autorizzati dal titolare del dato/informazione/contenuto e non di pubblico dominio. Pertanto, se il datore di lavoro non fosse stato inserito nella cerchia di amici della lavoratrice non avrebbe visualizzato il contenuto ingiurioso e non avrebbe comminato il licenziamento per giusta causa, né avrebbe potuto comminarlo anche nel caso in cui fosse stato allertato da terzi che potevano visionare/salvare il commento o fosse giunto a conoscenza di quel contenuto in altro modo: si sarebbe trattato peraltro di mezzo di prova inutilizzabile o, peggio, capace di configurare una condotta illecita viceversa del datore di lavoro.

  1.  
  • Pronuncia: TAR Lombardia, Sez. III, 3 marzo 2016, n.246
  • Caso: un dipendente della Polizia Penitenziaria aveva cliccato “mi piace” [like], a nu articolo postato in Facebook che riportava notizie - critiche verso l’Amministrazione Penitenziaria - sul suicidio di un detenuto del penitenziario ove questi svolgeva servizio, incorrendo nella comminazione di una sanzione disciplinare (sospensione dal lavoro).
  • Decisione: il TAR ha deciso contro il lavoratore, negando la sospensione della sanzione disciplinare ricevuta.

Con la motivazione che il danno all’immagine e alla reputazione del datore di lavoro attraverso l’uso dei social network giustifica l’irrogazione della sanzione disciplinare, integrando gli estremi della violazione dell’obbligo di fedeltà e dei principi di correttezza e buona fede nella regolamentazione dei rapporti di lavoro.

  1.  
  • Pronuncia: Cassazione, Sez. Lav. n.14527 del 6 giugno 2018
  • Caso: cinque dipendenti della RAI inscenano, durante una manifestazione, davanti alla sede regionale della RAI un finto suicidio e un finto funerale dell’Amministratore delegato, tramite impiccagione su un patibolo accerchiato di tute macchiate di rosso. L’azienda procede a licenziamento per giusta causa.
  • Decisione: conferma del licenziamento, in quanto tale co portamento non rientra nella dialettica sindacale, ma va a ledere la dignità del soggetto interessato, in violazione dello stesso art.2 della Costituzione. E’ dunque legittima la risoluzione dei rapporti, atteso che il vincolo fiduciario che ne è alla base risulta irrimediabilmente compromesso.
  1.  
  • Pronuncia: Cassazione, Sez. Lav., n.10280 del 27 aprile 2018
  • Caso: un lavoratore pubblicava sulla propria bacheca Facebook un post in cui esprimeva disprezzo per l’azienda con frasi ingiuriose (“mi sono rotto i c* di questo posto di m*) e per la proprietà. L’azienda procedeva a licenziamento per giusta causa in quanto leso l’elemento fiduciario.
  • Decisione: la Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore, dichiarando l’irrilevanza della mancata specificazione del nominativo del rappresentante dell’azienda, essendo facilmente identificabile il destinatario delle espressioni. La Corte ha motivato che la condotta del lavoratore si è sostanziata in un comportamento idoneo a incrinare irrimediabilmente il vincolo fiduciario coessenziale al rapporto di lavoro. La diffusione di un messaggio ingiurioso e diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook personale integra l’ipotesi di diffamazione per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone.
  1.  
  • Pronuncia: Cassazione, Sez. Lav., 31 gennaio 2017, n.2499
  • Caso: un lavoratore pubblicava su una chat privata di Facebook (10 partecipanti), nella quale i lavoratori si scambiavano informazioni sull’incontro sindacale per il rinnovo del contratto integrativo, una immagine raffigurante un coperchio di vaselina su cui era sovrapposto il marchio dell’azienda (azienda di alta moda). L’azienda procedeva a licenziamento per giusta causa.
  • Decisione: il licenziamento è stato dichiarato illegittimo. La Corte ha motivato che è ritorsivo il licenziamento disciplinare intimato per asserito superamento dei limiti posti al diritto di critica del lavoratore, allorquando l’addebito disciplinare rappresenti un pretesto per allontanare il lavoratore che, rientrato da appena un anno in esito a un precedente contenzioso, si dimostri per nulla remissivo alle iniziative datoriali sull’organizzazione del lavoro, cercando di coinvolgere altri colleghi nella contestazione nella fase di rinnovo degli accordi sindacali.
  1.  
  • Pronuncia: Cass. Sez. lav., n. 21965, del 10 settembre 2018
  • Caso: il datore di lavoro aveva ricevuto in forma anonima la stampa di un messaggio denigratorio ed offensivo nei confronti del proprio Amministratore delegato pubblicato su Facebook da un lavoratore aderente a un gruppo costituito dagli iscritti al sindacato Flaica Uniti Cub. Il lavoratore veniva licenziato per giusta causa. Nel giudizio di impugnazione, il dipendente contestava il fatto della stampa del messaggio/pagina su Facebook, rilevandone l’acquisizione senza garanzia di rispondenza all’originale, e inoltre rivendicava il proprio diritto di critica in relazione alla propria carica sindacale.
  • Decisione: Il licenziamento è stato ritenuto illegittimo. La Corte ha escluso la configurabilità della diffamazione e conseguentemente la sussistenza di un illecito di rilevanza disciplinare, in un messaggio denigratorio del datore di lavoro inviato tramite una chat su Facebook, valorizzando da un lato la libertà e segretezza della corrispondenza e, dall’altro, la volontà dei partecipanti alla chat che le proprie conversazioni e comunicazioni rimanessero riservate e non divulgate all’esterno
  1.  
  • Pronuncia: Tribunale Firenze, Sentenza del 16 ottobre 2019
  • Caso: i dipendenti di un’azienda si scambiavano, in una chat su WhatsApp, dei messaggi vocali dal contenuto offensivo aventi ad oggetto i superiori e altri dipendenti. L’azienda, giunta a conoscenza di tali messaggi, li riteneva dal contenuto offensivo, denigratorio e diffamatorio, nonché minatorio e razzista e comminava il licenziamento per giusta causa dell’autore. Il lavoratore deduceva l’irrilevanza disciplinare di tali messaggi, essendo stati registrati in una chat privata e riservata. L’azienda sosteneva di aver legittimamente intimato il licenziamento mirato a tutelare l’integrità fisica (contenuto minatorio) e morale (denigratorio) dei dipendenti oggetto delle espressioni offensive e minatorie del licenziato.
  • Decisione: il Tribunale ha deciso in favore del dipendente, non riconoscendo la giusta causa di licenziamento. Il Tribunale ha motivato nel senso che tali messaggi devono più correttamente qualificarsi come uno scambio di corrispondenza privata tra colleghi di lavoro, ovvero un esercizio del diritto di corrispondenza privata, senza che il contenuto dei messaggi, proprio a causa del contesto chiuso e non suscettibile di diffusione all’esterno, possa avere alcun rilievo sul piano disciplinare. Proprio la circolazione ristretta ed esclusiva tra pochi soggetti della chat fa venire meno la portata diffamatoria. Il Tribunale ha escluso la sussistenza di una giusta causa di licenziamento proprio in quanto la circolazione ristretta e riservata dei commenti era incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria, che richiede quale destinazione delle comunicazioni la divulgazione nell’ambiente sociale. “i messaggi vocali indirizzati a un gruppo chiuso sono equiparabili a corrispondenza privata e non possono configurare atti idonei a comunicare pubblicamente affermazioni offensive, discriminatorie o minatorie, con conseguente insussistenza di fatto connotato dal carattere di illiceità”.

8)

- Pronuncia: Cass. Sez. Lav. N.4060 del 18 febbraio 2011

- Caso: a un dipendente delle Poste veniva contestato un illecito penale, definito con patteggiamento. Il datore comminava il licenziamento per giusta causa. Il lavoratore impugnava il licenziamento con le motivazioni che dall’istruttoria era emersa l’assoluta insussistenza di atti posti in essere dal ricorrente con dolo, che la specifica fattispecie non rientrava nell’elenco, dei comportamenti vietati e sanzionabili, contenuta nel contratto collettivo nazionale di riferimento, che questa è di carattere tassativo e che nell’art. 54 CCNL è previsto che le mancanze non specificamente indicate nella elencazione sono sanzionabili con i provvedimenti di cui all’art. 52 CCNL (sanzioni conservative) e infine che, a seguito di patteggiamento, mancava una sentenza di colpevolezza passata in giudicato.

- Decisione: La Corte ha confermato il licenziamento. Particolarmente rilevante come abbia argomentato che“la giusta causa di licenziamento è nozione legale e il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo. Ne deriva che il giudice può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore; per altro verso, il giudice può escludere altresì che il comportamento del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato

 

Appendice 6

FAQ

Laddove la FAQ riguardi esclusivamente la categoria dei dipendenti assimilati e collaboratori è specificato (“dipendenti” o “personale”)

  1. I dipendenti sono autorizzati a consultare Facebook/altri social durante l’orario di lavoro/tramite strumenti aziendali/sul luogo di lavoro?

I dipendenti non sono interdetti in generale dalla consultazione dei social nelle condizioni suddette. La distinzione tra consultazione dei profili istituzionale e login con account personale non è dirimente, in quanto per commentare sui social – ad es. sul profilo istituzionale Unindustria- è comunque necessario loggarsi con le credenziali personali, se le si hanno, e dai commenti si risale al profilo personale, se lo si ha. Dunque, purché questo non interferisca o ritardi le mansioni proprie o altre mansioni dei dipendenti, in generale non si tratta di una attività interdetta.

  1. I dipendenti possono condividere sui loro profili/bacheche/blog personali documentazione/comunicazioni di Unindustria/Confindustria?

Sì, salvo che non sia materiale riservato /non ancora approvato o comunque pubblicato solo per gli associati.

  1. Quali piattaforme possono essere oggetto di controllo da parte del datore di lavoro?

Teoricamente tutte le parti pubbliche dei social possono essere lecitamente visionati dal datore di lavoro, come da chiunque altro. Quanto alla messaggistica, essa viene usata privatamente (WhatsApp, Telegram, Messenger) e la giurisprudenza ne esclude la possibilità di controllo, per profili di assimilazione alla corrispondenza cartacea (tutelata dalla Costituzione). Si evidenzia che Di recente tali ultimi strumenti sono altresi utilizzati anche in ambito lavorativo e verso platee numericamente consistenti e diversificate. Il datore di lavoro può fare qualsiasi uso lecito di qualsiasi informazione pubblica.

  1. E’ dirimente l’elemento per cui il dipendente si qualifichi o meno con il proprio lavoro/la propria mansione?

E’ un aspetto fortemente dirimente. Laddove la professione e il datore di lavoro a) non appaiano nella parte pubblica del profilo/sito b) non siano altrimenti desumibili (es.: amici) e c) non vengano dichiarati in post e commenti, tutta la produzione sui social proveniente da un profilo/identità con queste caratteristiche è da considerarsi privata e, come tale, irrilevante e non interessata dalle presenti linee guida

  1. Una reazione come il “mi piace” a un post/commento/immagine, può essere considerata al pari della sottoscrizione – ovvero di avere un’opinione concordante – del contenuto del post/commento?

Giurisprudenza e dottrina ritengono di norma di sì.

  1. La condivisione di un post/ di un articolo può essere considerata al pari della sottoscrizione – di avere un’opinione concordante – del contenuto?

Giurisprudenza e dottrina ritengono prevalentemente di sì, è sempre bene accompagnare la condivisione di un articolo (o di un post/immagine: cfr. punto 5) con un commento quale “interessante”; “da leggere”, che ne rimarchi la terzietà di colui che condivide rispetto al contenuto, che non concorda necessariamente con l’opinione di colui che condivide.

  1. Quanto è rilevante il ruolo e la posizione ricoperti dal lavoratore nel lavoro?

E’ un aspetto assolutamente rilevante. Può verificarsi in particolare per figure apicali, direttive, responsabili e in generale che hanno mansioni che prevedono rapporti con gli interlocutori istituzionali / stakeholder, o addirittura incarichi di consigli d’amministrazione/ rappresentanze esterne, il rischio di condotte improprie, in misura molto più intensa per figure e qualifiche che non ne hanno. Può essere ad esempio particolarmente improprio - o peggio, integrare una condotta dannosa verso Unindustria o verso terzi - divulgare notizie o documenti riservati o tout court criticare un ente locale o la Regione, o specifici uffici, o specifiche cariche di tali enti, proprio da parte di quei funzionari di associazione che hanno rapporti con gli enti e le attività citate.

  1. E’ possibile pubblicare foto/video di un evento non pubblico – ad es. una festa di compleanno, una premiazione – che si sia tenuta nei locali lavorativi?

Non è improprio divulgare foto o video, ad es. di una festa di compleanno tenutasi in una stanza degli uffici dove appaiano dei colleghi e/o taggare i partecipanti colleghi, purché dietro loro espresso consenso e informando gli uffici competenti di Unindustria. Qualora appaiano anche figure non riconducibili a colleghi – consulenti, fornitori, imprenditori, dipendenti di aziende - è richiesta, oltre che l’espresso consenso di tutti gli interessati, l’autorizzazione degli uffici competenti di Unindustria. Resta inteso naturalmente che è sconsigliato divulgare immagini/video che rappresentano comportamenti o parole sconvenienti o ambienti che possano mettere a rischio la sicurezza e l’integrità dell’immagine del datore di lavoro, quali servizi o locali tecnici.

  1. E’ possibile pubblicare foto/video di un evento non pubblico tenutosi in luogo diverso dai locali di Unindustria, quale ad esempio A Cena con Unindustria?

In questi casi particolari è opportuno che la condivisione non solo sia autorizzata da Unindustria ma che comunque non contenga volti o voci riconoscibili.

  1. Posso inserire commenti sulla bacheca/profilo o sul sito di un ente pubblico, come la Regione o il Comune di Roma o l’Agenzia delle Entrate?

Il lavoratore, come qualsiasi cittadino, è libero di postare commenti nei siti istituzionali di tutto il settore pubblico. Questo sempre purché i commenti siano riconducibili a un’identità che dichiara manifestamente lavoro e datore di lavoro, altrimenti manca una condizione dirimente, su cui CFR. FAQ n. 4. Questa attività non è naturalmente esente da rischi di una condotta impropria, su cui CFR.FAQ n.7

  1. Posso taggare/geolocalizzare un imprenditore/un sindacalista/ un dipendente di un’associata con cui sono andato a pranzo/cena?

Si tratta di una condotta in se e per sé non necessariamente impropria, sempre s’intende previo espresso consenso degli interessati, salvo per le ovvie cautele già ampiamente sviscerate: impropria, ad es., qualora l’occasione sia attinente a riunioni/attività ancora riservate, e così via. Qualora l’occasione afferisca a un rapporto di parentela/amicizia nella vita privata, si tratta di fattispecie irrilevante ai fini di queste Linee Guida.

  1. Dove posso reperire foto e video liberi dal diritto di copyright?

Per il reperimento di immagini, video o file audio da utilizzare per i social media è possibile avvalersi di alcuni siti nei quali, attraverso dei motori di ricerca interni, si può trovare materiale liberamente utilizzabile.

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano:

 

 

Foto

www.pixabay.com

www.pexels.com

www.gettyimages.it (con filtro RF/RM)

Video

https://videos.pexels.com/

www.youtube.com (sezione creative commons)

www.vimeo.com (sezione creative commons)

Audio

www.facebook.com/creator/studio

www.youtube.com/audiolibrary/music

 

 

 

 

 

 

 

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Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

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