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News - 02/05/2022

Decreto PNRR2 (D.L. n. 36/2022) - Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”

Misure in materia finanziaria e fiscale, in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute, infrastrutture, beni culturali, Zone Economiche Speciali e Zone logistiche semplificate, turismo, giustizia

Vi informiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022 il DL n.36/2022 (Decreto PNRR 2), recante: “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”.

Il provvedimento è articolato in 9 Capi che prevedono, rispettivamente:

- misure in materia di Pubblica Amministrazione, Università e ricerca, SNA;

- misure in materia finanziaria e fiscale;

- misure in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute;

- misure per la transizione digitale;

- misure in materia di infrastrutture, beni culturali, Zone Economiche Speciali e Zone logistiche semplificate;

- misure in materia di turismo;

- disposizioni in materia di giustizia;

- disposizioni finali.

Misure in materia finanziaria e fiscale

  • Viene anticipata l’entrata in vigore delle sanzioni per gli esercenti e i professionisti che non accettano i pagamenti con POS (dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022);
  • Viene esteso, a partire dal 1° luglio 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti forfettari e in regime di vantaggio e alle associazioni sportive dilettantistiche;
  • Viene previsto che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronico sono obbligati a inviare giornalmente all’Agenzia delle Entrate, anche tramite PagoPA, alcune informazioni;
  • Per una efficace programmazione dell’attività ispettiva nonché per monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, viene prevista la creazione di un portale nazionale per la lotta al lavoro sommerso (Pns);
  • Allo scopo di assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’INAIL può promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Misure in materia di ambiente

  • Vengono previste delle misure per incentivare la produzione e il consumo di idrogeno;
  • Al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi agevolati con l’eco e il sisma bonus, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, si prevede la trasmissione per via telematica all'ENEA delle informazioni sugli interventi effettuati;

Misure in materia di infrastrutture, ZES e Zone logistiche semplificate

  • Ai fini della realizzazione della Riforma 1.3, della Missione M3C2-4, i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, sono considerati di pubblica utilità;
  • In materia di Zone economiche speciali, intervenendo sull’art. 4, c. 3, D.L. n. 91/2017, viene disposto che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene definita la procedura straordinaria di revisione del perimetro delle aree individuate, improntata al principio di massima semplificazione e celerità, da attivarsi su iniziativa del Commissario straordinario del Governo, fermo il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna Regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico;
  • Viene inoltre ritoccata la disciplina del credito di imposta per gli investimenti effettuati nelle ZES (Per superare difficoltà di interpretazione delle norme precedenti, il nuovo decreto-legge chiarisce che tra gli investimenti all'interno delle ZES soggetti a credito d'imposta sono compresi sia l'acquisto di terreni, sia l'acquisizione, l'ampliamento e la realizzazione degli immobili strumentali agli investimenti);
  • Nell’ambito dei contratti di sviluppo viene istituita una linea di intervento specifica per le Zone economiche speciali, a cui sono riservati 250 milioni di euro (50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024);
  • Per quanto riguarda le Zone logistiche semplificate, viene disposto che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibile e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, saranno disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate e le modalità di funzionamento e di organizzazione.

Inoltre, vengono previste garanzie per i finanziamenti nel settore turistico  e misure per la Giustizia (prorogata di 2 mesi, dal 16 maggio al 15 luglio 2022, l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, di cui al D.Lgs. n. 14/ 2019).

Il presente decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (1-5-2022) e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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