Vi informiamo che è stata pubblicata nella G.U. n. 117 del 20 maggio 2022 la Legge 20 maggio 2022, n. 51: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina".
Si esaminano, di seguito, le novità:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA E DI IVA SUI CARBURANTI
In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all’8 luglio 2022:
a) le aliquote di accisa di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure (Art.1-bis):
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI
Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.
Il Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro per l’anno 2022 (Art.8).
FISCO
- Per l’anno 2022, estensione a tutti i datori di lavoro privati della possibilità di cedere ai propri dipendenti buoni benzina o titoli analoghi, nel limite di 200 euro per lavoratore (non imponibilità ai sensi dell’art. 51, c. 3, TUIR) (Art.2);
- Credito di imposta rimanenze di magazzino (Art. 10-sexies): utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione;
- Credito d'imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo confermato (Art. 22);
- Per i gestori di teatri e sale da concerto i versamenti sospesi sono effettuati in una unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 novembre 2022 (Art.22-bis);
- Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di COVID-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è fissato in sessanta giorni (Art. 37-quater);
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Confermate le proroghe, fino al 30 settembre 2022:
- delle autorizzazioni per l’utilizzo temporaneo di suolo pubblico concesse, durante l’emergenza epidemiologica, a esercizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande (Art. 10-ter);
- delle procedure semplificate per la presentazione telematica delle domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse (Art. 22-quater).
LAVORO
- All’articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: c -bis ) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni» (Art. 12-ter);
- All’articolo 31, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» (Art. 12-quinquies);
- Confermate alle misure in materia di trattamenti di integrazione salariale (Art.11);
- Confermate misure di agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi (Art.12).
Seguiranno ulteriori approfondimenti da parte delle Aree competenti.
Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/2022