Vi informiamo che nella G.U. n. 53 del 4 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2022: Aggiornamento delle modalita' di verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass.
Di seguito, si elencano le novità:
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021
Vengono apportate modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021:
In caso di somministrazione della dose di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validita' tecnica, collegata alla scadenza del sigillo elettronico qualificato, al massimo di cinquecentoquaranta giorni. Prima di detta scadenza, senza necessita' di ulteriori dosi di richiamo, la PN-DGC emette una nuova certificazione verde COVID-19 con validita' tecnica di ulteriori cinquecentoquaranta giorni, dandone comunicazione all'intestatario;
Per i soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato digitale interoperabile con il gateway europeo generato da piu' di sei mesi (centottanta giorni) dalle competenti autorita' sanitarie estere di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, la predetta modalita' di verifica per l'accesso ai servizi e alle attivita' per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione richiede in aggiunta una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, avente validita' di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido, o di settantadue ore se molecolare. La certificazione di test antigenico rapido o molecolare negativo e' richiesta, altresi', anche prima del termine di sei mesi (centottanta giorni) della certificazione di vaccinazione per ciclo completato o dose di richiamo, nel caso in cui i soggetti di cui al periodo precedente siano in possesso di un certificato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, rilasciato per vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia e interoperabile con il gateway europeo;
I verificatori devono utilizzare l'ultima versione dell'applicazione di verifica resa disponibile dal Ministero della salute. In caso di utilizzo delle modalita' di verifica automatizzate, i soggetti preposti alle verifiche devono adottare adeguate misure volte ad assicurare che per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia utilizzata l'ultima versione del pacchetto di sviluppo per applicazioni, resa disponibile dal Ministero della salute, ovvero l'ultima versione delle librerie software, resa disponibile sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della salute per la pubblicazione del codice sorgente del pacchetto di sviluppo per applicazioni.
Aggiornamento allegati tecnici
Gli allegati B, C, G, H, I, L, M, N e O al presente decreto integrano e sostituiscono i corrispondenti allegati del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021.
Il presente Decreto ha efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia dal 4 marzo 2022.