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News - 07/03/2022

DPCM 2 marzo 2022 - Aggiornamento delle modalita' di verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass

Validità tecnica della certificazione verde, ingressi nel territorio nazionale, applicazione di verifica del possesso della certificazione verde

Vi informiamo che nella G.U. n. 53 del 4 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2022: Aggiornamento delle modalita' di verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass.

Di seguito, si elencano le novità:

Modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  17 giugno 2021

Vengono apportate modifiche al Decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  del  17 giugno 2021:

  • Validità tecnica della certificazione verde

In caso di somministrazione  della  dose  di  richiamo, successivo al  ciclo  vaccinale  primario,  la  certificazione  verde COVID-19 ha  una  validita'  tecnica, collegata alla scadenza  del sigillo elettronico qualificato, al  massimo di cinquecentoquaranta giorni. Prima di detta scadenza, senza necessita' di  ulteriori  dosi di richiamo, la PN-DGC emette una nuova certificazione verde COVID-19 con  validita'  tecnica  di  ulteriori  cinquecentoquaranta   giorni, dandone comunicazione all'intestatario;

  • Ingressi nel territorio nazionale

Per i soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un  certificato  digitale  interoperabile  con  il  gateway   europeo generato da piu' di sei mesi (centottanta  giorni)  dalle  competenti autorita' sanitarie estere di avvenuta vaccinazione anti  SARS-CoV-2, con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, la predetta modalita' di verifica per l'accesso  ai  servizi  e  alle attivita' per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo  di possedere  una  certificazione  verde  COVID-19  da  vaccinazione   o guarigione  richiede  in  aggiunta  una  certificazione  che  attesti l'esito negativo del test  antigenico  rapido  o  molecolare,  avente validita' di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido,  o di  settantadue  ore  se  molecolare.  La  certificazione   di   test antigenico rapido o molecolare negativo e' richiesta, altresi', anche prima  del  termine  di   sei   mesi   (centottanta   giorni)   della certificazione  di  vaccinazione  per  ciclo  completato  o  dose  di richiamo, nel caso in cui i soggetti di  cui  al  periodo  precedente siano in possesso di un certificato  di  avvenuta  vaccinazione  anti SARS-CoV-2, rilasciato per vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia e interoperabile con il gateway europeo;

  • Utilizzo dell'ultima versione dell'applicazione di verifica del possesso del certificato verde

I verificatori devono utilizzare l'ultima versione dell'applicazione di verifica resa disponibile dal Ministero della salute.  In  caso  di  utilizzo  delle  modalita'  di verifica automatizzate, i soggetti preposti alle  verifiche  devono  adottare  adeguate  misure volte ad assicurare che per la verifica  delle  certificazioni  verdi COVID-19 sia utilizzata l'ultima versione del pacchetto  di  sviluppo per applicazioni, resa disponibile dal Ministero della salute, ovvero l'ultima versione delle librerie  software,  resa  disponibile  sulla piattaforma  utilizzata   dal   Ministero   della   salute   per   la pubblicazione del codice  sorgente  del  pacchetto  di  sviluppo  per applicazioni.

Aggiornamento allegati tecnici

Gli allegati B, C, G, H, I, L, M, N  e  O  al  presente  decreto integrano e sostituiscono i corrispondenti allegati del  Decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021.

 

Il presente Decreto ha efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia dal 4 marzo 2022.

Allegati
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